Animali domestici, ora il veterinario deve risarcirti se fa soffrire il tuo cane, anche se non ne ha causato la morte


La responsabilità del veterinario non riguarda soltanto la corretta esecuzione delle cure, ma anche la gestione del dolore e delle sofferenze dell’animale. Lo rimarca la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 2634/2026, che riconosce un risarcimento ai familiari del proprietario dell’animale per la sofferenza derivante dall’aver assistito a patimenti evitabili.

La pronuncia affronta un tema assai delicato: il rapporto tra la responsabilità professionale del veterinario e il legame affettivo che unisce una persona al proprio animale domestico. Secondo la Corte, infatti, non conta soltanto chi ne risulta formalmente proprietario: può avere diritto al risarcimento anche chi condivide con esso la vita familiare e instaura un concreto e continuativo rapporto di affezione e cura.

La vicenda finita all’attenzione della magistratura toscana riguardava un cocker spaniel di tredici anni. La cagnolina era stata portata dal veterinario a causa di una copiosa emorragia dalla bocca. Nel corso delle cure erano state effettuate estrazioni dentarie, ulteriori interventi e una trasfusione, fino al trasferimento presso una clinica veterinaria universitaria. Nonostante gli interventi, l’emorragia si era ripresentata e l’animale era infine deceduto.

I due componenti della coppia che si occupava del quadrupede avevano deciso di fare causa al veterinario. Il Tribunale aveva inizialmente respinto le loro domande, anche sulla base della consulenza tecnica, che non aveva ritenuto dimostrato un rapporto causale tra la condotta del professionista e la morte dell’animale. La Corte d’Appello ha, però, disposto un approfondimento della consulenza tecnica, dal quale sono emersi diversi profili di inadempimento professionale.

Tra gli elementi individuati dai consulenti e portati all’attenzione della magistratura vi erano l’omissione di alcuni accertamenti diagnostici pre-operatori, modalità non adeguate nell’esecuzione delle estrazioni dentarie e carenze nella gestione dell’emorragia. In particolare, è stato accertato che alcune tecniche estrattive avevano provocato una lesione dell’arteria alveolare inferiore. Non solo. Particolarmente rilevante è stata la completa omissione di un’adeguata terapia analgesica. Secondo quanto accertato in appello, lo sfortunato cane era stato così esposto a dolori severi e prolungati per un periodo superiore alle 36 ore.

Alla luce di tutti questi elementi configuranti gli errori e le negligenze del veterinario, la Corte ha focalizzato la sua attenzione non tanto sulla morte dell’animale, che a seguito dei risultati dell’attività consulenziale non era stata causalmente attribuita alla condotta del veterinario, quanto sull’inadempimento delle regole proprie della professione e sulle sofferenze che il professionista avrebbe potuto e dovuto evitare o, almeno, adeguatamente gestire. In questo senso, la gestione del dolore entra a pieno titolo tra gli obblighi della prestazione veterinaria. Non basta, dunque, perseguire l’obiettivo terapeutico: occorre anche evitare, per quanto possibile, sofferenze inutili e non giustificate dalle cure.

Secondo la Corte, le modalità operative adottate si ponevano in grave contrasto con le buone pratiche professionali e con le linee guida di riferimento. L’omessa analgesia, unitamente alle altre carenze accertate, è stata quindi considerata un grave e inescusabile inadempimento dei doveri professionali e deontologici del veterinario.

Un ulteriore profilo riguarda il consenso informato anche in merito alle sofferenze dell’animale. Secondo la Corte, infatti, i proprietari non erano stati adeguatamente informati sulla natura degli interventi, sulle possibili complicanze e sulle alternative disponibili. L’obbligo informativo, inoltre, non può essere limitato alla semplice spiegazione della procedura cui sottoporre l’animale. Deve comprendere anche le sofferenze ragionevolmente prevedibili, la loro possibile durata e le opzioni concretamente disponibili per prevenirle o limitarle. Il consenso informato assume, quindi, una dimensione più ampia: chi affida il proprio animale alle cure del professionista deve poter compiere una scelta realmente consapevole anche rispetto alla gestione del dolore e alle possibili conseguenze del trattamento.

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la posizione della moglie del proprietario formale del cocker. Il veterinario aveva contestato la sua legittimazione a chiedere il risarcimento danni, sostenendo che soltanto il proprietario risultante formalmente intestatario del cane potesse agire. La Corte ha respinto questa eccezione. Considerare il cane una semplice res, cioè una cosa riconducibile esclusivamente al proprietario formale, viene ritenuto dalla Corte un approccio ormai superato.

Negli ultimi decenni, secondo i giudici fiorentini, è profondamente cambiata la considerazione del rapporto tra persona e animale d’affezione. Tale rapporto coinvolge, infatti, la dimensione affettiva e relazionale dell’individuo e può costituire una vera e propria formazione sociale nella quale si realizza la personalità, nell’ambito della tutela riconosciuta dall’art. 2 Cost.. Di conseguenza, la legittimazione alla domanda di risarcimento può spettare anche a chi – pur non risultando proprietario all’anagrafe canina – condivida stabilmente la vita familiare con l’animale, lo accudisca e abbia instaurato con esso un effettivo rapporto affettivo.

Ma il punto forse più interessante della decisione riguarda la natura del danno riconosciuto. Non è infatti risarcita la morte in sé, ma la sofferenza evitabile: i due appellanti non hanno ottenuto un risarcimento perché il veterinario fosse stato ritenuto responsabile della morte del loro cane. Come accennato, infatti, la consulenza aveva escluso un nesso causale tra la condotta professionale e il decesso. Il danno riconosciuto riguarda, invece, la sofferenza provocata dall’aver assistito a patimenti dell’animale che avrebbero potuto essere evitati o, almeno, adeguatamente contenuti.

La Corte ha escluso un danno biologico di natura psichica permanente, non essendo stata dimostrata una patologia causalmente collegata alla vicenda. Ciò, tuttavia, non significa che la sofferenza dei proprietari sia irrilevante. Le testimonianze avevano descritto pianto, perdita di serenità, isolamento, abbandono di precedenti attività e difficoltà nei rapporti sociali. Circostanze ritenute idonee a dimostrare concretamente l’intensità del patimento. Per questo, con la sentenza n. 2634/2026, la Corte territoriale ha riconosciuto un danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – liquidato equitativamente in 2.500 euro per ciascun appellante.

A tale somma si sono aggiunte le conseguenze patrimoniali dell’inadempimento. La Corte ha stabilito la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con la restituzione dei compensi corrisposti al veterinario e il rimborso delle spese sostenute presso la seconda struttura per fronteggiare l’emergenza emorragica, oltre ai costi riconosciuti per la perizia stragiudiziale di parte.

In definitiva, questa pronuncia costituisce un significativo precedente giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale veterinaria: anche quando non sia dimostrabile che l’errore abbia causato la morte dell’animale, può sussistere una responsabilità risarcitoria per le sofferenze evitabili provocate o non adeguatamente gestite. E – in presenza di un concreto rapporto affettivo e familiare – la tutela può riguardare non soltanto il proprietario formale, ma anche gli altri componenti della famiglia che abbiano effettivamente condiviso la vita e la cura dell’animale.




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