Affitti brevi in Puglia, cosa prevede la nuova legge e quali Comuni sono coinvolti. LA SCHEDA Cosa ne pensate?


La legge regionale della Puglia sulle locazioni turistiche affida ai Comuni il potere di regolare gli affitti brevi nelle aree a maggiore pressione turistica. L’obiettivo è contenere gli effetti dell’overtourism, tutelare i residenti e mantenere un’offerta di case in affitto a lungo termine a prezzi accessibili, senza bloccare lo sviluppo del settore turistico.

1. Che cosa cambia

La norma, approvata dal Consiglio regionale il 20 ottobre 2026 con 29 voti favorevoli, non introduce un divieto generalizzato degli affitti brevi. Offre invece ai Comuni interessati la possibilità di stabilire regole specifiche per determinate aree del proprio territorio.

Le amministrazioni potranno adottare regolamenti per individuare le zone in cui limitare o disciplinare l’avvio di nuove locazioni turistiche, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ciascun contesto.

La scelta di intervenire spetterà ai singoli Comuni: non saranno quindi automaticamente introdotti gli stessi limiti in tutte le località interessate dalla legge.

2. Quali Comuni sono interessati

La disciplina riguarda 34 Comuni classificati ad alta intensità turistica, più i sei capoluoghi di provincia pugliesi, per un totale di 40 Comuni.

L’elenco delle località ad alta intensità turistica comprende:

  • Provincia di Foggia: Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano e Vieste.

  • Città metropolitana di Bari: Alberobello, Bari, Castellana Grotte, Monopoli e Polignano a Mare.

  • Provincia di Taranto: Castellaneta e Pulsano.

  • Provincia di Brindisi: Carovigno, Cellino San Marco, Fasano e Ostuni.

  • Provincia di Lecce: Cannole, Castrignano del Capo, Gallipoli, Melendugno, Morciano di Leuca, Ortelle, Otranto, Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Ugento, Vernole, Zollino, Castro e Porto Cesareo.

A questi si aggiungono i capoluoghi di provincia non già compresi nell’elenco: Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto e Brindisi. Bari e Lecce sono già incluse tra le località ad alta intensità turistica.

3. Quali limiti potranno introdurre i Comuni

I regolamenti comunali potranno prevedere diverse forme di intervento, calibrate sulle esigenze delle singole zone.

  • Limiti numerici: stabilire un numero massimo di locazioni turistiche in determinate aree.

  • Criteri territoriali: individuare zone omogenee in cui applicare regole specifiche, sulla base delle caratteristiche del tessuto urbano.

  • Rapporto tra superficie e ospiti: definire il numero massimo di persone ammesse in relazione alla dimensione dell’immobile.

  • Standard qualitativi: stabilire requisiti relativi ad accessibilità, condizioni igienico-sanitarie, decoro degli ambienti e servizi di connettività.

Per adottare le proprie regole, i Comuni dovranno valutare diversi elementi: il rapporto tra posti letto destinati alle locazioni turistiche e popolazione residente; la distribuzione e la capacità delle strutture alberghiere ed extralberghiere; la disponibilità di alloggi per l’affitto tradizionale; le caratteristiche urbanistiche; gli effetti delle locazioni turistiche sulla residenzialità e sull’accessibilità economica delle abitazioni.

4. Chi è interessato e chi è escluso

La legge si applica alle locazioni di singole unità immobiliari a uso abitativo destinate a finalità turistiche, comprese le cosiddette locazioni brevi. Riguarda sia chi opera in forma imprenditoriale sia chi affitta senza esercitare un’attività d’impresa.

È escluso chi affitta la propria residenza principale. La scelta mira a non penalizzare chi mette a disposizione la casa in cui vive per integrare il proprio reddito.

Secondo i dati di Aret Pugliapromozione aggiornati a settembre 2026, in Puglia l’87,13% delle locazioni turistiche e l’85,38% dei posti letto risultano gestiti in forma non imprenditoriale.

La legge non interviene invece direttamente sulle strutture ricettive tradizionali, come alberghi, bed & breakfast e affittacamere, che restano soggette alla propria disciplina.

5. Che cosa succede alle attività già esistenti

La legge prevede un regime transitorio: i Comuni dovranno disciplinare l’applicazione graduale dei nuovi criteri, tenendo conto degli immobili già destinati legittimamente alle locazioni turistiche.

Non è quindi previsto che tutte le attività esistenti cessino automaticamente con l’approvazione della norma. Le eventuali conseguenze dipenderanno dai regolamenti comunali e dalle disposizioni transitorie che saranno adottate.

6. SCIA e CIA: quali procedure sono previste

Il provvedimento uniforma le procedure amministrative per avviare le attività di locazione turistica.

  • Attività in forma imprenditoriale: è necessaria la Scia, cioè la segnalazione certificata di inizio attività.

  • Attività in forma non imprenditoriale: è necessaria la Cia, cioè la comunicazione di inizio attività.

Le pratiche devono essere trasmesse esclusivamente online allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune in cui si trova l’immobile. Se l’attività è gestita da una società, la Scia deve essere presentata dal legale rappresentante.

La documentazione attesta il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e l’agibilità dell’immobile, nel rispetto delle regole edilizie e igienico-sanitarie. Devono inoltre essere indicati la capacità ricettiva, l’accessibilità dell’alloggio e i dati relativi all’attività.

Le variazioni e le sospensioni devono essere comunicate al Suap entro 15 giorni; la cessazione dell’attività entro 30 giorni. Per le attività imprenditoriali, le variazioni sono comunicate mediante una nuova Scia, mentre per la sospensione è sufficiente una comunicazione.

Attenzione: questi adempimenti amministrativi non vanno confusi con i nuovi limiti territoriali. Gli obblighi di Scia e Cia riguardano le procedure di avvio delle locazioni turistiche; i limiti ulteriori dipenderanno invece dai regolamenti comunali.

7. Codice identificativo regionale e nazionale

La legge conferma la banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che assegna il Codice identificativo regionale (Cir) attraverso una registrazione informatizzata.

La banca dati regionale opera in interoperabilità con quella nazionale, che comprende il Codice identificativo nazionale (Cin). La nuova disciplina regionale non sostituisce gli obblighi nazionali già previsti per le locazioni turistiche e brevi.

8. Perché la Regione ha approvato la legge

Il provvedimento nasce dall’esigenza di conciliare due obiettivi: sostenere un settore che ha contribuito alla crescita economica della Puglia e impedire che la pressione turistica comprometta la disponibilità di abitazioni per chi vive e lavora nei territori.

Il presidente Antonio Decaro ha sostenuto che la legge permetterà ai sindaci di tutelare soprattutto le fasce più fragili, dagli studenti fuori sede alle giovani coppie, fino agli anziani che abitano nei centri storici. Al tempo stesso, secondo il governatore, la possibilità di regolamentare le nuove locazioni nelle aree più sature potrà favorire la scoperta di borghi e località meno conosciute, distribuendo le opportunità turistiche in maniera più equilibrata.

La maggioranza considera dunque la norma uno strumento per tutelare il diritto all’abitare senza frenare il turismo. Le opposizioni, invece, contestano il rischio di limitare la libertà economica e la proprietà privata, sostenendo che la crisi abitativa richieda soprattutto investimenti nell’edilizia pubblica e sociale.

9. Che cosa succede adesso

Il passaggio decisivo sarà l’attuazione locale. I Comuni interessati potranno elaborare i propri regolamenti, individuare le aree da sottoporre a disciplina e stabilire criteri e limiti in base alle condizioni del territorio.

Non tutte le città saranno quindi necessariamente soggette alle stesse restrizioni: l’impatto concreto della legge dipenderà dalle scelte delle singole amministrazioni, dalla situazione abitativa locale e dalle disposizioni transitorie previste per le attività già in essere.

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