Incentivi per Studi Odontoiatrici e Poliambulatori 2026


Uno studio odontoiatrico che apre una poltrona in più con un nuovo riunito, aggiunge una radiologia digitale e passa allo scanner intraorale mette insieme facilmente 90.000 euro di investimento. È una cifra da PMI manifatturiera, con una differenza che sposta tutto: l’accesso agli incentivi non dipende dall’investimento né dal fatturato, dipende da come lo studio è costituito e da che tipo di reddito produce.

È il punto su cui si fermano più pratiche in questo settore. Un professionista che opera in proprio e una società tra professionisti costituita in forma commerciale possono fare lo stesso identico acquisto: la seconda prende il contributo sui beni strumentali e la maggiorazione fiscale sui beni 4.0, il primo nessuno dei due. Qui trovi la mappa per forma giuridica, il conto sull’investimento tipo rifatto con i coefficienti ufficiali del Ministero, la sequenza corretta tra domanda e ordine, e le voci che restano fuori da qualunque canale.

In sintesi, incentivi per studi odontoiatrici e poliambulatori

  • Il discrimine: per il contributo Nuova Sabatini è l’iscrizione al Registro delle imprese, che il professionista individuale e lo studio associato non hanno; per la maggiorazione 4.0 è il reddito d’impresa, che professionista e studio associato non producono.
  • Chi accede: STP in forma commerciale, srl e società che gestiscono ambulatori e poliambulatori.
  • Su cosa: riuniti, radiologia digitale, scanner, sterilizzazione, gestionale e hardware, purché il programma ampli la capacità o cambi il processo e non sia una semplice sostituzione.
  • Quanto vale: sul caso da 90.000 euro descritto qui sotto il beneficio complessivo vale circa 7.000 euro, che salgono a circa 22.600 se l’apparecchiatura radiologica si qualifica come bene 4.0 e viene interconnessa.
  • Stato al 12 settembre 2026: Nuova Sabatini a sportello aperto con circa 1.199 milioni di euro disponibili sulla linea ordinaria (elaborazione MIMIT del 14 settembre 2026); maggiorazione attiva sugli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con la piattaforma GSE operativa.
  • Il canale sottovalutato: gli incentivi sul personale, in un settore dove il costo del lavoro pesa quanto le attrezzature.

La forma giuridica decide l’accesso, non l’investimento

La regola sta in una riga della circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, che disciplina il contributo Nuova Sabatini (punto 4.1): sono ammesse le PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Il professionista individuale e lo studio associato in quel registro non ci sono, e restano fuori a prescindere da tutto il resto. Il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025, articolo 10) ammette i lavoratori autonomi solo quando il singolo bando lo prevede, e la Sabatini non lo prevede.

La maggiorazione del costo dei beni 4.0 ha un discrimine diverso, e più stretto di quanto molti fornitori raccontano: l’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025 la riserva ai titolari di reddito d’impresa. Il reddito dell’odontoiatra individuale e dello studio associato è di lavoro autonomo (per le associazioni tra professionisti lo dice l’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR, che le equipara alle società semplici). Una STP produce reddito d’impresa solo se è costituita in forma commerciale: l’articolo 6, comma 3, del TUIR considera redditi di impresa quelli delle società in nome collettivo e in accomandita semplice «da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale», e l’articolo 81 dice lo stesso per le società di capitali e gli enti commerciali.

Come è organizzato lo studio Iscrizione Contributo su beni strumentali Maggiorazione fiscale sugli investimenti
Odontoiatra con partita IVA individuale Albo e Agenzia delle entrate No No: la maggiorazione spetta solo ai titolari di reddito d’impresa (art. 1, comma 427, L. 199/2025)
Studio associato tra professionisti Nessuna iscrizione al Registro imprese No No: lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo, non d’impresa (art. 5, comma 3, lettera c, TUIR)
STP in forma di srl, spa, snc o sas Sezione ordinaria più sezione speciale STP Sì Sì: reddito d’impresa per effetto degli artt. 6, comma 3, e 81 TUIR (risposta AE n. 128/2018)
Srl che gestisce un ambulatorio o poliambulatorio Sezione ordinaria Sì Sì
STP in forma di società semplice Solo sezione speciale Zona grigia, da verificare con la banca prima di impostare l’operazione No: la società semplice non produce reddito d’impresa (artt. 6, comma 3, e 81 TUIR riguardano snc, sas e società di capitali)

La distinzione non è formalistica ed è la ragione per cui, quando uno studio cresce e struttura l’attività su più poltrone e più collaboratori, la scelta della forma societaria va fatta guardando anche a questo. Il quadro completo, con le zone grigie, è nell’approfondimento su Nuova Sabatini e liberi professionisti, chi accede davvero.

Sulla STP in forma di società semplice il Ministero non ha pubblicato alcuna FAQ: il requisito letterale dell’iscrizione è soddisfatto dalla sezione speciale, ma la circolare pretende anche che i beni siano capitalizzati e iscritti nell’attivo (punto 7.5), e la banca convenzionata può fermarsi lì. Non abbiamo un chiarimento ufficiale da citare, quindi la risposta resta quella della tabella: si chiede alla banca prima di impostare l’operazione.

Attenzione. Il D.Lgs. 138/2026, in vigore dal 18 agosto 2026, definisce impresa anche il lavoratore autonomo, ma lo fa «ai fini del presente decreto» (articolo 2, comma 1, lettera h): la disciplina della Nuova Sabatini non è stata modificata, l’articolo 3 la conserva tra gli strumenti del Ministero e il requisito dell’iscrizione al Registro delle imprese resta. Chi ha letto titoli sull’apertura ai professionisti dovrebbe verificare la fonte prima di impostare l’investimento su quel presupposto.

Contributo Sabatini e maggiorazione 4.0: base giuridica, tassi e scadenze

Sono due canali con logiche diverse: il primo è un contributo che il Ministero eroga, il secondo è una deduzione maggiorata che riduce le imposte. Si applicano allo stesso bene, e la tabella mette in fila quello che serve per decidere, con la fonte accanto a ogni dato.

Voce Contributo Nuova Sabatini Maggiorazione 4.0 (iperammortamento 2026)
Base giuridica Art. 2 DL 69/2013 (conv. L. 98/2013), DM 22 aprile 2022, circolare direttoriale 6 dicembre 2022 n. 410823 nel testo vigente aggiornato al 22 luglio 2024 Art. 1, commi da 427 a 436, L. 30 dicembre 2025 n. 199 (GU n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. 42/L), in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi confluiti nel testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117); art. 7 DL 38/2026 (conv. L. 88/2026); DM 7 maggio 2026 sulle modalità attuative
Chi accede PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese (circolare, punto 4.1) Imprese titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime fiscale adottato per determinarlo (comma 427 e scheda MIMIT); professionisti e studi associati esclusi
Cosa finanzia Beni strumentali nuovi, hardware e software capitalizzati, dentro un programma che sia un investimento iniziale (punti 6.5 e 7.3) Beni degli allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema di gestione (comma 429)
Quanto vale Contributo in conto impianti pari agli interessi convenzionali di un finanziamento quinquennale: 2,75% ordinario, 3,575% sulla linea 4.0 (punto 8.1); finanziamento da 20.000 a 4.000.000 euro, fino al 100% del programma, durata massima 5 anni (punto 5.2) Costo ammortizzabile maggiorato del 180% fino a 2,5 milioni di euro, del 100% da 2,5 a 10, del 50% da 10 a 20 (DM 7 maggio 2026, art. 4, comma 2), solo ai fini delle imposte sui redditi
Regime di aiuto e cumulo Esenzione ex art. 17 del Regolamento GBER, intensità massima 20% per le piccole e 10% per le medie imprese, non de minimis (punti 6.5, 8.2 e 8.5) Cumulabile con altri contributi sugli stessi beni fino al costo sostenuto, con base di calcolo al netto dei contributi ricevuti (comma 431)
Procedura Domanda alla banca via PEC, poi l’ordine: un avvio anteriore comporta la revoca totale (punto 6.7) Comunicazione preventiva sulla piattaforma GSE, conferma entro 60 giorni dall’esito con ordine accettato e acconto del 20%, comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028 (DM 7 maggio 2026, art. 3)
Stato al 12 settembre 2026 Sportello aperto, 1.198.817.148,59 euro disponibili sulla linea ordinaria e 77.201.546,89 euro su quella Capitalizzazione (elaborazione MIMIT del 14 settembre 2026); rifinanziata con 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027 dall’art. 1, comma 468, L. 199/2025 Attiva: investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; piattaforma GSE aperta dal 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive e dal 21 luglio 2026 per le conferme

Il conto su un investimento tipo

Poliambulatorio odontoiatrico costituito in srl, quattro poltrone, undici persone tra odontoiatri, igienisti e assistenti. Piano da 90.000 euro che aggiunge una quinta poltrona e porta la diagnostica per immagini dentro lo studio: è un ampliamento della capacità, quindi un investimento iniziale nel senso dell’articolo 17 del GBER, come richiede il punto 6.5 della circolare.

Voce Importo Canale Nota
Riunito odontoiatrico completo 34.000 € Contributo su beni strumentali Bene nuovo a uso produttivo, purché il programma ampli la capacità o cambi il processo: la mera sostituzione di un riunito esistente è esclusa (circolare 410823/2022, punto 7.3)
Radiologia digitale con tomografia volumetrica 38.000 € Beni strumentali, possibile maggiorazione 4.0 La qualificazione dipende da interconnessione e requisiti tecnici, e va attestata in perizia
Scanner intraorale 9.000 € Beni strumentali Da valutare l’integrazione con il flusso digitale
Autoclave e ciclo di sterilizzazione 5.000 € Beni strumentali Tracciabilità del ciclo, requisito anche autorizzativo
Gestionale clinico e cartella digitale 4.000 € Beni strumentali, tecnologie digitali Licenza acquisita e capitalizzata per almeno tre anni, non abbonamento (punti 7.4, lettera q, e 7.5)

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti pari agli interessi convenzionali di un finanziamento di cinque anni e di importo uguale all’investimento, calcolati su un piano a rate semestrali costanti al 2,75% (3,575% sulla linea 4.0). Tradotto in coefficienti, come fa il foglio di calcolo ufficiale del Ministero richiamato nella FAQ 7.1: 7,7174% dell’investimento ordinario e 10,0924% dell’investimento 4.0. Sono i due numeri che nel decreto non trovi e che permettono di fare il conto in un minuto. Il terzo scenario in tabella è quello che nei preventivi di solito non compare: lo stesso investimento fatto da un odontoiatra individuale o da uno studio associato.

Voce del conto Scenario A: nessun bene 4.0 Scenario B: radiologia 4.0 interconnessa Scenario C: odontoiatra individuale o studio associato
Quota ordinaria al 2,75% (coefficiente 7,7174%) 90.000 × 7,7174% = 6.946 € 52.000 × 7,7174% = 4.013 € 0 €: non iscritto al Registro delle imprese
Quota linea 4.0 al 3,575% (coefficiente 10,0924%) 0 € 38.000 × 10,0924% = 3.835 € 0 €
Contributo Sabatini, al lordo delle imposte 6.946 € (circa 7.000) 7.848 € (circa 7.850) 0 €
Base della maggiorazione (38.000 € al netto del contributo sullo stesso bene) Non spetta: bene non 4.0 38.000 meno 3.835 = 34.165 € Non spetta: niente reddito d’impresa
Minori imposte sulla maggiorazione (base × 180% × IRES 24%) 0 € 14.759 € (circa 14.800) 0 €
Totale, lordo più netto Circa 7.000 € (7,7% dell’investimento) Circa 22.600 € (25,1% dell’investimento) 0 €

Con il finanziamento bancario sull’intero perimetro, il contributo del Ministero vale quindi circa 7.000 euro se nessun bene si qualifica come 4.0, e sale a circa 7.850 euro se la radiologia rientra nella linea dedicata. La differenza vera la fa la maggiorazione fiscale: se l’apparecchiatura radiologica si qualifica come bene 4.0 e viene interconnessa, la maggiorazione del 180% su una base di circa 34.200 euro, cioè il costo al netto del contributo ricevuto sullo stesso bene (articolo 1, comma 431, legge 199/2025), produce circa 14.800 euro di minori imposte con IRES al 24%, distribuite lungo l’ammortamento a partire dal periodo d’imposta della comunicazione di completamento.

Il totale, sommando il contributo al lordo delle imposte e le minori imposte sulla maggiorazione, si colloca quindi tra circa 7.000 e circa 22.600 euro a seconda di come si qualifica l’apparecchiatura principale, cioè tra l’8% e il 25% dell’investimento in cifra tonda. Due avvertenze sul numero. La prima: il contributo Sabatini è tassato in proporzione all’ammortamento, quindi il suo valore netto è più basso di quello in tabella e dipende dall’aliquota dello studio, mentre il risparmio sulla maggiorazione è già netto. La seconda: con una STP in forma di snc o sas il reddito è imputato ai soci per trasparenza e il risparmio dipende dalle loro aliquote IRPEF, quindi il conto va rifatto caso per caso. La forbice è ampia e dipende da una verifica tecnica che va fatta prima dell’ordine.

Quando un’apparecchiatura sanitaria è davvero un bene 4.0

Qui serve onestà, perché è il punto su cui circolano più promesse dei fornitori. La maggiorazione riguarda i beni degli allegati IV e V della legge 199/2025 (articolo 1, comma 429), che hanno sostituito e aggiornato gli allegati A e B della legge 232/2016. Per le macchine del gruppo I dell’allegato IV servono tutte e cinque le caratteristiche: controllo per mezzo di CNC o PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento remoto di istruzioni o part program, integrazione automatizzata con il sistema logistico o con altre macchine del ciclo produttivo, interfaccia uomo macchina semplice e intuitiva, rispondenza ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro; in più almeno due tra telemanutenzione o controllo remoto, monitoraggio continuo dei parametri di processo con sensori, e integrazione con la simulazione del proprio comportamento (digital twin).

Tradotto in uno studio odontoiatrico: un’apparecchiatura che si limita a produrre immagini e a salvarle su un PC non basta. Serve un’integrazione documentata con il sistema gestionale, con scambio bidirezionale dei dati, e serve che il fornitore certifichi le caratteristiche. Va detto con chiarezza che l’allegato IV elenca categorie di macchine e sistemi industriali e non nomina la diagnostica per immagini sanitaria: che una radiologia con tomografia volumetrica vi rientri è possibile, non scontato, e nessun chiarimento ufficiale lo dice. La risposta la dà la perizia, o prima ancora un parere tecnico chiesto al Ministero.

Tre precisazioni che cambiano il piano. Dal DL 38/2026 (articolo 7, convertito dalla legge 88/2026) non serve più che il bene sia prodotto in un Paese dell’Unione o del SEE, e nel dentale, dove i produttori extra UE sono molti, conta. Le liste della linea 4.0 della Sabatini e della maggiorazione non coincidono: la circolare richiama i beni degli allegati A e B della legge 232/2016 elencati nei suoi allegati 6/A e 6/B (punto 1, lettera n, definizione di investimenti 4.0), la maggiorazione gli allegati IV e V, quindi la riconducibilità si verifica due volte. Le percentuali, infine, sono a scaglioni: 180% sulla quota fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10, 50% da 10 a 20 (DM 7 maggio 2026, articolo 4, comma 2); per uno studio è sempre il primo scaglione.

Vanno messe in conto la perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale, obbligatoria per ogni investimento e senza soglia di importo (il vecchio credito d’imposta ammetteva l’autodichiarazione del legale rappresentante sotto i 300.000 euro, articolo 1, comma 195, legge 160/2019: qui non c’è), e la certificazione contabile di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (DM 7 maggio 2026, articolo 7). La perizia può essere sostituita da un’attestazione di un ente di certificazione accreditato (DM 7 maggio 2026, articolo 6).

Consiglio operativo. Chiedi al fornitore, prima dell’ordine e per iscritto, quali requisiti degli allegati soddisfa l’apparecchiatura e con quali protocolli si interconnette al gestionale. In caso di dubbio si può chiedere un parere tecnico al Ministero sulla riconducibilità del bene agli allegati: per la linea 4.0 della Sabatini la scheda MIMIT indica la PEC della Direzione generale per la politica industriale. Se la risposta del fornitore è generica, considera il bene come ordinario nel piano economico: se poi si qualifica, il beneficio è un extra, mentre costruire il piano sulla maggiorazione e scoprire in perizia che non c’è significa aver deciso su numeri sbagliati.

Il canale che in questo settore vale più delle macchine

In un poliambulatorio il costo del personale è la voce più pesante dopo gli affitti, e cresce con la struttura: assistenti di studio odontoiatrico, igienisti, personale di segreteria e accoglienza. È lì che si trovano i benefici più immediati, perché non passano da un bando a sportello e non richiedono rendicontazione di spese, anche se alcuni esoneri vanno comunque chiesti all’INPS con un’istanza telematica prima della fruizione: per il Bonus Giovani 2026 la circolare INPS 55 del 14 maggio 2026 richiede il modulo online sul Portale delle Agevolazioni.

  • Esoneri contributivi sulle assunzioni a tempo indeterminato, con requisiti soggettivi legati all’età e alla condizione del lavoratore, che azzerano i contributi datoriali entro un tetto mensile. I quattro esoneri del decreto legge 62/2026 riguardano le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e, per l’incentivo alla stabilizzazione, le trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Importi, requisiti e limiti di spesa stanno nella guida collegata qui sotto.
  • Maxi deduzione del costo del lavoro, che maggiora il costo deducibile delle nuove assunzioni a condizione che l’organico complessivo cresca davvero.
  • Apprendistato professionalizzante, che nel percorso di formazione di un assistente di studio è spesso il contratto più coerente, con aliquota contributiva ridotta e inquadramento fino a due livelli sotto quello di arrivo, o retribuzione in percentuale (articolo 42, comma 5, lettera b, D.Lgs. 81/2015).
  • Formazione finanziata con il contributo dello 0,30% delle retribuzioni che lo studio già versa (articolo 25, comma 4, legge 845/1978 e articolo 118 legge 388/2000): aggiornamento tecnico, sicurezza, competenze digitali. Come si recuperano quelle risorse è spiegato nell’approfondimento sui fondi interprofessionali e il conto formazione.

Il quadro completo delle misure sul lavoro, con importi e condizioni aggiornate, è nella guida agli incentivi alle assunzioni 2026.

Cosa resta fuori da qualunque canale

L’elenco è breve ma pesa nel piano, perché sono spesso le voci più care dell’operazione:

  • Opere edili e impiantistica dei locali: ristrutturazione, impianti elettrici e idrici, adeguamento degli spazi ai requisiti dell’autorizzazione sanitaria. La circolare esclude terreni e fabbricati con le opere murarie di qualsiasi genere e gli impianti generici non strumentali (punto 7.4, lettere e e p): vanno cercate, quando esistono, su bandi regionali specifici.
  • L’avviamento e l’acquisto di uno studio esistente: è un’operazione societaria, non un investimento in beni.
  • I materiali di consumo (punto 7.4, lettera g), che pure incidono molto sui costi ricorrenti.
  • I canoni ricorrenti dei software in abbonamento: la Sabatini ammette solo software capitalizzati e iscritti nell’attivo, da tenere per almeno tre anni (punto 7.5); altrove sono ammissibili solo dove il singolo avviso lo prevede espressamente.
  • L’IVA, quando è recuperabile. Nel settore sanitario però la questione va guardata con attenzione, perché le prestazioni sanitarie sono esenti e questo incide sulla detraibilità: l’IVA indetraibile può diventare un costo ammissibile, ma solo se il bando lo prevede e con la documentazione che dimostri l’indetraibilità.

Quest’ultimo punto è specifico del settore ed è tra le poche voci in cui uno studio sanitario è avvantaggiato rispetto a un’impresa ordinaria: l’IVA che non può recuperare, quando il bando lo consente, entra nella base di calcolo del contributo. Sulla Nuova Sabatini, però, l’IVA resta sempre esclusa: la circolare non ammette le spese imputabili a imposte e tasse (punto 7.4, lettera j) e i moduli chiedono gli importi al netto dell’IVA.

Come si tassano il contributo e la maggiorazione

Il contributo Sabatini è qualificato come contributo in conto impianti (circolare, punto 8.1): non subisce la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, che esclude i contributi per l’acquisto di beni strumentali, e non è una sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 3, lettera b, del TUIR): concorre al reddito in proporzione all’ammortamento del bene. La scelta tra metodo diretto e indiretto cambia i valori di bilancio e va fatta consapevolmente: gli effetti sono descritti nella guida sul contributo tra conto impianti e conto esercizio. Nota per chi tiene i conti: dal 1° gennaio 2027 la disposizione sulla ritenuta migra nel testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), e il riferimento andrà aggiornato.

La maggiorazione 4.0 non è un contributo: rileva solo per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing ai fini delle imposte sui redditi (comma 427), quindi non tocca l’IRAP, e decorre dal periodo d’imposta della comunicazione di completamento (DM 7 maggio 2026, articolo 4, comma 1). Non produce un incasso: produce minori imposte, distribuite su tutta la vita utile del bene.

Sul regime, la Sabatini è concessa in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento GBER e non in de minimis (circolare, punti 6.5 e 8.2): non consuma il plafond di 300.000 euro nell’arco di tre anni su base mobile del Reg. UE 2023/2831, ma impone il rispetto dell’intensità massima di aiuto sulle stesse spese, 20% per le piccole imprese e 10% per le medie (punto 8.5). Il cumulo con altri aiuti sugli stessi costi è ammesso entro l’intensità più elevata (punto 8.8) e, se l’equivalente sovvenzione supera il massimo, il contributo viene ridotto (punto 8.11): la verifica passa dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, dove ogni concessione viene registrata. La maggiorazione si cumula con il contributo sugli stessi beni purché la somma non superi il costo sostenuto, e la sua base si calcola al netto dei contributi ricevuti (comma 431): è il motivo per cui nel conto sopra la radiologia entra a 34.165 euro e non a 38.000.

I cinque errori che vediamo più spesso

  1. Ordinare prima di presentare la domanda. Sul contributo Sabatini l’avvio dell’investimento deve essere successivo alla PEC di domanda alla banca, pena la revoca totale (punto 6.7): conta come avvio qualunque impegno vincolante, una conferma d’ordine, una fattura o un pagamento anche in acconto. Sulla maggiorazione fiscale l’investimento va prenotato con la comunicazione preventiva sulla piattaforma GSE e, entro 60 giorni dall’esito positivo, confermato con l’ordine accettato dal fornitore e un acconto di almeno il 20% del costo di ciascun bene; chi salta la prenotazione non accede al beneficio (DM 7 maggio 2026, articolo 3).
  2. Presentare come programma una sostituzione. Cambiare il riunito vecchio con uno nuovo uguale non è un investimento iniziale: la circolare esclude la mera sostituzione di beni esistenti (punto 7.3). Il programma passa se aggiunge una poltrona, introduce una funzione che prima non c’era o cambia il processo.
  3. Dare per scontata la qualificazione 4.0 sulla base di una brochure commerciale.
  4. Impostare l’operazione senza verificare l’iscrizione al Registro imprese e il tipo di reddito, scoprendo a istruttoria avviata che la forma giuridica non è ammessa alla Sabatini, o in dichiarazione che la maggiorazione non spetta.
  5. Trascurare la parte lavoro, che nel settore vale spesso più del contributo sulle attrezzature.

Per capire quali misure sono aperte in questo momento e con quali scadenze, il punto di partenza è la panoramica mensile dei bandi a fondo perduto attivi, che include anche le finestre regionali su digitalizzazione e attrezzature.

Domande frequenti su incentivi per studi odontoiatrici e poliambulatori

Sono un odontoiatra con partita IVA individuale: posso accedere ai bandi?

Ai bandi riservati alle imprese iscritte al Registro delle imprese no, e nemmeno alla maggiorazione del costo dei beni 4.0 della legge 199/2025, che l’articolo 1, comma 427, riserva ai titolari di reddito d’impresa. Restano accessibili gli avvisi regionali che ammettono espressamente i professionisti e le misure fiscali che non richiedono il reddito d’impresa. La verifica va fatta avviso per avviso, sul paragrafo dei soggetti beneficiari.

Conviene costituire una STP per accedere agli incentivi?

La scelta della forma giuridica non si fa per un bando, si fa per ragioni organizzative, fiscali e di responsabilità. Detto questo, quando uno studio è già di fatto una struttura con più professionisti, dipendenti e investimenti ricorrenti, l’accesso ai canali riservati alle imprese è uno degli elementi che entrano nella valutazione complessiva, insieme al regime fiscale e alla gestione dei compensi. Se si decide di costituirla, conta la forma: solo la STP commerciale (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e accede a entrambi i canali; quella in forma di società semplice resta fuori dalla maggiorazione e in zona grigia sulla Sabatini.

Il cone beam si qualifica come bene 4.0?

Dipende dal modello e dalla configurazione, e non esiste una risposta ufficiale: l’allegato IV non nomina la diagnostica per immagini sanitaria. Serve che l’apparecchiatura soddisfi i requisiti tecnici degli allegati e sia interconnessa al sistema informativo dello studio con scambio bidirezionale di dati. La conferma deve arrivare dal fornitore in fase di preventivo, può essere chiesta al Ministero con un parere tecnico e va poi attestata dalla perizia asseverata o dall’attestazione di un ente di certificazione accreditato.

Contributo Sabatini e maggiorazione 4.0 si cumulano sullo stesso bene?

Sì. La legge 199/2025 (articolo 1, comma 431) ammette il cumulo purché non si superi il costo sostenuto, e impone di calcolare la maggiorazione al netto dei contributi ricevuti sugli stessi costi: sulla radiologia da 38.000 euro dell’esempio la base scende a 34.165 euro dopo i 3.835 euro di contributo. Sul fronte Sabatini il cumulo resta entro l’intensità massima dell’articolo 17 del GBER, e se la si supera il contributo viene ricalcolato.

Posso firmare l’ordine prima della comunicazione preventiva al GSE?

Il DM 7 maggio 2026 non contiene un divieto sull’ordine anteriore alla prenotazione: quello che chiede è la sequenza, cioè comunicazione preventiva, esito del GSE entro dieci giorni, conferma entro sessanta giorni con ordine accettato e acconto di almeno il 20%, completamento con interconnessione e comunicazione finale entro il 15 novembre 2028. Il vincolo perentorio sull’ordine sta invece nella Sabatini: se lo stesso bene va anche a contributo, l’ordine deve seguire la PEC alla banca, altrimenti il contributo viene revocato per intero. Nella pratica la sequenza prudente è una sola: PEC alla banca, prenotazione al GSE, poi l’ordine.

Posso finanziare la ristrutturazione dei locali dello studio?

Non con i canali sui beni strumentali, che finanziano macchine e attrezzature. Le opere edili e l’impiantistica possono rientrare in avvisi regionali dedicati alle strutture sanitarie o in misure su efficienza energetica, quando esistono e sono aperte. È una parte del piano che va cercata separatamente e con tempi diversi.

Gli incentivi sulle assunzioni valgono anche per gli assistenti di studio?

Sì, le misure sul lavoro non guardano al settore ma ai requisiti del lavoratore e del rapporto. Per una figura in formazione, come un assistente di studio odontoiatrico che deve completare il percorso previsto per il profilo, l’apprendistato professionalizzante è spesso lo strumento più coerente, e si valuta a confronto con l’esonero contributivo su un contratto a tempo indeterminato ordinario, che va chiesto all’INPS con l’istanza telematica prima di fruirne.

Un poliambulatorio accreditato con il servizio sanitario ha regole diverse?

Sull’accesso ai bandi per le imprese no, i requisiti sono quelli generali. Cambiano però i vincoli autorizzativi e di accreditamento, che incidono sulle caratteristiche di locali e apparecchiature e vanno considerati quando si progetta l’investimento, per non finanziare una configurazione che poi non soddisfa i requisiti regionali.

L’IVA indetraibile è una spesa ammissibile?

Solo se il bando lo prevede espressamente e se l’impresa dimostra che l’imposta è realmente indetraibile e resta un costo effettivo. Nel settore sanitario, dove le prestazioni sono esenti, la condizione ricorre spesso, ma va documentata e non presunta. Sulla Nuova Sabatini la risposta è no in ogni caso: le spese per imposte e tasse sono escluse dalla circolare.

Come impostare l’investimento

L’ordine corretto è questo: prima si verificano la forma giuridica, l’iscrizione al Registro e il tipo di reddito, perché decidono quali canali sono percorribili; poi si spacchetta il preventivo separando attrezzature, software e opere, e si controlla che il programma non sia una semplice sostituzione; poi si chiedono al fornitore i requisiti tecnici per iscritto; infine si presenta la domanda alla banca via PEC e solo dopo si firma l’ordine, perché un ordine anteriore alla PEC comporta la revoca totale del contributo Sabatini. Per la maggiorazione la sequenza è invece prenotazione al GSE, conferma con l’acconto del 20% entro 60 giorni dall’esito positivo, completamento e interconnessione entro il 15 novembre 2028, poi perizia o attestazione e certificazione contabile. Sui tempi di istruttoria della banca e del Ministero non indichiamo una durata: non abbiamo un dato verificato da citare, e una stima non aiuterebbe a decidere.

Le fonti ufficiali delle misure citate sono la scheda MIMIT della Nuova Sabatini e il testo vigente della circolare 410823/2022; la pagina MIMIT del nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento e il decreto 7 maggio 2026 sulle modalità attuative; la legge 199/2025 su Normattiva, dove i commi da 427 a 436 dell’articolo 1 si leggono nella versione vigente a una data.

Vuoi sapere se il tuo studio rientra e su quali voci? Compila il form in alto alla pagina indicando forma giuridica, numero di collaboratori e preventivo delle attrezzature: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo con i canali percorribili e con la sequenza da rispettare prima di ordinare.


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