Targa, casco e ora assicurazione: scattano da domani le nuove regole per i monopattini, cosa si rischia



Il contrassegno adesivo ha già cominciato a comparire sui parafanghi e sui piantoni dei monopattini italiani. Al 30 giugno ne risultavano rilasciati 133.135, con Milano e Roma da sole vicine alla metà del totale nazionale. Ora manca l’ultimo passaggio della nuova disciplina: da giovedì 16 luglio 2026 i monopattini elettrici privati potranno circolare soltanto con una copertura di responsabilità civile collegata al codice identificativo del mezzo.

La data è stata fissata da una circolare congiunta dei ministeri delle Imprese e dei Trasporti, dopo uno slittamento di sessanta giorni richiesto dalle compagnie per completare i collegamenti informatici tra la piattaforma della Motorizzazione, la banca dati dell’Ania e i sistemi assicurativi. Il casco per tutti i conducenti è già obbligatorio dal dicembre 2024, mentre il contrassegno identificativo è entrato a regime a metà maggio.

Cosa copre la nuova assicurazione

La polizza serve a pagare i danni provocati durante la circolazione del monopattino: lesioni a pedoni, ciclisti o altri utenti della strada, danni ad automobili, biciclette, vetrine e altri beni. La copertura segue il mezzo identificato dal contrassegno, secondo una struttura molto vicina a quella già applicata ad auto, moto e ciclomotori.

I massimali minimi indicati dal Ministero delle Imprese sono pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Sono le stesse soglie minime previste dal Codice delle assicurazioni per gli altri veicoli a motore. Un danno superiore al massimale lascia la parte eccedente a carico del responsabile.

Per almeno i primi due anni resterà sospesa la procedura del risarcimento diretto. Chi subisce un incidente provocato da un monopattino dovrà quindi rivolgersi alla compagnia del responsabile, seguendo la procedura ordinaria. Nel frattempo l’Ivass raccoglierà i dati sui sinistri, sui costi e sugli indennizzi per costruire il sistema di compensazione specifico necessario a inserire i monopattini nel meccanismo diretto. Il luglio 2028 rappresenta dunque la prima scadenza possibile, subordinata ai risultati del monitoraggio.

Quanto costerà la polizza

Il mercato sta ancora prendendo forma e i prezzi possono cambiare parecchio in base alla compagnia, all’età del conducente, al luogo di residenza, alle franchigie e alle garanzie aggiuntive. Le prime valutazioni circolate nei mesi scorsi collocavano il premio tra 50 e 100 euro l’anno. Le stime più recenti diffuse dalle associazioni dei consumatori indicano una fascia di circa 35-55 euro per una copertura di base, con importi che possono arrivare intorno ai 150 euro aggiungendo infortuni del conducente, tutela legale, assistenza e rinuncia alla rivalsa.

Conviene quindi guardare oltre il prezzo stampato in grande. Una polizza economica può prevedere una franchigia elevata, limitare i conducenti autorizzati oppure consentire alla compagnia di recuperare quanto pagato in presenza di determinate violazioni. Prima della firma vanno lette soprattutto le parti dedicate alla guida senza casco, allo stato di ebbrezza, al prestito del mezzo e al trasporto di un passeggero.

La Rc famiglia resta fuori

La classica polizza del capofamiglia e le vecchie coperture “multimobility” legate alla persona non soddisfano automaticamente il nuovo obbligo. La Rc richiesta dal 16 luglio deve riportare il codice del contrassegno e risultare registrata nella banca dati assicurativa collegata alla piattaforma della Motorizzazione.

Molte polizze familiari escludono inoltre i veicoli sottoposti per legge a un obbligo assicurativo. Lo stesso vale per diversi prodotti dedicati alla micromobilità che coprono biciclette, hoverboard, monopattini e mezzi in sharing: possono continuare a offrire garanzie aggiuntive, però la loro semplice esistenza non sostituisce la Rca riferita al singolo monopattino.

La polizza può essere intestata anche a un ragazzo dai 14 anni in su. Per i minorenni la procedura viene presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Quando lo stesso monopattino passa tra genitori, figli o altri familiari, il contratto deve prevedere una formula di guida capace di coprire tutti gli utilizzatori. Una polizza riservata al solo intestatario può aprire la strada alla rivalsa in caso di incidente provocato da un’altra persona.

Passeggeri, rivalsa e monopattini in sharing

Sul monopattino può salire soltanto il conducente. Il trasporto di un passeggero, di animali o di oggetti resta vietato. In caso di incidente, il terzo danneggiato conserva il diritto al risarcimento; la compagnia può poi chiedere al proprietario o al conducente la restituzione totale o parziale delle somme versate, quando il contratto prevede la rivalsa per quel tipo di violazione.

La stessa attenzione vale per il casco, obbligatorio a qualsiasi età. Alcune compagnie possono offrire una clausola di rinuncia alla rivalsa, spesso dietro un costo aggiuntivo. La sua presenza riduce il rischio di vedersi presentare il conto dopo un sinistro già liquidato. Condizioni, limiti ed eventuali franchigie cambiano da un contratto all’altro.

Chi utilizza esclusivamente i monopattini in sharing evita la stipula di una polizza personale. La copertura viene gestita dalla società di noleggio ed entra nel costo del servizio. Restano valide le condizioni fissate dal gestore: guida irregolare, utilizzo da parte di persone escluse, passaggio delle credenziali o violazioni gravi possono produrre addebiti e richieste di rimborso.

La multa arriva fino a 400 euro, il sequestro automatico no

Chi viene fermato dal 16 luglio con un monopattino privo di Rca rischia una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro. La stessa fascia si applica alla circolazione senza contrassegno, con contrassegno nascosto, alterato o contraffatto. Le forze dell’ordine potranno controllare la copertura attraverso l’incrocio tra il codice identificativo e la banca dati Ania.

Sul sequestro serve una precisazione. La legge non prevede il sequestro automatico del normale monopattino elettrico privo di assicurazione. Per un mezzo conforme, con potenza nominale continua entro i limiti consentiti, scatta la sanzione pecuniaria. Il sequestro finalizzato alla confisca riguarda i monopattini fuori norma dotati di motore termico oppure di motore elettrico con potenza superiore a 1 kW. La distinzione conta, perché in questi giorni le due conseguenze vengono spesso messe nello stesso sacco.

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 Ilaria Rosella Pagliaro

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