DURF: nel calcolo del 10% rilevano anche le ritenute su interessi attivi e le imposte estere – EC News


La Sintesi AI è redatta con l’ausilio di Normo.ai, piattaforma editoriale basata su tecnologie di intelligenza artificiale, e sottoposta a revisione e validazione scientifica da parte di Euroconference.

Con la risposta n. 174/2026 l’Agenzia delle entrate amplia il perimetro dei “versamenti” utili al requisito del 10% per il rilascio del DURF: rilevano sia le ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi bancari (rigo RN15), sia le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito ex art. 165, TUIR (rigo RN13), pur non transitando queste ultime nel conto fiscale italiano. Impatto immediato sul test di accesso al DURF per le imprese con imposta italiana compressa da ritenute e crediti esteri.

In sintesi

Il quadro normativo
L’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4, D.L. n. 124/2019, obbliga i committenti di opere o servizi oltre 200.000 euro annui, con prevalente utilizzo di manodopera presso le loro sedi e beni strumentali a essi riconducibili, ad acquisire da appaltatori e subappaltatori le deleghe di versamento delle ritenute sui lavoratori impiegati. Il comma 5 esonera l’impresa che consegni il DURF, che attesta attività da almeno tre anni, regolarità dichiarativa, versamenti nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi del triennio (lettera a) e assenza di carichi affidati alla riscossione oltre 50.000 euro (lettera b).

Come si calcola la soglia del 10%
La circolare n. 1/E/2020 (par. 3.1) pone al numeratore i versamenti F24 per tributi, contributi e premi Inail, al lordo dei crediti compensati ed esclusi i pagamenti di ruoli; al denominatore i ricavi o compensi del triennio. La risoluzione n. 53/E/2020 vi ha già incluso l’Iva da reverse charge e split payment e le imposte “teoriche” da consolidato, trasparenza e liquidazione Iva di gruppo: casi in cui il debito matura in capo al contribuente ma è assolto da un terzo. La risposta n. 63/2026 ha fissato il criterio temporale: rilevano i versamenti eseguiti, per data di pagamento, tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della più recente, inclusi quelli su avvisi bonari.

Prima apertura: le ritenute su interessi attivi (RN15)
Una società dell’edilizia industriale con commesse internazionali chiedeva se rilevassero le ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi bancari (art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973). La risposta è affermativa: specularmente ai casi della risoluzione n. 53/E/2020, il prelievo versato dal sostituto all’erario italiano è un’imposta economicamente imputabile al contribuente, di cui un terzo esegue il solo adempimento.

Seconda apertura, di maggior peso: le imposte estere (RN13)
L’istante aveva formulato il quesito ipotizzandone l’esclusione; l’Agenzia afferma invece che possono essere computate fino a concorrenza del credito riconosciuto ex art. 165, TUIR, dando atto che tali imposte non compaiono nel conto fiscale, né direttamente né tramite sostituto, consolidante, socio o ente controllante. L’inclusione poggia sul fatto che siano “comunque indicative di una complessiva affidabilità fiscale” e che l’utilizzo del credito a scomputo dell’Ires sia “nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta”: una lettura sostanzialistica che si discosta dal dato letterale della norma.

Chi riguarda

  • Imprese con liquidità rilevante e interessi attivi ricorrenti: RN15 diventa una componente strutturale del numeratore e stabilizza il requisito.
  • Società con commesse o redditi prodotti all’estero: il credito ex art. 165, TUIR, entra nel calcolo nei limiti di spettanza.
  • Imprese con basso saldo Ires a debito per effetto di crediti e ritenute: possono superare la soglia senza maggiori versamenti in F24.
  • Imprese a cui il DURF è richiesto per prassi contrattuale: molti committenti lo pretendono anche fuori dai presupposti dell’art. 17-bis.

Cosa cambia (effetti concreti)

1. RN15 rileva anche se l’F24 è del sostituto: conta l’imputazione economica del prelievo.

2. RN13 rileva pur essendo l’imposta pagata a un fisco estero e pur non transitando nel conto fiscale.

3. Limite quantitativo esplicito: vale il credito riconosciuto ex art. 165, TUIR, non l’imposta estera pagata.

4. Prevale la sostanza sul dato formale: conta la funzione del prelievo, non la sua traccia nel conto fiscale italiano.

Indicazioni operative

  • Ricalcolare il numeratore includendo RN15 e RN13, oltre alle fattispecie già ammesse dalla risoluzione n. 53/E/2020 e ai versamenti su avvisi bonari.
  • Computare le imposte estere nei limiti del credito riconosciuto ex art. 165, TUIR (RN13): la quota incapiente resta fuori dal numeratore.
  • Collocare i versamenti nel triennio per data di pagamento, secondo il criterio della risposta n. 63/2026.
  • Se il DURF è negato o ritenuto errato, chiedere il riesame all’Ufficio emittente, segnalando i dati non considerati e usando il medesimo modello della richiesta di rilascio.
  • Predisporre la documentazione a supporto: certificazioni delle ritenute subite e prova delle imposte assolte all’estero.

Attenzione a

  • Il calcolo della soglia lo esegue l’Ufficio: RN13 e RN15 non entrano necessariamente in automatico nel conteggio. La leva del contribuente è la segnalazione documentata in sede di riesame, non l’interpello (dichiarato inammissibile sul punto).
  • Credito estero “potenziale” e credito riconosciuto: l’inclusione è ancorata al credito ex art. 165, TUIR; l’eccedenza non assorbibile non è versamento utile.
  • La soglia del 10% è solo uno dei requisiti: restano rilevanti anzianità triennale, regolarità dichiarativa e limite di 50.000 euro di carichi affidati alla riscossione.

Conclusioni

La risposta n. 174/2026 amplia in modo netto e utilizzabile il concetto di “versamenti” rilevanti per il DURF: vi rientrano sia i prelievi anticipati subiti, sia le imposte estere che si trasformano in credito utilizzato a scomputo dell’Ires. Il test del 10% risulta così meno centrato sugli esborsi F24 diretti. Trattandosi di risposta a interpello l’efficacia resta limitata al caso esaminato, ma il principio – la prevalenza della sostanza del prelievo sulla sua traccia formale nel conto fiscale – è destinato a orientare le prossime richieste di rilascio e i relativi riesami.


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