Sommario: 1. Introduzione: il permanente valore dell’art. 107 Cost. e l’attuale servitù volontaria dei magistrati. 2. Il carrierismo in magistratura. 3. Cultura dell’aziendalismo giudiziario. 4.Conclusioni: valore e significato dell’“anzianità” in magistratura.
1. Introduzione: il permanente valore dell’art. 107 Cost. e l’attuale servitù volontaria dei magistrati
Presi dall’ebrezza degli esiti referendari e rassicurati dagli scampati pericoli di attacco alla garanzia costituzionale dell’“indipendenza esterna” della magistratura, ci siamo velocemente avviati al rinnovo del CSM e, tutti presi da varie febbri elettorali e associative, sembriamo dimentichi dei persistenti rischi che sta correndo l’“indipendenza interna” della magistratura.
Si tratta di rischi meno evidenti rispetto a quelli derivanti da forme più o meno larvate di soggezione alla politica o all’esecutivo, ma non meno gravi e forse più insidiosi, perché innestati all’interno della stessa magistratura che li ha introiettati in una “nuova cultura della giurisdizione”, sempre più distante dal disegno costituzionale delle nostre madri e dei nostri padri costituenti. Era un disegno costituzionale stabilmente fondato sulla soggezione del giudice solo alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e sulla distinzione dei magistrati solo per funzioni e non per grado (art. 107 Cost.), che ora traballa e viene messo in ombra dal progressivo affermarsi di una cultura manageriale e aziendalistica della giustizia in cui le «magnifiche sorti e progressive» della modernità ci attraggono in un vortice di pretese di meritocrazia, di efficienza e di soddisfazione del “cittadino-cliente”, per il servizio-giustizia a lui fornito, in nome delle quali tutto sembra sacrificabile.
È rimasto (o si è riscoperto) il senso e il valore della “indipendenza esterna” della magistratura – come ha dimostrato il dibattito referendario – ma si è andato smarrendo il valore della sua “indipendenza interna” che, nel disegno costituzionale, era l’aspetto complementare della prima, senza la quale nessuna vera “indipendenza” è possibile.
Benché si tratta di nozioni istituzionali elementari di carattere quasi manualistico,[1] non sembra inutile ricordarle e precisarle, in un’epoca di oblio o indifferenza verso alcune di esse.
Da un punto di vista squisitamente dogmatico, con l’espressione “indipendenza interna” della magistratura, infatti, si allude sia all’indipendenza interna “istituzionale” – cioè, un sistema organizzativo-ordinamentale non modellato su base gerarchica (quella a cui fa riferimento l’art. 107 cit.), sia all’indipendenza interna “funzionale”, secondo cui di regola nessun magistrato può essere vincolato alla decisione di altri magistrati (cui invece si riferisce l’art. 101, comma 2, cit.).
Mentre l’indipendenza interna istituzionale è prevista dall’art. 107 Cost. per l’intera magistratura, l’indipendenza interna funzionale è stabilita dall’art. 101, comma 2, per il solo giudice, di tal che si discute quali forme di garanzia interna funzionale possano essere riconosciute anche al pubblico ministero, derivandole, ad esempio, dal principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 cost., posto che lo stesso art. 107 riconosce al pubblico ministero “solo” le garanzie per esso stabilite dall’ordinamento giudiziario, le quali, peraltro, non pare possano essere inferiori a quelle di «indipendenza» riconosciute ai pubblici ministeri presso le giurisdizioni speciali ai sensi dell’art. 108.
In ogni caso sembra chiaro che l’indipendenza “interna”, a prescindere dalla distinzione tra quella istituzionale e funzionale, sia per il costituente non meno importante di quella “esterna” e che, nel disegno del costituente, entrambe concorrano a formare la caratteristica costituzionale fondamentale della magistratura italiana.
Ciò traspare chiaramente dal dibattito in Assemblea costituente,[2] in cui emerge sia la novità dell’impostazione, sia la fondamentale valenza che si attribuisce all’indipendenza (anche interna) perché la magistratura possa effettivamente garantire la libertà di tutti i cittadini.
Nella seduta pomeridiana del 6 novembre 1947, si registrano una serie di interventi significativi al riguardo: l’«indipendenza che si deve realizzare … [è] anche nei confronti della gerarchia interna, anche dai superiori, il magistrato non deve avere superiori, nel senso gerarchico della parola, egli deve ubbidire soltanto alla propria coscienza e alla legge. Al di sopra non vi deve essere gerarchia» … «bisogna sburocratizzare la magistratura … anche nei riguardi dell’interna organizzazione. Dovrà dunque cadere la gerarchia interna, nel senso che non vi dovranno essere gradi, ma distinzioni di funzioni» (Bozzi); nella seduta pomeridiana del 12 novembre 1947: «oltre che all’indipendenza dall’esterno … è necessaria una indipendenza nell’interno dell’organizzazione giudiziaria, poiché l’autonomia del potere giudiziario garantisce la Magistratura dall’influenza di altri poteri, ma non presenta alcuna garanzia nell’interno del corpo giudiziario, garanzia che non è certo meno importante. I magistrati devono essere posti tutti sullo stesso piano, poiché tra di essi vincolo gerarchico nel senso tradizionale della parola non può e non deve esistere, in quanto la gerarchia importa il concetto di ubbidienza agli ordini che vengono dall’alto, mentre il giudice non deve obbedire che alla sua coscienza ed alle norme legislative. È l’essenza stessa della funzione giudiziaria che è in contrasto con la dipendenza gerarchica, poiché diversa può essere la sfera dell’autorità giurisdizionale, ma il potere di esercizio della giurisdizione è, nell’ambito di competenza, pieno e assoluto; ciò importa che la Magistratura … sia distinta non per gradi, ma per funzioni e che il magistrato una volta entrato in ruolo, abbia uno svolgimento quasi automatico di carriera senza preoccupazioni … di beneplacito dei superiori» (Caccuri). «… i magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi: grande conquista quest’ultima; … quello che soprattutto è indispensabile … è che i magistrati non siano considerati ed inquadrati come funzionari dello Stato … per trarre il più possibile il magistrato fuori e al di sopra della mischia fatta di interessi contrastanti e di lotte politiche» (Scalfaro).
Frutto di questo intenso e accalorato dibattito sarà appunto l’odierno art. 107 Cost., in cui accanto alle garanzie di inamovibilità, al terzo comma, si prevede appunto che «i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni», formula che proietta inevitabilmente la sua luce anche sull’interpretazione che deve darsi al termine «promozioni» contenuto nell’art. 105 Cost, singolo termine a cui non pare possa attribuirsi un significato sistematico per disarticolare la garanzia antigerarchica espressa dal precedente art. 107 e che, del resto, la stessa Corte costituzionale non pare averle attribuito in quelle sentenze (C. cost. n. 80 e n. 123 del 1970; n. 87 del 1982) in cui esclude una parificazione assoluta tra magistrati, ma sembra ricondurre ogni possibile diversificazione alla sola diversità di ruolo processuale in rapporto ai gradi di giudizio e alle competenze in essi esercitati in rapporto allo stato del procedimento.
Del resto, i costituenti avevano ben presenti i guasti che ogni forma anche larvata di gerarchia aveva insinuato nella magistratura italiana con l’avvento del fascismo e che si erano manifestati in modo clamoroso con il processo Matteotti: ciò spiega il coraggio innovativo della nostra Costituzione e la peculiarità della situazione italiana che da tale esperienza storica proveniva, rendendo francamente stucchevole e scarsamente significativa ogni tentazione comparatistica nell’approfondimento dell’argomento.
Eppure, in questo eterno presente in cui la nostra epoca costringe le nostre vite, in cui tutto scorre così velocemente da ridurre la memoria a un inutile fardello, sembra persa nella stessa magistratura la necessaria attenzione agli attentati che, in progressione di tempo fino all’attualità, sono stati portati all’autonomia interna di una magistratura che, invece, con una certa inconsapevolezza (almeno per alcuni), ne ha introiettati i principali fattori destabilizzanti, facendone capisaldi di una “nuova” cultura della magistratura e della giurisdizione fondata su:
– Carrierismo
– Correntismo
– Gerarchizzazione degli uffici
– Aziendalismo giudiziario.
Si tratta di fattori che non solo sono tra loro interconnessi, ma che (come si vedrà) hanno anche riflessi indiretti sul modo di interpretare la legge e di identificare il proprio ruolo nell’ordinamento e nella società.
Accettandoli acriticamente o inconsapevolmente ci rendiamo servi da noi stessi, perché volontariamente aderiamo a una cultura che indebolisce le garanzie costituzionali di indipendenza interna e, facendo propria questa cultura, finiamo per riconoscere de facto ai consiglieri del CSM poteri che i costituenti non hanno loro riconosciuto, assoggettandoci volontariamente a un sistema che diminuisce le nostre garanzie costituzionali, anziché salvaguardarle.
Come per il popolo di Etienne de La Boétie[3] – che si fa servo da solo, rinunciando alla libertà che possiede in cambio dei privilegi che il potere elargisce – credo che qualsiasi possibilità di riscatto passi solo da una più compiuta presa di coscienza dei meccanismi che sono all’origine di questa sudditanza volontaria e da una attualizzazione della memoria storica a fondamento di opzioni costituzionali che tale soggezione hanno voluto evitare in un modo (espresso dall’art. 107, comma 3, Cost.) che, al contempo, deve considerarsi visionario (per coraggio innovativo e capacità di proiezione di lungo periodo) e pragmatico (per la concretezza dei pericoli che sono stati storicamente sperimentati e che, in forme nuove, sempre si ripresentano).
In questa prospettiva vanno dunque brevemente esaminati ciascuno dei quattro fattori sopra indicati (carrierismo, correntismo, gerarchizzazione degli uffici e aziendalismo giudiziario), illustrandone le caratteristiche che hanno assunto e le connessioni che li legano.
2. Il carrierismo in magistratura
Con il termine «carrierismo» si intende in generale (v. Vocabolario Treccani) l’ambizione e la smania di fare “carriera” a qualsiasi costo. “Carriera” deriva dal provenzale antico “carreira” e “carriera”, che ha lo stesso etimo dell’italiano “carraia”, termine con il quale si designava, in origine, lo spazio assegnato alla corsa dei cavalli con carri e, da qui, in senso figurato, la via scelta e seguita nell’impiego, nella professione o negli studî e, quindi, la possibilità di salire nella scala gerarchica nello svolgimento dei medesimi impiego, professione o studio.
Riferito alla magistratura, dunque, il termine “carrierismo” si riferisce a quella attenzione spasmodica di molti magistrati per gli incarichi (specie direttivi e semi-direttivi, ma non solo), che è recentemente emersa in modo conclamato dai fatti di Perugia connessi al cd. “scandalo Palamara” e che sembrano essere stati ormai velocemente archiviati nella memoria collettiva della stessa magistratura.
Orbene, il concetto stesso di “carriera”, nel suo generale riferimento linguistico ad un’ascesa nella scala gerarchica della professione, sembra porsi in insanabile contrasto con l’opzione anti-gerarchica espressa dal più volte citato art. 107, comma 3, Cost., opzione che già si era radicata nell’associazionismo giudiziario tra le due guerre.
Infatti, il 10 aprile 1926, quando già era stata sciolta l’Associazione Generale fra i Magistrati d’Italia fondata a Milano nel 1906 e aveva cessato le pubblicazioni il suo giornale La Magistratura, su un nuovo giornale (La giustizia italiana) veniva pubblicato un articolo intitolato Scrutini con anticipazione, nel quale si scriveva: «Vien fatto di considerare se non sia ancor miglior partito, in una prossima riforma, accogliere il principio di equiparazione dei gradi di giudice e di consigliere di appello, ma il guardasigilli on. Rocco non pare che sia di questo avviso. Si confida tuttavia che egli persista nell’idea di bandire per sempre qualsiasi forma di arrivismo ed ogni ricordo di giochi ben riusciti o voli saputi spiccare a tempo da favoriti e privilegiati […] Quando un sistema di promozione è soppresso perché ha dato cattiva prova, giustizia vuole che ne siano fatte cessare al più presto le conseguenze». Su quello stesso giornale si scriveva poi che «il carrierismo con il sistema degli scrutini anticipati, degli incarichi speciali e delle classifiche distillate attraverso una così larga varietà di alambicchi, aveva oltre modo rafforzata fino a minare per ciò l’indipendenza di giudizio dei magistrati». Successivamente si affermava: «quando è in gioco la vita della giustizia, le miserie del Pretore di Roccacannuccia ci toccano quanto le vicende della Corte di cassazione» e perciò bisogna «accogliere il principio della equiparazione dei gradi».[4]
Di tali esperienze di alto e coraggioso esercizio dell’associazionismo sembra essersi nutrito lo stesso citato dibattito in Assemblea costituente approdato all’art. 107 Cost., per la cui faticosa attuazione si è dovuto attendere almeno il 1966.[5]
Invero, fino all’insediamento nel 1959 del CSM, era rimasto in vigore l’ordinamento fascista Grandi con le sole modifiche introdotte dalla legge sulle guarentigie del 1946 e, quindi, con l’estensione dell’inamovibilità anche per i pubblici ministeri e la sostituzione dei poteri di controllo del Ministro della giustizia in poteri di vigilanza. Soltanto con le leggi n. 1 del 1963, n. 570 del 1966 (legge Breganze) e n. 831 del 1972 (legge Breganzone) vennero dissociati i gradi di aggiunto, magistrato di Tribunale, consigliere di appello e di cassazione (con i relativi stipendi) dal concreto esercizio delle funzioni, contestualmente abolendo il sistema dei concorsi interni per l’accesso alle funzioni superiori che finiva per essere controllato dalla cd. “alta magistratura” nei confronti della “bassa magistratura”. Su questo argomento ha scritto pagine inarrivabili e insuperate Franco Cordero.[6]
Eppure agli inizi del 2000 si è assistito a quella che Luigi Ferrajoli[7] ha efficacemente chiamato la «restaurazione della carriera» tra i magistrati: nel 2005 per effetto della legge delega n. 150 voluta, nonostante le iniziali dure critiche dell’ANM sfociate nello sciopero del 14 luglio di quello stesso anno, dall’allora Ministro della Giustizia Roberto Castelli, frutto di un testo precedente che era stato rinviato al Parlamento dal Presidente Ciampi con più rilievi di palese incostituzionalità. Mi pare si possa concordare con lo stesso Ferrajoli sul fatto che, con la citata legge Castelli, si fosse compiuto un vero e proprio salto indietro al vecchio ordinamento Grandi, con l’introduzione di un sistema di concorsi a catena per il passaggio da una categoria all’altra, la restaurazione di forme di gerarchia tra magistrati e la previsione come illecito disciplinare di attività interpretativa, ove ritenuta «palesemente e inequivocabilmente contro la lettera e la volontà della legge», formula che inevitabilmente finisce per attribuire a taluno la possibilità di stabilire quale sia l’inequivoca lettera e volontà della legge, cioè ad attribuire a qualcuno il possesso della Verità assoluta sul significato delle norme.
Tale tendenza non sembra essere stata invertita dalla politica successiva: la legge Mastella ha sostituito i concorsi interni con le attuali valutazioni quadriennali di professionalità, peraltro accrescendo la gerarchizzazione degli Uffici specie di Procura, configurando il Procuratore capo come titolare esclusivo dell’azione penale, dotato del potere di assegnare i processi e di stabilire i criteri ai quali attenersi e di revocare l’assegnazione dei procedimenti se a questi non si attiene (con buona pace del principio costituzionale del terzo comma dell’art. 107, Cost. sull’uguaglianza tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni). La stessa Riforma Cartabia del 2022 ha sostanzialmente confermato il sistema delle carriere e la struttura gerarchica dell’ufficio del pubblico ministero.
Il fatto che il concetto di “carriera”, pur antinomico rispetto al principio anti-gerarchico dell’art. 107 cit., sia divenuto centrale nella concezione della magistratura è plasticamente rappresentato dalla proposta di riforma costituzionale (poi respinta con il referendum), che impostava proprio attraverso il concetto di “carriera” la separazione della magistratura tra giudicanti e requirenti, introducendo così il termine in Costituzione (esso, infatti, compare solo all’art. 98 sulle limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici ma per i “militari di carriera”) senza provocare, su questo più sottile e pur significativo punto, grandi discussioni. Ciò sembra significativo del fatto che la cultura della “carriera” sia divenuta ormai (anche per molti magistrati) un dato scontato, tanto che si è aspramente discusso sulla “separazione”, poco o nulla sul fatto che lo stesso concetto di magistratura fosse concepito in termini di “carriera”.
Eppure – si dirà – in fondo il trattamento stipendiale resta indipendente dal concreto esercizio delle funzioni (con le limitatissime eccezioni del Presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale della cassazione, con i corrispondenti due Aggiunti), di tal che non sussiste per la magistratura ciò che nel privato rappresenta il principale fattore scatenante del carrierismo, vale a dire la spinta economica a far carriera. Non sarebbe dunque responsabilità della politica e delle sue riforme – si dirà da parte di alcuni – se i magistrati sono (irrazionalmente) ambiziosi ed amino farsi chiamare “Presidente”, usufruire di autista ed essere riconosciuti come “autorità” da invitare nelle occasioni pubbliche più importanti. Si tratta di semplice e insopprimibile “vanità umana” indifferente alle strutture ordinamentali, vanità che può assumere addirittura valore positivo quando spinga i migliori a “progredire” nella carriera (etimologicamente “salirne gli scalini”). Ad orientare positivamente l’insopprimibile aspirazione alla carriera avrebbero dunque contribuito proprio le riforme ordinamentali più recenti, attraverso le valutazioni di professionalità e l’attribuzione di incarichi secondo metodi che aspirerebbero a premiare il merito di ciascuno (una sorta di “meritocrazia” nella magistratura) escludendo vituperati automatismi legati alla sola anzianità. Si tratta di argomenti che hanno larga presa anche tra i magistrati, probabilmente spinti da soggettive recriminazioni sulle compressioni subite a causa dell’applicazione del criterio dell’anzianità, in modo pressoché trasversale alle correnti, fino a far parte di una “nuova” cultura della “carriera” che vede unite politica, magistratura e avvocatura.
Eppure – per quanto possa apparire una donchisciottesca battaglia contro i mulini a vento (tale è il consenso e tanto trasversale e diffusa questa nuova cultura tra gli specialisti, nonché data quasi per scontata tra la gente comune) – occorre a mio avviso avere il coraggio di denunciare quanto pericolosi siano questi argomenti e questa nuova cultura e quanto sia contraria al disegno costituzionale della magistratura, quel disegno che i nostri padri costituenti ci hanno consegnato, con l’ormai nota e sperimentata saggezza e capacità visionaria al di là di interessi personali e contingenti.
Alcune osservazioni si impongono per evidenziare alcune circostanze che spesso vengono colpevolmente o consapevolmente sottaciute.
In primo luogo, la spinta alla carriera non è determinata soltanto da insopprimibile vanità umana legata a fatui privilegi, ma è sostenuta e alimentata soprattutto da un diffuso sentimento di svalutazione del lavoro giudiziario quotidiano e di merito, reputato avvilente, poco gratificante e fonte di rischi professionali, tanto che significativamente al carrierismo nei percorsi interni della magistratura, si accompagnano “fughe dal ruolo” (attraverso incarichi, appunto, “fuori-ruolo” di variegata natura, non sempre coerenti con le doti di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare ogni magistrato, se non del tutto estranei alle qualità e alle competenze di un magistrato) e “fughe dalla toga” (attraverso l’aspirazione a responsabilità politiche, salva naturalmente la comoda e tranquillizzante possibilità di rientrare nei ranghi, ove l’avventura politica vada male o non corrisponda alle aspettative o in qualunque modo termini precocemente).
Questo sentimento di svalutazione del lavoro giudiziario quotidiano e di merito non corrisponde a percezioni soggettive o irrazionali ed emotive rappresentazioni, ma è conseguente ad oggettivi fattori che lo sostengono.
La concezione “aziendalistica” della giustizia – che riduce il sistema giudiziario ad una macchina produttrice di servizi al cittadino, da erogare nella maggiore quantità e nel più breve tempo possibili – ha determinato carichi di lavoro insopportabili, che aumentano la possibilità di errori (con le eventuali conseguenze disciplinari che ne derivano) ed espongono i singoli magistrati alle decisioni organizzative di chi svolge funzioni direttive o semi-direttive, decisioni a loro volta condizionate e difese in nome di ragioni superiori (quale, in tempi recenti, il necessario conseguimento degli obiettivi del PNRR con l’erogazione dei relativi fondi), facendo appello al senso di responsabilità dei magistrati volto ad evitare impatti macroeconomici negativi che si riverberebbero sulla vita dell’intera nazione. Su questo punto si tornerà in seguito.
La dilatazione dei poteri discrezionali dell’organo di autogoverno (conseguenti alla marginalizzazione del criterio dell’anzianità e alla promozione di una presunta meritocrazia tra i magistrati) e la centralità delle progressioni di carriera nella vita di ciascun magistrato, hanno fatto sì che «l’attenzione del CSM (al suo interno e anche nella percezione esterna) sembri concentrata quasi esclusivamente sulle nomine e sulla gestione della carriera dei magistrati»,[8] come icasticamente rappresentato dall’alacrità e acribia con cui nelle varie consiliature si producono circolari sulle valutazioni di carriera e “testi unici” sulla dirigenza, la cui estensione in numero di pagine corrisponde spesso all’impenetrabile complessità di contenuti e impossibilità di prevederne con ragionevole certezza l’applicazione nei singoli casi concreti.
In questo modo si ripropongono in forme nuove quelle «classifiche distillate attraverso una così larga varietà di alambicchi», che finisce per minare per ciò stesso l’indipendenza di giudizio dei magistrati, come l’associazionismo delle origini aveva coraggiosamente denunciato, ponendo le basi delle discussioni che hanno portato i costituenti ad elaborare il testo dell’art. 107, comma 3, Cost.
Ma non si tratta solo di questo. Questa prevalente attenzione dell’organo di autogoverno alle carriere con decisioni sempre meno controllabili – considerato che l’ambiguità e la complessità dei parametri riverbera in una altrettanto rischiosa discrezionalità dell’autorità giudiziaria amministrativa che, come dimostrato dai fatti, finisce per divenire addirittura arbitra dell’attribuzione dell’incarico di Presidente della Corte di cassazione – ha finito per tradire lo spirito dell’associazionismo in magistratura e il ruolo che le “correnti” hanno in esso, con il rischio di ridurle da “correnti di pensiero” in “correnti di sostegno carrieristico”. In questo modo, cioè, si pongono le premesse per quelle degenerazioni correntizie palesatesi con il cd. “scandalo Palamara” e che, negli anni passati, avevano portato addirittura diversi Presidenti della Repubblica a severi moniti all’organo di autogoverno dai medesimi presieduto.
Nell’indirizzo di saluto in occasione del primo incontro con il Csm, avvenuto l’8 giugno 2006, il Presidente Napolitano, riprendendo un monito già espresso dal Presidente Ciampi, affermò che: «Le nomine debbono essere tempestive e non passare sotto le forche caudine di interminabili tentativi di mediazione, che espongono questo adempimento primario a polemiche sul condizionamento di visioni correntizie che travalichino i limiti della normale dialettica». Lo stesso Napolitano, il 15 febbraio 2012, affermava la necessità di scelte […] che allontanano il pericolo che l’opinione pubblica e, talvolta, gli stessi magistrati abbiano la percezione che alcune di esse [nomine] siano condizionate da logiche spartitorie e trasversali, rapporti amicali, collegamenti politici». Nel giugno 2019, in pieno «scandalo Palamara» il presidente Mattarella stigmatizzò «il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il Csm, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato».
Naturalmente dopo gli scandali si rivendica da parte dei membri dell’autogoverno l’allontanamento da tali logiche e un fattivo intervento (in sede di normazione secondaria) per prevenirle, salvo registrare il sostanzialmente immutato contenzioso amministrativo, con la conseguente percezione nei singoli di essere illegittimamente pretermessi.
Poco importa però stabilire l’effettività di questo allontanamento – gli storici ne saranno in futuro i giudici imparziali – perché da un punto di vista scientifico-istituzionale ciò che conta è che risultano sostanzialmente immutati i fattori che in passato hanno scatenato tali degenerazioni con conseguente permanente attualità del sotteso pericolo istituzionale.
Sono cioè rimasti immutati i legami tra cultura “carrieristica” della magistratura e “concezione aziendalistica della giustizia” che rappresentano una ferita al disegno costituzionale della magistratura incentrato sull’art. 107 della Costituzione.
Di fronte a tutto questo, anziché agire sui fattori scatenanti le degenerazioni e alla base del pericolo di future ricadute, si era scelto da parte della politica di perseguire la via di un indebolimento dell’organo di autogoverno, attraverso la promozione di una ulteriore nuova cultura, la “cultura del sorteggio” peraltro asimmetrico (cioè con differenze tra quello applicato ai membri provenienti dalla magistratura rispetto a quelli di provenienza parlamentare) poi bocciato dal referendum. Era una cultura che introduceva nuove tensioni costituzionali e che si fondava su una irrazionale fiducia nel potere democratico del “caso”, che sembra far retrocedere di millenni la cultura democratica, riportandola a quella Ateniese delle origini di una democrazia del sorteggio.
Abortito il tentativo di introdurre la “cultura del sorteggio” – forse riconducibile a un inconscio “culto del caso” cui ci conduce in generale la complessità e imprevedibilità dell’epoca attuale – sono rimaste e forse rafforzate dall’esito referendario le culture del carrierismo meritocratico e dell’aziendalismo giudiziario nelle loro sinergiche interconnessioni.
Ed è soprattutto quest’ultima, la cultura aziendalistica della giustizia, ad essere la più persistente ed innervata. Essa, in nome di un facile efficientismo (che si vorrebbe derivante dall’adozione di criteri imprenditoriali nel settore pubblico) e del primato apparente del servizio ai cittadini (che in tal modo si vorrebbe assicurare), è penetrata a fondo sia nella mentalità degli operatori del settore sia tra la gente comune, eppure essa costituisce al contempo il più serio attentato all’art. 107, comma 3, Cost. e al disegno costituzionale della magistratura che è ad esso sotteso in connessione con gli artt. 101, comma 2, e 112 Cost.
3. Cultura dell’aziendalismo giudiziario
Refrattaria agli insuccessi (e ai paradossi) della law and economics e delle critiche che, in ambito angloamericano, si sono mosse alla scuola di Chicago e alle sue applicazioni dell’economia al diritto, in ambito giudiziario la cultura aziendalistica si è presentata in mutata forma come “cultura dell’organizzazione” in ambito giudiziario.[9]
Questa cultura si è imposta dapprima come una forma di rappresentazione “mite” della giustizia, uno spostamento d’accento che vuole mettere in ombra il volto severo e arcigno della magistratura – connesso sia alla sua dibattuta configurazione in Costituzione come “potere dello Stato”, sia al suo meno problematico esplicarsi come “pubblica funzione” – per esaltarne invece il ruolo di “servizio”.
L’idea è che la giustizia sia soprattutto un “servizio” che lo Stato deve rendere ai cittadini e che, come tale, deve rispondere a criteri di efficienza e di efficacia nel risolvere problemi di rilevanza collettiva (proprio perché disciplinati dal diritto). Insomma, la “giustizia” è una macchina che produce “servizi” da rendere ai “cittadini-clienti” in modo da corrispondere alle loro legittime aspettative di efficienza, con conseguente possibile utile applicazione degli approdi che la scienza dell’organizzazione offre in ambito della produzione di servizi sul mercato, con gli adattamenti dovuti alla peculiarità del “servizio-giustizia”.
Si tratta di una idea accattivante che corre parallela ad altre idee, come quelle di “privatizzazione” dei servizi pubblici per renderli maggiormente efficienti, con l’introduzione dell’idea di “azienda” nel settore pubblico, cui si è assisto ad esempio nell’ambito sanitario (e che, invero, non pare aver sortito grandi miglioramenti rispetto al passato, vista la crisi, quanto meno percepita, di tale sistema cui oggi assistiamo).
Questa svolta culturale si è ormai da tempo istituzionalizzata anche nel settore della giustizia e – anche se è sempre discutibile individuare storicamente un inizio preciso – può ritenersi che uno dei segni più importanti di questa istituzionalizzazione e introiezione all’interno della stessa magistratura sia da individuarsi nella costituzione, nel 1996 da parte del Consiglio superiore della Magistratura, di una VII Commissione con il compito di occuparsi di organizzazione. A questa iniziativa sono poi seguite numerose altre tappe, tra le quali la previsione di un programma di gestione delle risorse umane e finanziarie anche per l’attività giurisdizionale penale, disposta con delibera del 16 ottobre 2019 e, soprattutto, l’adozione del decreto legislativo n. 240 del 2006 con particolare riguardo al suo articolo 4.
Questa disposizione stabilisce essenzialmente che ogni ufficio giudiziario debba predisporre un programma annuale delle attività per pianificare e coordinare le funzioni giudiziarie e amministrative. Il programma deve includere: la gestione del personale amministrativo, in coerenza con le direttive del magistrato capo dell’ufficio e con le esigenze operative dell’ufficio stesso; la programmazione delle risorse finanziarie e strumentali, necessarie per garantire l’efficienza dei servizi giudiziari; l’indicazione delle priorità operative e dei progetti di innovazione, compresi quelli relativi all’informatizzazione dei servizi giudiziari, al fine di uniformare le procedure e migliorare la qualità del servizio. Ad eccezione degli uffici giudiziari di minori dimensioni, vale il principio della doppia dirigenza: il dirigente amministrativo è responsabile dell’attuazione del programma annuale, adottando i provvedimenti necessari per la gestione del personale e delle risorse, mentre il magistrato capo dell’ufficio giudiziario fornisce gli indirizzi generali e assicura il coordinamento complessivo delle attività, I dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi devono essere comunicati trimestralmente al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, con possibilità di pubblicazione sintetica sul sito del Ministero, a fini di monitoraggio e trasparenza.
L’idea sottesa – cioè che per risolvere i problemi di efficienza della giustizia, tra i quali l’eccessiva durata dei processi, non sia sufficiente agire soltanto sugli aspetti ordinamentali e processuali, ma occorra incidere anche sugli aspetti relativi all’organizzazione e gestione dell’ufficio giudiziario – è difficilmente contestabile e, invero, non è neppure nuova, tanto che lo stesso costituente l’aveva evidenziata nell’art. 110 Cost. attribuendone peraltro la “naturale” responsabilità al Ministro della giustizia, laddove si stabilisce appunto che «ferme le competenze del Consiglio Superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».
Ciò che invece è nuovo e che non sembra essere stato sufficientemente considerato (anche nella sua distanza rispetto alla concezione costituzionale della magistratura e della giurisdizione) è l’introiezione nell’operare della stessa giurisdizione e dei singoli medesimi magistrati di una cultura organizzativa di tipo aziendalistico, oltre tutto spesso banalizzata in un sistema direzionale che potremmo definire classico, fondato su “pianificazione” e “monitoraggio”: la pianificazione, con il compito di individuare priorità e obiettivi; il monitoraggio, volto a verificare il progresso verso gli obiettivi.
Infatti, concepire e valutare l’esercizio della giurisdizione nei termini di una performance nella prestazione di un servizio appare fortemente riduttivo sia del ruolo del magistrato sia della concezione della giustizia che deve essere fornita.
Se, infatti, come sembra avvenga, si adotti la metodologia del benchmarking[10] per esaminare la performance del servizio giustizia (in relazione alle risorse impiegate) e di individuare gli spazi di miglioramento, facendo riferimento a best practices concretamente imitabili, emergono immediatamente alcune criticità in ordine alla reale portata valutativa dei parametri utilizzabili e utilizzati, sia in riferimento a quelli più squisitamente quantitativi, sia e soprattutto a parametri qualitativi.
Quanto ai primi sembra potersi sostenere che, per valutare la capacità di definire i giudizi in unità di tempo si utilizzi soprattutto il clearance rate (cioè, l’indice di rotazione dei procedimenti iscritti) che misura il rapporto tra numero di casi definiti e numero di casi iscritti, combinandolo con il cd. disposition time, cioè una stima effettuata con formula, presa in prestito dalla teoria della logistica, che misura il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti mettendo a confronto tutti i processi aperti a una certa data (pendenze) con quelli definiti nell’ultimo anno fino a quella data.
Perché queste stime siano attendibili occorrerebbe però disporre – e che anche i magistrati dispongano – di dati fortemente disaggregati, che tengano conto della diversità dei procedimenti e delle procedure (che da anni vedono impegnata la fantasia legislativa in un progressivo arricchimento delle differenti discipline), della loro complessità strutturale e delle garanzie previste e concretamente assicurate: infatti, ci si dimentica che, come ricordava spesso Salvatore Satta, un procedimento fortemente garantito è anche un procedimento lento, mentre il processo più rapido è il processo sommario.[11] Inseguendo statistiche, clearance rate e disposition time opachi rispetto a tali differenze, si potrebbe ottenere l’effetto di una giustizia veloce ma scarsamente garantita o, quanto meno, approssimativa.
Ed ecco quindi emergere il vero punto cruciale, vale a dire la misurazione della qualità del servizio, concetto molto difficile in generale e ancor di più quando si tratta di servizi giudiziari.
Per valutare se in media le risposte del sistema giudiziario siano di qualità elevata, un indicatore indiretto utilizzato per questo scopo è spesso quello del “tasso di impugnazione” (talvolta analizzato insieme al “tasso di revisione” delle pronunce). L’ipotesi sottostante è che decisioni di bassa qualità portino con maggiore probabilità a una impugnazione o che le impugnazioni siano più frequenti ove vi sia maggiore incertezza sui possibili esiti. Note le critiche a tale indicatore: l’impugnazione di una decisione non dipende necessariamente dalla scarsa qualità della decisione, ma è ricollegabile a una serie di ulteriori fattori: scopi dilatori dell’impugnante o ulteriori interessi connessi alla situazione della classe forense e alla relazione difensore-cliente, novità della questione decisa o instabilità della giurisprudenza di legittimità (con la conseguenza che, al più, tale indicatore potrebbe essere significativo di una crisi della funzione nomofilattica), novità normative (con eventuale mutamento del sistema di riferimento) o mutamenti della giurisprudenza sovranazionale. Proprio alla luce di tali ultimi fattori, risulta evidente che lo stesso accoglimento della impugnazione non è di per ciò solo significativo di una “patologia” – confondendosi in ogni caso l’“auctoritas” del giudice superiore di grado con la “veritas” della decisione che invece, come noto già ai latini, non necessariamente coincidono, pur dovendosi rendere omaggio all’auctoritas per motivi di tenuta del sistema – e, soprattutto, ci si dimentica che esiste una “fisiologia” dell’impugnazione, come mezzo per migliorare progressivamente la decisione attraverso l’esame di nuovi argomenti o integrazioni sollecitate dalla stessa decisione impugnata, di tal che lo sfavore con cui si guarda all’impugnazione sembra più legato ad una contrarietà al sistema impugnatorio, risultando evidente che un sistema senza impugnazioni o con impugnazioni limitate sia più efficiente in termini di prontezza di risposta e definizione giudiziale, non per questo migliore e anzi tendenzialmente peggiore in termini di correttezza della risposta.[12] Ancora una volta ci si muove nel paradosso: da una parte si vuole un sistema ipergarantito dove tutto sia impugnabile e dall’altro si vorrebbe evitare la dilazione temporale che quel sistema necessariamente comporta ovvero considerare come indice di scarsa qualità decisoria quello che è un fisiologico affinamento della stessa.
Queste ultime osservazioni dimostrano l’insufficienza del ricorso ad altri più sofisticati indicatori di qualità, che ricorrono a misure di quanti casi simili vengano decisi in modo differente in uffici diversi. Oltre a quanto osservato, qui deve aggiungersi che la “similarità” dei casi è uno dei concetti più complessi che si possano immaginare ed è connesso più che a una “scienza”, ad una sottile “arte”, quella del “distinguishing” ovvero quella dell’esame della valenza dei precedenti, la cui scarsa formalizzabilità e calcolabilità sono dovute alla inevitabile ricchezza dei singoli “casi vivi” che fondano a loro volta l’altrettanto inevitabile “evoluzione giurisprudenziale”.
L’ossessione moderna per la valutazione della risposta giudiziaria in termini di “performance” e la riduzione dei problemi della giustizia a problemi di gestione della organizzazione tradiscono, dunque, una non esplicitata, ma radicata concezione della giurisdizione e del diritto che si auspica “fisso”, perfettamente “calcolabile” (ciò che spiega l’ulteriore ossessione per l’uso dell’intelligenza artificiale e di decisori artificiali) e, perciò, altrettanto perfettamente “valutabile in termini quantitativi” secondo criteri di “managerialità” che possono essere attinti da settori esterni alla giustizia. Ciò a dispetto e nel paradosso di una produzione legislativa sempre più caotica, che determina crescenti incertezze giurisprudenziali e che, anche grazie al complesso intreccio di fonti nazionali e sovranazionali (legislative e giurisprudenziali) che è all’opera nel nostro ordinamento, sta progressivamente accrescendo il tasso di imprevedibilità anche sistemica delle decisioni.
Quello che resta è dunque solo l’ossessione per una concezione manageriale della giustizia, secondo la quale la definizione dei procedimenti diventa uno “smaltimento” di “arretrati-rifiuto” da eliminare il più in fretta possibile e il buon giudice è il “giudice-manager”, che sa organizzarsi al meglio per lo smaltimento più rapido.
A sostenere questa riduttiva concezione della giustizia è giunto da ultimo, ma non per importanza, il PNRR, in nome del quale si è assistito non solo ad un aggravamento, specie nelle sedi di legittimità, dei carichi di ruolo, ma anche, nella fase finale, ad una sorta di “cottimizzazione” del lavoro giudiziario, con l’assegnazione di magistrati volontari a distanza – senza troppe preoccupazioni di “giudice naturale” o di distinzione di “funzioni” per grado – al fine di smaltire “pacchetti” di sentenze e con l’attribuzione di incentivi economici per chi raggiunge gli obiettivi prefissati.
Si potrebbe sostenere che il PNRR risponda però a logiche da “stato di eccezione” – sempre più negato a livello teorico quanto invece risulta sempre più praticato negli ultimi tempi nella concretezza della vita istituzionale (dalla crisi finanziaria del 2008, all’emergenza pandemica ed ora, appunto, dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi fissati dal piano di ripresa) – che si tratta di una parentesi eccezionali inidonea a determinare trasformazioni strutturali di lungo periodo nella concezione della giurisdizione.
Questo atteggiamento tranquillizzante e pacificante sarebbe un grave errore di valutazione: già l’esperienza della pandemia ha dimostrato che la cartolarizzazione del processo e il progressivo utilizzo di forme di giustizia “a distanza”, lungi dall’essersi esaurite al cessare dell’emergenza, si sono invece stabilizzate e hanno progredito verso sistemi processuali che hanno ormai marginalizzato i principi chiovendiani di oralità, immediatezza, identità del giudice e concentrazione del dibattimento, tanto che, per il processo penale, ad esempio, il sogno corderiano di un processo basato sulla formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio orale di accusa e difesa davanti a un giudice terzo e imparziale che vi assiste, già duramente provato da vari interventi della Corte costituzionale e del legislatore, si può dire ormai definitivamente morto.[13]
In realtà, ciò che accade è che la situazione emergenziale crea la condizione perché si accetti più facilmente (ieri per fronteggiare la pandemia, oggi per la salvezza del bilancio dello Stato) una “eccezione” che, una volta introdotta, si stabilizza in una nuova “cultura”, specie quando l’eccezione è stata preparata nel tempo da fattori precedenti e concomitanti.
Così sta avvenendo per quella svalutazione della funzione giurisdizionale, che una sua riduttiva concezione manageriale porta con sé: ciò che importa non è più rendere giustizia o, meglio, rendere giustizia significa produrre decisioni nel maggior numero e nel più breve tempo possibili; i principi e le garanzie non sono più fattori che consentono di rendere decisioni migliori e, quindi, una giustizia migliore, ma un fattore di peggioramento della risposta giudiziaria che viene rallentata; la necessaria ponderazione di tali principi e studio dei fatti di causa è vissuta non come una esigenza per rendere corrette decisioni (con conseguente necessità di mantenere i carichi di ruolo nei limiti che tali attività consentano), ma come una colpa di magistrati neghittosi, incapaci di organizzarsi e di rispondere alle legittime aspettative dei cittadini che a loro si rivolgono; la giustizia non è amministrata da magistrati legittimati alla decisione in base alla loro selezione per concorso (in cui si procede a una loro severa selezione da effettuarsi in base alla preparazione tecnico-giuridica), ma è una attività di “équipe”, in cui assume ruolo centrale non il magistrato, ma l’«ufficio per il processo» (tanto più necessario visto che i carichi di lavoro sono ormai insopportabili per il singolo magistrato) e che, per questo, è stato ben accolto, incontrastato mezzo di insperato aiuto, senza soverchie preoccupazioni per l’impatto che esso poteva avere sul disegno costituzionale della magistratura.
Le sirene dell’“efficienza” (il giudice è un manager della giustizia che opera nell’interesse dei cittadini) e dell’apparente “democraticità” (il magistrato è solo uno dei componenti di una struttura in cui paritariamente si intersecano attività di diverso personale che coopera a uno stesso fine, sempre nell’interesse di tutti i cittadini) sono potenti richiami che spiegano la trasversalità correntizia e il largo favore con cui si accoglie questa nuova cultura della giurisdizione, senza curarsi troppo di quanto ci si allontani dal disegno costituzionale (giustizia amministrata da magistrati autonomi e indipendenti, selezionati per concorso, che non si distinguono fra loro per grado, ma solo per funzioni) e di quale rischi istituzionali ciò comporti specie in un imperscrutabile futuro.
Ecco allora che si scoprono sempre più spesso, in alcuni magistrati, insospettate e insospettabili “doti manageriali”, in alcun modo testate specificamente nel concorso di ingresso in magistratura ma, evidentemente, appartenenti al patrimonio genetico del singolo o acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione, ovvero sorprendentemente scoperte nell’organizzazione del proprio lavoro, doti da far valere per accedere a uffici semi-direttivi o direttivi che diventano sempre più ambiti, proprio perché centrale per il buon magistrato è la buona organizzazione e per organizzare bisogna dirigere (e se possibile dirigere in modo gerarchico), per organizzare bisogna ricoprire uffici direttivi, i soli dunque che realmente contano (con buona pace del principio antigerarchico contenuto nella Costituzione di cui si è già detto) e che, nel nuovo paradigma manageriale della giustizia come azienda, possono vantare un’aura di superiorità rispetto al banale e umile lavoro di chi si limitare a redigere sentenze e ad adottare provvedimenti giudiziari.
Niente di male in effetti ad aspirare ad uffici direttivi e semi-direttivi, ma se lo si fa nella consapevolezza di svolgere solo una funzione che è al pari delle altre, senza alcuna aura di superiorità e, anzi, nella consapevolezza di prestare un servizio che nell’occuparsi dell’organizzazione amministrativa sacrifica in parte il più nobile esercizio della giurisdizione.
Ma se ciò non avviene, come quando si impone una cultura manageriale della giustizia, ecco allora che anziché preoccuparsi di migliorare la propria cultura giuridica e di arricchire la propria esperienza di casi della vita (che consentano di meglio giudicare), anziché preoccuparsi di redigere e motivare al meglio le proprie decisioni, ci si preoccupa di ottenere piccoli incarichi (da taluni definiti argutamente “medagliette”) che, in base alle varie edizioni dei cd. “testi unici sulla dirigenza” (che si succedono nell’attività delle varie consigliature del CSM), possano dimostrare quelle doti manageriali nascoste che albergano latenti in molti magistrati e che chiedono soltanto di emergere e di essere conosciute, per salire finalmente le scale dorate di uffici semidirettivi e direttivi sempre più importanti, valutandosi naturalmente l’importanza sulla base dell’ampiezza dei circondari e dei distretti che si “dirigono”. Tanto importanti divengono queste “medagliette” che addirittura si programma una maggiore stabilità nella loro determinazione nei provvedimenti consiliari, per evitare che qualcheduno veda le sue ambizioni frustrate da cambiamenti che rendono inutili gli incarichi faticosamente ottenuti sulla base di precedenti indicazioni ormai superate.
Ecco perché si ricercano e sono poi positivamente valutate attività svolte “fuori ruolo” che talvolta nulla hanno a che fare con l’esercizio della giurisdizione e la redazione di provvedimenti anche latamente riferite all’attività giudiziaria, ma molto invece hanno da dire sul piano dell’organizzazione e della fornitura di servizi o, addirittura, sul piano politico e dei rapporti connessi a questa stessa fornitura di servizi (personale e mezzi): ecco perché sono particolarmente ambiti incarichi ministeriali o governativi che vengono privilegiati e considerati più attraenti rispetto alla quotidiana e “banale” attività giurisdizionale.
Naturalmente si dirà che questo quadro è troppo impietoso e che non corrisponde in concreto ad alcun magistrato che ricopra uffici direttivi e semidirettivi, ma quello che qui importa non è certo lo stigma verso i singoli, ma gli effetti di una cultura che si sta affermando sottopelle e che, carsicamente, corre sottoterra, per poi poter erompere improvvisamente in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.
Quello che si vuole affermare è che questa diffusa e incontrastata cultura della managerialità giudiziaria porta (o può portare) progressivamente a perdere il senso e la bellezza dello “ius dicere”, l’altezza del compito cui è chiamato il magistrato che solo per questo gode di determinate garanzie, la superiorità (per grado di responsabilità e incidenza nella vita dei singoli) di questo compito rispetto a tutti gli altri che egli può essere chiamato a svolgere (compresi quelli di organizzazione direttiva o semidirettiva); si sta progressivamente perdendo la consapevolezza che l’esercizio della giurisdizione è uno dei più grandi privilegi, ma anche una delle più grandi responsabilità cui si può essere chiamati e che, per questo, deve essere svolto con umiltà, prudenza e senso del limite, migliorabili solo con il suo prolungato esercizio, ma anche ricercato con orgoglio e preferito ad altri incarichi.
Ecco, dunque, i frutti avvelenati della imperante concezione manageriale della giustizia (alla base della degenerazione correntizia dell’associazionismo giudiziario): ambizione e carrierismo dei magistrati; svalutazione della funzione giurisdizionale e perdita del valore dell’esperienza giudiziaria.
Naturalmente ogni frutto avvelenato ha il suo bell’aspetto: la managerialità giudiziaria quello dell’efficienza; il carrierismo dei magistrati quello della meritocrazia; la svalutazione della funzione giudiziaria (intesa come rendere giustizia) quello del progresso inarrestabile verso una civiltà dove tutto (compresa la cultura universitaria) è considerato come un servizio da vendere a clienti alle cui aspettative bisogna corrispondere.
Chi potrebbe porsi contro l’efficienza, la meritocrazia e il progresso? Solo un oscurantista retrogrado che vuole l’impossibile: riportare indietro le lancette della storia per la sua nostalgia da vecchio, verso un passato che non esiste più e forse non è mai esistito, ma è stato solo idealizzato nel ricordo.
Credo invece che non si tratti di nostalgie passatiste, ma di urgenza di svelare che, dietro le apparenze di efficienza, meritocrazia e progresso, vi sia ben altro: e, cioè, un asservimento volontario della magistratura a tutto ciò che gli può garantire “carriera”, con conseguente perdita dell’autonomia e dell’indipendenza dall’interno e il rischio per i cittadini di una “giustizia” parziale e meno garantita (anche se, magari in un futuro prossimo, più veloce).
Ciascuno può giudicare da sé: l’importante è non lasciarsi condizionare troppo dalle esperienze contingenti e personali, ma acquisire una visione sistemica e di lungo periodo, un po’ come avevano fatto i costituenti allorché hanno redatto una carta costituzionale, il cui valore e la cui solidità nel tempo sembra resistere ad ogni più recente assalto referendario e per la cui difesa e attuazione vale la pena di lottare ancora. Bisogna saper rispondere alle urgenze e agli allarmi che l’epoca e il contesto storico ci lancia: forse in passato bisognava moderare l’applicazione del criterio dell’anzianità (per migliorarlo non certo per annullarlo nella sostanza) a fronte di distorsioni cui esso aveva portato; oggi le urgenze e i pericoli sono quelli derivanti dall’abbandono sostanziale di tale criterio e del significato costituzionale che esso riveste.
Il nuovo non è certo la concezione manageriale della giustizia che sta già mostrando tutte le sue crepe, ancor prima di averne completato lo sviluppo (anche in altri ambiti pubblici). Il “nuovo visionario” è invece il disegno costituzionale della magistratura che avevano pensato i costituenti e che si è solo iniziato ad attuare per poi regredire rapidamente ad un passato i cui difetti abbiamo troppo rapidamente dimenticato.
4. Conclusioni: valore e significato dell’“anzianità” in magistratura
Seguendo la lezione di metodo che ci viene dai costituenti, tutto questo dovrebbe portarci a riflettere e a domandarci se il tanto vituperato criterio dell’anzianità – introdotto come principale baluardo del contrasto al carrierismo e al dilagare della discrezionalità nelle promozioni, per salvaguardare il principio, ormai costituzionalizzato, di indistinzione dei magistrati se non per funzioni – possa davvero essere considerato un relitto del passato, o se non sia invece la sua marginalizzazione e residualizzazione (completata con la Riforma Cartabia) a costituire il ritorno a un passato che ormai avevamo ritenuto sepolto per sempre e a spingerci verso rischi che proprio la prima magistratura associata aveva saputo prevedere e anticipare.
Questo timore risulta ancor più concreto – e la domanda dovrebbe farsi ancor più pressante – se la ricordata marginalizzazione e residualizzazione del criterio dell’anzianità avvenga anche (e soprattutto) attraverso il ricorso da parte dell’organo di autogoverno a complesse e articolate fonti secondarie, di sempre più ostica lettura e prevedibilità applicativa (non a caso talvolta oggetto di moniti da parte dello stesso Capo dello Stato). Queste fonti secondarie non rappresentano forse i moderni “alambicchi” (già in precedenza citati) nei quali possono poi essere distillate classifiche che, non a caso, sono spesso sanzionate dai giudici amministrativi, dei quali si finisce inevitabilmente per altrettanto dilatare la possibilità di discrezionale giudizio, fino a incidere su assetti, concernenti anche le nomine di vertice della magistratura ordinaria?
Mi pare che una più serena e articolata riflessione si imponga al riguardo senza lasciarsi condizionare emotivamente da un termine, quello di “anzianità”, che oggi sa di vecchio e stantio, tra il burocratico e l’antimeritocratico, e che invece dovrebbe essere rivalutato per quello che veramente significa e che sin dalle origini ispira rispetto: parlare della rilevanza dell’”anzianità” in magistratura, mi pare null’altro voglia dire se non valorizzare l’esperienza maturata nell’esercizio di un ruolo, come quello di magistrato, che proprio nella sempre più estesa conoscenza di “casi vivi” trova la principale fonte di miglioramento e avanzamento professionale. Una maturazione esperienziale che dovrebbe valere sia nell’accesso a funzioni direttive e semidirettive, sia nell’accesso alle funzioni di legittimità, come anche nel mero esercizio della giurisdizione. Un esercizio della giurisdizione che dovrebbe rappresentare già di per sé motivo di orgoglio e di soddisfazione per ciascun magistrato, senza farlo indulgere a forme di arrivismo che, proprio perché non sostenuto da ragioni economiche o di libero esercizio della funzione, finirebbero per rispondere a mere logiche narcisistiche di ambizione personale, pericolose per chiunque detenga potere e, dunque, anche e soprattutto, per i magistrati.
Sotto questo profilo il criterio dell’anzianità ben può rappresentare il miglior compromesso e il miglior temperamento del rischio di degenerazioni del correntismo, certo preferibile a un sistema del sorteggio dei componenti degli organi di autogoverno che, nella riforma respinta dal referendum costituzionale, porterebbe inevitabilmente a minarne la necessaria autorevolezza, proprio per una effettiva salvaguardia dell’autonomia e indipendenza presidiate dalle previsioni di tali organi di auto-governo.
Non si banalizzino queste proposte di rivalutazione dell’anzianità come ritorno a forme di automatismi nelle progressioni o a limitazioni che impediscano all’organo di autogoverno di scegliere i candidati migliori: mi sembra davvero difficile sostenere che, nel giro di alcuni concorsi in magistratura tra loro vicini, non vi sia neppure un candidato adeguato a ricoprire uffici direttivi o semi-direttivi e che sia invece necessario ricorrere a candidati molto più giovani e inesperti, tanto più che la vera “anzianità” da valorizzare dovrebbe essere sempre quella spesa nel ruolo o in fuori-ruolo significativi di esperienza giudiziaria. Non si dica, dunque, che un criterio di “anzianità temperata” rappresenti un ostacolo insormontabile che impedisce di avere direttivi all’altezza. Per farlo non bisogna abolire o marginalizzare, ma migliorare imparando dagli eventuali errori del passato. E neppure si dica che ormai è la riforma Cartabia ad aver marginalizzato il criterio dell’anzianità: si tratta di una legge e non della Costituzione e le leggi, se ve ne è la volontà politica, si possono sempre cambiare, specie se vi sono valide ragioni costituzionali per farlo e se davvero si vuole prevenire, come si era professato da parte della politica, ogni rischio di nuove degenerazioni correntizie: come detto, basta averne la volontà e che questa sia sostenuta e preparata da una adeguata comunicazione e da una corrispondente cultura che, prima di tutto, dovrebbe affermarsi all’interno della magistratura (dove un tempo non lontano era largamente diffusa).
Una cultura che, in linea con le indicazioni costituzionali che si sono ripetutamente ricordate, affermi che Il lavoro del magistrato – anche se ormai occorre avere coraggio per affermarlo – è un’“arte”, un mestiere “sapienziale”, che non vuol dire superiorità etica o morale da imporre sugli altri, ma semplicemente formazione umana attraverso l’esperienza vissuta, ricevuta e trasmessa. Formazione ed esperienza che, dopo il concorso previsto dalla Costituzione per una magistratura tecnicamente autorevole, consenta di maturare piena consapevolezza: dei limiti di quel “terribile potere” che è il potere giudiziario; della circostanza che si giudica l’obiettività dei fatti, non la riprovevolezza intima delle persone; delle peculiarità equitative che ciascun singolo caso sollecita negli uomini che devono giudicare. Del resto, è proprio questo che caratterizza il giudizio giuridico come un giudizio necessariamente e specificamente umano perché ha come oggetto comportamenti e relazioni specificamente umani, è un “giudizio riflettente” in senso kantiano, non riducibile alla sussunzione sotto regole, è un giudizio che, come ci ha insegnato Salvatore Satta, esprime il nucleo dell’esperienza giuridica quale esperienza intersoggettiva ed è dunque riflesso della vita stessa, che per ben giudicare occorre conoscere maturandone l’esperienza. Allo stesso modo, come ha sostenuto Giuseppe Capograssi[14] proprio partendo dalle posizioni espresse dal Francesco Carnelutti di Torniamo al giudizio e dal Salvatore Satta de Il mistero del processo, è dalla vita che il diritto prende forma ed è dalla vita che ne apprende la struttura e l’articolazione dell’esperienza ordinaria, che è poi trasfusa dalla legge segnandone i limiti della sua interpretazione, insieme alla ricerca della disposizione per il caso da decidere: ce lo ricordano anche più recenti filosofi del diritto italiani,[15] ma il legislatore più recente (compreso quello della Riforma Cartabia) sembra essersene dimenticato e noi magistrati, con lui, sempre più riteniamo l’esperienza – che si esprime nell’anzianità di servizio – come un banale residuo, da valutare quando non soccorrano altri indicatori e resti solo questo reietto criterio a discriminare le posizioni.
Eppure, è solo con la riscoperta del valore dell’anzianità di servizio – come presupposto di maturazione dell’esperienza di vita necessaria a giudicare meglio (e poi ad organizzare meglio chi deve giudicare) – che si può affermare il carattere profondamente umano del giudizio, non riducibile ad algoritmi o a ricorrenze statistiche espresse da quei nuovi “pappagalli stocastici” che sono gli strumenti dell’intelligenza artificiale, in realtà non intelligenti ma solo capaci di ripetere in nuove forme quanto gli esseri umani hanno già detto, scoprendone magari nuovi nessi attraverso l’esame di una mole di dati superiori alle capacità di un essere umano, ma incapaci di riflettere la vita umana nel giudizio. Un giudice umano, infatti, riflette la vita di cui è esso stesso è portatore, mentre una macchina non potrà mai riflettere una vita che non le appartiene, ma che si traduce soltanto in dati e loro correlazioni, catturati da matrici di rilevanza statistica che ne restituiscono un morto simulacro.
Tuttavia, se prevarrà la cultura manageriale della giustizia, si completerà inevitabilmente l’ultimo passaggio di asservimento volontario della magistratura, un asservimento volontario non più ad esseri umani per progredire nella carriera, ma ad una macchina che consenta di gestire rapidamente e con apparente efficacia il maggior numero di casi nel più breve tempo possibile: nessuno lo imporrà, ma sarà una conseguenza inevitabile per rispondere alle esigenze manageriali che questa nuova concezione della giustizia impone.
La riscoperta del valore dell’anzianità in magistratura non è dunque solo la riscoperta di un mero parametro di valutazione che consente di comprimere discrezionalità degenerative dell’organo di autogoverno, ma promuove una concezione dell’essere magistrato e del giudizio giuridico come giudizio intrinsecamente umano che, inserendosi nel disegno costituzionale tracciato dalla Costituzione, ne corregge le distorsioni interne da un punto di vista più strutturale.
Non è infatti con i soliti codici etici del magistrato o del dirigente o con l’individuazione di best pratices sull’onda di quanto avviene nelle aziende, che si può condurre una efficace autocritica delle degenerazioni della giustizia e che si possono prevenire le degenerazioni correntizie della magistratura associata cui si è in passato assistito, ma con la riscoperta del valore dell’anzianità (espressivo di una cultura della magistratura e del giudizio, coerente con il suo disegno costituzionale) come strumento contro i tre grandi rischi degenerativi della magistratura: quello “burocratico” (del magistrato amante del quieto vivere e delle gerarchie, gravitante nell’orbita del potere); quello “narcisista” (del magistrato che si sente investito di una missione superiore e che intende affermarsi come garante dell’etica dello Stato, quale potere buono in lotta contro il male); e quello “corporativo” (di un magistrato che si nutre solo della solidarietà professionale con gli altri magistrati, sempre e comunque, e che vede ogni iniziativa nei suoi confronti come un inaccettabile attentato a prerogative e privilegi che considera come una conquista inattaccabile).
Questi rischi degenerativi – paradossalmente – non si contrastano con l’indebolimento dell’associazionismo tra magistrati o con la trasformazione di consultazioni popolari su specifiche riforme costituzionali in plebisciti pro o contro la magistratura (pericolosi in assoluto per le istituzioni nel loro complesso e a prescindere dal loro esito). Al contrario, tali rischi possono essere contrastati solo con una riscoperta della matrice originaria dell’associazionismo, che già fu della citata Associazione Generale fra i Magistrati d’Italia: un associazionismo in cui il pluralismo ideologico e le diverse concezioni sul ruolo della magistratura possano costituire il principale anticorpo contro ogni chiusura corporativa, anziché mera separazione tra gruppi di potere interessati principalmente alla distribuzione di incarichi e alla gestione delle carriere: un associazionismo che nello sviluppo di una cultura garantista e di tutela dei diritti fondamentali, si affermi in modo “a-maggioritario” rispetto alle tendenze politiche del momento, senza rischio di strumentalizzazione da parte di questa o quella fazione.
[1] Cfr., ad esempio, N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, VI ed., Bologna, 2024, p. 96 ss.
[2] I testi originali dei resoconti dell’Assemblea Costituente sono ormai reperibili anche online sul sito della Camera dei Deputati all’indirizzo: http://legislature.camera.it/ e sul sito dell’Archivio storico della Camera dei Deputati all’indirizzo: http://archivio.camera.it/, oltre che in La nascita della Costituzione. Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione a cura di Fabrizio Calzaretti, in www.nascitacostituzione.it
[3] Il riferimento è naturalmente al suo Discourse sur la servitude volontaire del 1576 (cfr. la trad.it. di F. Ciaramelli in E. De la Boétie, Discorso sulla servitù volontaria, Torino, 1995).
[4] Citati in G. Scarselli, La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti, Pisa, 2024.
[5] Tra la vastissima bibliografia sulla storia dell’ordinamento giudiziario italiano ritengo imprescindibile la raccolta degli scritti di A. Pizzorusso (in A. Pizzorusso, L’ordinamento giudiziario (1963-1989), 2 vol., Napoli 2019), oltre che le voci Ordinamento giudiziario di G. Volpe, in Enc. Dir., XXX, Milano, 1980. Sulle riforme più recenti v. G. Ferri, La magistratura in Italia, Torino, 2021 e, a cura dello stesso, La riforma dell’ordinamento giudiziario (legge 12 giugno 2022, n.71), Torino, 2023.
[6] F. Cordero, I poteri del magistrato, in L’indice penale, 1986.
[7] L. Ferrajoli, Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, Bari-Roma, 2024, p. 239.
[8] cfr. G. Cascini, R. Sanlorenzo, Il ruolo politico del Csm, in Questione giustizia on line, 29 dicembre 2017, www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-politico-del-csm_29-12-2017.php
[9] Sul New Public Management applicato alla giustizia la bibliografia è sterminata: a livello internazionale, v. ad es. J. Eisenstein e H. Jacob, Felony Justice. An Organizational Analysis of Criminal Courts, Little, Brown and Company, Boston/Toronto, 1977; W. Ackermann e B. Bastard, Innovation et gestion dans l’institution judiciarie, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 1993; per le esperienze italiane cfr. fra le molte G. Di Federico, M. Fabri, D. Carnevali, F. Contini, Organizzazione e gestione degli uffici giudiziari. Il caso di una procura della Repubblica presso il tribunale (Working papers IRSIG-CNR, n. 1/1994), Lo Scarabeo, Milano, 1994; M. Morani, Analisi economica della giustizia in Italia, 2019; S. Zan, Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa, Il Mulino, Bologna, 2003; Aa. Vv., Le sfide future per la giustizia. La giustizia come azienda?, a cura di Brunetti, Federico; Rizzo, Alberto; Tescaro, Mauro, Aracne , 2020; M. Orlando e G. Vecchi, Il controllo di gestione negli uffici giudiziari: il “laboratorio” Livorno, in Questione Giustizia on line, 2020; C. Silvano, L’organizzazione amministrativa della giustizia in Italia tra esigenze di efficienza e garanzia di giusto processo: il caso dell’Ufficio per il processo, in federalismi.it, 26 giugno 2024; a cura di: F. Bartolomeo e M. Bianco, La performance del sistema giudiziario italiano un confronto con i principali sistemi giudiziari europei, Studio realizzato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con ItaliaDecide.
[10] V. lo studio ministeriale in collaborazione con Italiadecide sopra citato.
[11] Cfr. S. Satta, Il mistero del processo, Adelphi, 1994, VI edizione.
[12] Allo stesso modo esiste una fisiologia della difformità tra richieste della pubblica accusa e decisione del giudice che è intrinseca alla stessa struttura di processo di parti.
[13] Questa dolorosa constatazione sembra rinvenirsi ad es. in P. Ferrua, Franco Cordero e il processo accusatorio, in La Giustizia penale, 2023, III, c. 315-320; Id., La lenta agonia del processo accusatorio a trent’anni dall’entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale, in Proc. Pen. e Giust., I, 2020.
[14] G. Capograssi, Giustizia, processo, scienza, verità, in Riv. Dir. Proc., 1, 1950, pp. 5 ss.
[15] v. ad esempio A. Lo Giudice, Il dramma del giudizio, Milano-Udine, 2023.
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