Risposte alle domande frequenti (FAQ) su Automotive – Accordi per l’innovazione nella filiera
Indice
1. Soggetti ammissibili
2. Progetti ammissibili
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
4. Spese e costi ammissibili
5. Istruttoria e valutazione delle domande
6. Agevolazioni concedibili
7. Accordi quadro
1. Soggetti ammissibili
1.1. Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 10 giugno 2026?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DM 31 dicembre 2021, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a); c) i Centri di ricerca come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. e) del DM 31 dicembre 2021. I predetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DM 31 dicembre 2021. Possono partecipare alla realizzazione di un progetto congiunto, in qualità di co-proponenti, anche gli Organismi di ricerca come definitivi dall’articolo 1, comma 1, lett. h) del DM 31 dicembre 2021. Possono partecipare ad un progetto congiunto un massimo di cinque soggetti, ivi incluso il capofila.
1.2. Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?
Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) del DM 31 dicembre 2021.
1.3. Un soggetto proponente può essere capofila di più di un progetto presentato a valere sul medesimo sportello agevolativo?
Sì. Le disposizioni attuative dell’intervento di cui al 31 dicembre 2021 e al decreto direttoriale 17 settembre 2026 non prevedono limitazioni al riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la solidità economico finanziaria, la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.
1.4. Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 31 dicembre 2021?
No, l’articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 31 dicembre 2021 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.
1.5. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021?
Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 31 dicembre 2021.
1.6. Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul D.P.C.M. 10/06/2026 qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un’altra domanda?
Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, del DM 31 dicembre 2021.
1.7. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 31 dicembre 2021?
Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM 31 dicembre 2021, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.
1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?
Sì, non sono previste limitazioni all’ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, del DM 31 dicembre 2021.
1.9. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?
Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DM 31 dicembre 2021.
1.10. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?
Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o Organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.
1.11. Una impresa può partecipare a più progetti?
Sì. Le disposizioni attuative dell’intervento di cui al 31 dicembre 2021 e del decreto direttoriale 17 settembre 2026 non prevedono limitazioni al riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la solidità economico finanziaria, la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.
1.12 Un Organismo di ricerca può partecipare in forma congiunta a più progetti?
Sì. Le disposizioni attuative dell’intervento di cui al 31 dicembre 2021 non prevedono limitazioni a riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.
1.13 Una singola unità dotata di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria all’interno del soggetto proponente Organismo di ricerca può partecipare in forma congiunta a più progetti presentati da tale Organismo di Ricerca?
Sì. Le disposizioni attuative dell’intervento di cui al 31 dicembre 2021 non prevedono limitazioni a riguardo.
1.14 Come viene valutato il requisito di non essere impresa in difficoltà nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo?
Secondo i consolidati orientamenti europei in materia, nel caso in cui il beneficiario degli aiuti sia una società appartenente a un gruppo, il medesimo gruppo deve essere considerato come un’impresa – cioè una singola entità economica avente una comune fonte di controllo – e, al momento della concessione di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, è necessario tener conto della situazione economica di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo.
1.15 Le società di persone in contabilità ordinaria senza l’obbligo di approvazione e deposito del bilancio in Camera di Commercio possono presentare domanda di agevolazione?
Si, le società di persone in contabilità ordinaria possono presentare domanda di agevolazione. Nel compilare l’allegato “dichiarazione dati contabili”, tali soggetti dovranno fare riferimento ai dati relativi alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate.
2. Progetti ammissibili
2.1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 10 giugno 2026, quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del predetto DM 31 dicembre 2021, devono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale.
2.2. Ai fini dell’ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?
No. Al fine dell’individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l’ubicazione dell’unità locale o delle unità locali nell’ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale. Qualora la sede legale sia riportata nella documentazione di domanda anche come sede di svolgimento del progetto, in quanto sede operativa ritenuta idonea ad effettuare le attività progettuali, essa rileverà parimenti alle altre sedi di svolgimento del progetto e alle relative conseguenti attività di valutazione istruttoria.
2.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati anche in una sola regione?
Sì. I progetti di ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli presentati in forma congiunta da più soggetti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 31 dicembre 2021, possono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate anche in una sola regione.
2.4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda dell’unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?
Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implicano la disponibilità delle unità locali coinvolte, tale elemento dovrà imprescindibilmente risultare alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 31 dicembre 2021. Per i soggetti non residenti nel territorio italiano, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. a) del DM 31 dicembre 2021, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione. Nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale 17 settembre 2026), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti, ivi inclusi quelli inerenti alla concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente). Sulla base di tali elementi nonché di ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini di una valutazione istruttoria positiva sulla capacità del soggetto proponente di realizzare il progetto, potrà essere indicata a conclusione della valutazione istruttoria una serie di vincolanti condizioni sulla costituenda sede (ad esempio: titolo di disponibilità/iscrizione in CCIAA, numero e qualifiche di personale da assumere, disponibilità di idonee attrezzature e locali, etc), alla positiva verifica delle quali rimarrà subordinato il prosieguo dell’iter agevolativo.
2.5. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazione?
Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 31 dicembre 2021, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
2.6. Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?
Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del DM 31 dicembre 2021 per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2.7. Quali sono le caratteristiche dei progetti di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto direttoriale 17 settembre 2026?
I progetti di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto direttoriale 17 settembre 2026 devono avere le caratteristiche indicate all’articolo 3, del medesimo decreto direttoriale. In particolare, i predetti progetti devono riguardare una delle seguenti aree di intervento: 1) Sviluppo, ingegnerizzazione, testing e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto della normativa dell’Unione europea; 2) Sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura; 3) Diversificazione e riconversione industriale di imprese appartenenti alla filiera automotive verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai settori a potenziale dual-use, purché caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile.
2.8 Un progetto può riguardare più linee generali nell’ambito della medesima area di intervento oggetto della domanda di agevolazioni?
Ciascun progetto può riguardare, nell’ambito dell’area di intervento afferente alla domanda di agevolazioni, una o più linee generali, che vanno descritte nell’apposito paragrafo del Piano di Sviluppo ma riportando nel modulo di domanda solo quella che caratterizza maggiormente il contenuto del progetto (“linea generale prevalente”) per le aree di intervento n.1 e n.2 di cui al precedente punto 2.7.
2.9. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per un soggetto proponente?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi, ivi inclusi gli ODR.
2.10 In un progetto congiunto qual è la quota minima di partecipazione ai costi del progetto per un soggetto proponente Organismo di ricerca?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti insieme ad Organismi di ricerca, devono prevedere che gli stessi Organismi di ricerca partecipino al progetto con una quota almeno pari al 5% dei costi ammissibili.
2.11 Nel caso di consorzi, società consortili o reti-soggetto che rispettino i requisiti per l’ammissione come soggetti beneficiari delle agevolazioni, sono ammissibili le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto?
Come previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto direttoriale 17 settembre 2026, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto, per i quali il soggetto (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare della domanda e beneficiario delle agevolazioni sostenga il relativo costo.
2.12 L’apporto dei consorziati deve essere evidenziato in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?
Sì. In fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale 17 settembre 2026), indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati e le risorse fornite con evidenza nelle relative tabelle.
2.13 Quali sono i criteri di determinazione e le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai consorziati?
I criteri di determinazione nei costi sono riportati all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 17 settembre 2026.
Sono ricompresi tra i costi ammissibili di progetto i costi del personale distaccato dai consorziati presso il soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare delle agevolazioni, per il quale il medesimo soggetto beneficiario sostenga il relativo costo. In tali casi, il costo del personale del consorziato distaccato presso il soggetto beneficiario è ammesso nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco emessa dal consorziato e altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal consorzio che documenti il pagamento al consorziato. Qualora invece i consorziati eroghino un servizio al soggetto beneficiario o forniscano un bene immateriale nell’ambito del progetto agevolato, dovranno emettere una fattura nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale 17 settembre 2026. L’acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione. Infatti, nel caso di servizi prestati da soggetti che sono in rapporto di cointeressenza, è previsto da tale paragrafo 1.c) che “il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui all’allegato n. 10. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal soggetto collegato, anche il rendiconto del soggetto collegato”. Pertanto, nel caso delle prestazioni dei consorziati al soggetto beneficiario delle agevolazioni (consorzio/società consortile/rete-soggetto), sarà necessario, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal consorziato (“soggetto collegato”), anche il rendiconto analitico della prestazione di tale “soggetto collegato”, che riporti le voci di spesa e utilizzando, per quantificare l’apporto del personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo 1.a.1). Non è mai ammissibile il doppio finanziamento del medesimo costo. Pertanto, laddove il consorziato eroghi un servizio o fornisca un bene immateriale ammissibile ai sensi del paragrafo 1.c), per i medesimi costi non possono essere rendicontate voci di spesa riportate anche sotto le altre categorie di spesa, e viceversa.
2.14 Una iniziativa di ricerca contrattuale si qualifica come autonomo progetto ammissibile alle agevolazioni?
No. Come previsto dall’articolo 4, comma 1, del DM 31 dicembre 2021 sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come rispettivamente definite alle lettere m) e l) dell’articolo 1, comma 1, del predetto DM 31 dicembre 2021. La ricerca contrattuale, in quanto attività di ricerca svolta da un Organismo di ricerca o da un’impresa per conto di altre imprese o di altri Organismi di ricerca, non rientra autonomamente nella definizione di progetto di R&S. Ciò in quanto nella ricerca contrattuale, l’Organismo di ricerca o l’impresa, in quanto affidatari, forniscono un servizio alle imprese o agli Organismi di ricerca, quest’ultimi con il ruolo di committenti i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal committente, mancando pertanto dei requisiti di definizione di un autonomo progetto di R&S. Secondo quanto previsto dall’articolo 25(3)(d) del regolamento GBER, la ricerca contrattuale costituisce un mero costo ammissibile nell’ambito di un progetto organico di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rientrante nelle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 31 dicembre 2021.
2.15 Quali tipologie di progetti di ricerca e sviluppo rientrano nel perimetro dello sportello?
Ai sensi del comma 2 art.2 del DECRETO DIRETTORIALE 17/9/2026, in applicazione del principio più generale di sostegno alla filiera automotive cui sono indirizzati gli incentivi stanziati in base all’art. 2 del DPCM, l’obiettivo generale della misura è quello di sostenere di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione nella filiera automotive finalizzati allo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.
2.16 Un progetto di ricerca e sviluppo riguardante lo sviluppo di mezzi agricoli può considerarsi ammissibile e rientrante nella filiera Automotive?
Secondo la definizione di filiera Automotive definita dalla lettera h) dell’art. 1 del decreto direttoriale 17 settembre 2026, per “filiera automotive” si intende l’insieme delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, remanufacturing o manutenzione avanzata di veicoli a motore destinati al trasporto su strada di persone e merci per uso civile e commerciale, nonché dei relativi componenti, sistemi, sottosistemi e tecnologie. Ne consegue che i progetti riguardanti mezzi agricoli e più in generale tutti i veicoli su gomma utilizzati esclusivamente per il lavoro e non anche per trasporto di persone e/o merci non risultano finalizzati al sostegno della filiera automotive e pertanto sono esclusi dal perimetro di intervento della presente agevolazione. Analoga esclusione, inoltre, vige per i progetti riguardanti i settori aeronautico, ferroviario, navale, nonché le attività di commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
3.1 Quali sono i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 17 settembre 2026?
I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono disciplinati all’articolo 4, del decreto direttoriale 17 settembre 2026. Le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 novembre 2026, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura ed i modelli disponibili nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – “Accordi per l’innovazione nella filiera automotive.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di agevolazione. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 11 novembre 2026.
3.2. In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? È prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?
Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto nell’allegato n. 2 al decreto direttoriale 17 settembre 2026. Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del DM 31 dicembre 2021 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.
3.3. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?
L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l’art. 9, comma 3, lettera b) del decreto direttoriale 17 settembre 2026. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata; pertanto, qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
3.4. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 17 settembre 2026 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?
Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”. Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.
3.5. Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 17 settembre 2026?
No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la domanda ed i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.
3.6. È possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 17 settembre 2026?
Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente disponibile nella piattaforma per la presentazione delle domande.
3.7 Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della domanda per la verifica del rispetto del principio DNSH?
Oltre ad apposita dichiarazione da sottoscrivere nel modulo di domanda e ad apposito paragrafo 5bis da compilare nella redazione del Piano di Sviluppo (schema di All. 4 al DECRETO DIRETTORIALE 17/9/2026) alla domanda deve essere allegata scheda di autovalutazione del contributo eventuale agli obiettivi ambientali e scheda di autovalutazione degli impatti sui medesimi (secondo gli schemi in All.4 bis al DECRETO DIRETTORIALE 17/9/2026) nonché, per progetti con spese previste di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro, il Piano di monitoraggio degli impatti. Alla scheda di autovalutazione degli impatti è annessa la dichiarazione sulla conformità legislativa oggetto di verifica, con idonea evidenza degli eventuali elementi di supporto applicabili. La redazione della documentazione utile alla verifica del principio DNSH deve seguire i criteri di valutazione e compilazione riportati nella Circolare DGIAI 22/04/2022, che fanno riferimento a oneri informativi e di verifica differenziati in ragione della dimensione dell’iniziativa.
3.8 Quali elementi di prova possono essere presentati, ai fini del rispetto del principio DNSH?
Laddove disponibili, i soggetti possono allegare all’istanza gli elementi di prova già in possesso all’atto di presentazione della domanda a riguardo della conformità legislativa (se applicabili, eventuali autorizzazioni, valutazioni d’impatto, etc.), da elencare nella relativa dichiarazione annessa alla scheda di autovalutazione dei possibili impatti.
3.9 Qual è il formato e l’oggetto del Piano di monitoraggio richiesto per assicurare il rispetto del principio DNSH per i progetti di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro? Quale ampiezza temporale deve avere?
Il Piano deve essere fornito in forma libera ed essere teso a monitorare gli impatti del progetto. Sulla base dei principi generali di ecosostenibilità delle attività economiche presenti nell’ordinamento europeo, per la valutazione del danno significativo si tiene conto del ciclo di vita dei prodotti, processi e servizi forniti dall’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita. Nella valutazione si considera l’impatto ambientale dell’attività stessa e l’impatto ambientale dei prodotti, processi e servizi durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita dei prodotti e servizi. La ricerca e sviluppo agevolata non deve compromettere il rispetto del criterio di DNSH né per quanto riguarda le attività finanziate né per il loro risultato (es. settore di applicazione, industrializzazione dei risultati, etc.), e il risultato delle attività di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality) nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale. L’ampiezza temporale del Piano deve essere garantire coerenza con l’orizzonte realizzativo del progetto e degli impatti documentati.
4. Spese e costi ammissibili
4.1. Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?
No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell’ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo. Per i costi del personale dipendente si precisa che sono ammissibili i costi sostenuti dal personale stabilmente in forza nell’unità produttiva in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo (comprovabile ad esempio da UNILAV , busta paga, LUL…); sono parimenti ammissibili anche gli eventuali costi per lo svolgimento di attività del progetto di ricerca e sviluppo svolte dal suddetto personale “in trasferta” (escludendo diarie e costi di trasferta che si intendono già ricompresi nelle spese generali).
4.2. I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 17 settembre 2026 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 10 al suddetto decreto direttoriale, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?
Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”. Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)”. Sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1). In Allegato 10 è riportata in dettaglio la casistica che si considera rientrante nella definizione di “cointeressenza”.
4.3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?
Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità produttive localizzate nel territorio nazionale e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.
4.4. Qualora l’amministratore unico del soggetto proponente sia impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?
I costi per le attività svolte dall’amministratore unico nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.
4.5. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?
Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.
4.6. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?
I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal DM 31 dicembre 2021 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m) del DM, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del decreto direttoriale 17 settembre 2026 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili. I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato. A riguardo si precisa che, nel caso di utilizzo commerciale o produttivo del prototipo, il costo del personale valutato necessario per realizzarlo è ritenuto interamente agevolabile e non deve rientrare nell’eventuale calcolo del recupero del costo del prototipo per cui, la quota di costi da ritenersi ammissibili per la realizzazione del prototipo deve essere calcolata sui soli costi di attrezzature, ed eventualmente di beni immateriali (es: SW necessari per il funzionamento del prototipo, che restano in utilizzo dopo la fine del progetto) utilizzati per la sua realizzazione in base alle relative quote di ammortamento.
4.7. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?
La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all’autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.
4.8. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28 febbraio 2021.
Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dall’intervento.
4.9 Sono ammissibili le spese e i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di disseminazione dei risultati (intermedi e finali) del progetto di ricerca e sviluppo?
Le attività di disseminazione dei risultati (intermedi e finali) del progetto non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto sono successive alle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (uniche tipologie di attività agevolabili) che hanno consentito il raggiungimento di quei risultati che sono oggetto di disseminazione.
4.10 È possibile rendicontare costi relativi a personale contrattualizzato mediante assegni di ricerca?
Ai sensi del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, l’assegno di ricerca è stato formalmente superato dal contratto di ricerca, con l’abolizione effettiva a decorrere dal 2025 e un termine ultimo per l’utilizzo previsto dall’ordinamento per il completo esaurimento. Pertanto, nell’ambito delle prestazioni del personale non dipendente impegnato sulle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potranno essere rendicontati, nella misura dell’impiego nell’ambito del progetto ammesso alle agevolazioni, i soli assegni di ricerca attivati compatibilmente con i termini di vigenza previsti nell’ordinamento, in quanto tale tipologia contrattuale è stata soppressa.
4.11 In quale categoria occorre rendicontare i costi relativi ai contratti di ricerca?
Nell’ambito delle figure professionali ammissibili per il personale impegnato sulle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rientra il personale assunto con contratto di ricerca, il cui costo, nella misura dell’impiego nell’ambito del progetto ammesso alle agevolazioni, è ricompreso nella categoria del personale dipendente, conformemente al relativo inquadramento previsto dall’ordinamento.
4.12 In quale categoria occorre rendicontare i costi relativi ad incarichi post-doc e incarichi di ricerca, di cui agli artt. 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti per effetto della legge n. 79 del 5 giugno 2025 di conversione del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025?
Nell’ambito delle figure professionali ammissibili per il personale impegnato sulle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rientra il personale assunto con affidamento di incarico post-doc o incarico di ricerca, il cui costo, nella misura dell’impiego nell’ambito del progetto ammesso alle agevolazioni, è ricompreso nella voce prevista per il personale non dipendente, conformemente al relativo inquadramento previsto dall’ordinamento.
4.13 Quale dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa e sulle fatture oggetto di rendicontazione e secondo quali modalità?
Ai fini dell’ammissibilità dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione è necessario seguire le indicazioni riportate al paragrafo “Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi” nel documento denominato “Criteri per la determinazione dei costi ammissibili”, allegato al provvedimento di attuazione della misura agevolativa di riferimento.
5. Istruttoria e valutazione delle domande
5.1. Le domande di agevolazione come sono ammesse alla fase istruttoria del Soggetto gestore?
Come previsto all’articolo 7, del decreto direttoriale 17 settembre 2026, il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori ii, iii, iv, e v del criterio di valutazione “caratteristiche del soggetto proponente”, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), num. 3), del decreto direttoriale 17 settembre 2026, utilizzando rispettivamente i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili e nella domanda di agevolazioni. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Qualora nel corso delle verifiche istruttorie emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, esclusivamente in relazione al criterio “caratteristiche del soggetto proponente”, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria. Si precisa che in fase di formazione dell’eventuale graduatoria non verrà condotta alcuna istruttoria in merito al punteggio che viene calcolato automaticamente dalla piattaforma gestionale sulla base dei dati contabili inseriti in fase di presentazione della domanda.
5.2. Ai fini della dell’assegnazione del punteggio sulla “qualità delle collaborazioni”, come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori?
Le forniture di servizi di consulenza prestate dagli Organismi di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo, vengono valutate soltanto se l’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate dagli Organismi stessi sia almeno pari al dieci percento del costo ammissibile di domanda del progetto.
5.3. Che cosa si intende per collaborazione effettiva?
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
5.4. Se un soggetto proponente invia due o più domande di agevolazione richiedendo in ciascuna di esse la concessione di un finanziamento agevolato, il limite di 0,8 di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto direttoriale 17 settembre 2026 relativo al rapporto tra cash-flow e rata annuale del finanziamento l’indicatore della capacità di rimborsare il finanziamento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, sub i), è riferito al finanziamento agevolato del singolo progetto di ricerca e sviluppo o tiene conto della somma di tutti i finanziamenti agevolati dei progetti presentati dal medesimo soggetto proponente?
Il criterio di valutazione di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto direttoriale 17 settembre 2026, relativo al rapporto tra cash-flow e rata annuale del finanziamento l’indicatore della capacità di rimborsare il finanziamento definito all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, sub i) del decreto direttoriale, tiene conto della somma di tutti i finanziamenti agevolati dei progetti presentati dal singolo soggetto proponente anche in qualità di soggetto co-proponente.
5.5 Esclusivamente per i soggetti proponenti “imprese” (e non per gli “Organismi di Ricerca”) la normativa prevede la valutazione della “solidità economico-finanziaria”. Quale documentazione deve esser presentata in domanda a tale riguardo?
Come prescritto all’art. 8 commi 2 e 3 del decreto direttoriale 17 settembre 2026, ai fini della valutazione della “solidità economico-finanziaria” dell’impresa proponente, così come definita al comma 1, lettera a), num. 3) dello stesso articolo del decreto direttoriale, è obbligatoria la presentazione di apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (All.5 al medesimo decreto direttoriale) da compilare sulla base dei dati degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, per le imprese che redigono bilanci secondo i principi contabili IAS/IFRS, sulla base di tali bilanci riclassificati secondo la IV direttiva CEE o ancora, per le imprese individuali e le società di persone, sulla base dei bilanci redatti secondo la medesima direttiva in conformità alle scritture contabili aziendali e alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data. In alternativa all’utilizzo dei bilanci propri dell’impresa proponente è concessa la possibilità di utilizzare ultimi 2 bilanci approvati relativi a: bilanci consolidati del gruppo (se esistenti) di cui l’impresa proponente, alla data di presentazione della domanda, è a capo o di cui fa parte; bilanci di impresa partecipante al capitale sociale dell’impresa proponente con una quota, alla data di presentazione della domanda, non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso, come da art.3, comma 4, lettera c) del DM 31 dicembre 2021, è prescritta anche la presentazione di specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.
5.6 Da quali soggetti deve essere sottoscritta la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio sui dati contabili (All. 5 al DECRETO DIRETTORIALE 17/9/2026)?
Tale documento deve esser sottoscritto unicamente dal Legale Rappresentante (o di suo procuratore) dell’impresa proponente ed, eventualmente, anche dal Legale Rappresentante (o di suo procuratore) dell’impresa controllante (in caso di utilizzo di bilancio consolidato ai sensi del precedente punto 5.5) o dal Legale Rappresentante (o di suo procuratore) dell’impresa socia della proponente per almeno il 20% (in caso di utilizzo di suo bilancio ai sensi del precedente punto 5.5). Non è necessaria la controfirma del Responsabile dell’Organo di controllo (Presidente del collegio sindacale o equipollente) o, in assenza di tale organo, di professionista iscritto in appositi Albi (revisori legali, dottori commercialisti, ragioniere o periti commerciali, consulenti del lavoro) o del responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. Agevolazioni concedibili
6.1 Qual è la misura delle agevolazioni concedibili ai sensi del DM 31 dicembre 2021?
Ai sensi dell’articolo 6 del DM 31 dicembre 2021 le agevolazioni possono essere concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, qualora richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione. In particolare, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva (nel rispetto delle specifiche al precedente punto 5.3) tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce, qualora richiesta, a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese. Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all’articolo 3, comma 1, del DM 31 dicembre 2021 nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto, fermo restando il rispetto delle intensità massime, comprensive delle eventuali maggiorazioni ove applicabili, di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.. A titolo esemplificativo, per un finanziamento agevolato pari al 20% dei costi ammissibili di un progetto l’importo %ESL del corrispondente aiuto oscilla dall’1% al 6% in base agli attuali tassi UE. Per la verifica del rispetto dei vincoli di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., tale intensità espressa in termini percentuali deve essere sommata all’intensità percentuale di aiuto relativa al contributo alla spesa e confrontata con le intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., tenendo anche conto della presenza o meno, nel progetto presentato, delle condizioni che consentono di aumentare le suddette intensità (art. 25 del Regolamento paragrafo 6 lett. a) e b)), a prescindere se queste diano diritto o meno a maggiorazioni del contributo alla spesa da parte del Ministero.
6.2 In un progetto congiunto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 31 dicembre 2021 è possibile prevedere la partecipazione di più Organismi di ricerca?
Si, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 31 dicembre 2021 è possibile prevedere la partecipazione di più Organismi di ricerca a patto che sostengano complessivamente almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto.
6.3 Quali sono le agevolazioni massime concedibili ai sensi del DM 31 dicembre 2021 nel caso in cui la regione non cofinanzi l’Accordo per l’innovazione?
Il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili stabilito dall’articolo 6, comma 1, del DM 31 dicembre 2021 non varia in assenza del cofinanziamento regionale.
6.4 Gli Organismi di ricerca posso ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato?
No. Gli Organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.
6.5 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
No. Le agevolazioni previste dal DM 31/12/2021, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 10, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base dei regolamenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, anche di carattere «de minimis».
6.6 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al DM 31/12/2021 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al DM 31/12/2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.
In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 31/12/2021 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
6.7 Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sugli Accordi per l’innovazione?
Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul D.M. 31/12/2021 nell’ambito degli Accordi per l’innovazione solo nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale. In tal caso il cumulo è comunque consentito solo nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Come previsto dall’articolo 6, comma 10, del D.M. 31/12/2021, il cumulo non è invece consentito nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti.
6.8 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?
Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sugli Accordi per l’innovazione, nei casi consentiti dal DM 31/12/2021 ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni non costituisca un aiuto di Stato e consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle a valere sugli Accordi per l’innovazione.
7. Accordi quadro
7.1 Le risorse riservate con un Accordo quadro sottoscritto ai sensi dell’articolo 5 del decreto direttoriale 17 settembre 2026 possono essere destinate al sostegno di progetti da realizzare, anche in parte, al di fuori dei territori della regione/amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro specifico?
Le risorse riservate con gli Accordi quadro possono essere destinate esclusivamente al sostegno di progettualità da realizzare nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro, salvo il caso che l’amministrazione non manifesti espressamente una volontà diversa.
7.2 Nell’ambito della riserva finanziaria prevista a seguito della sottoscrizione di un Accordo quadro, come procede il Soggetto gestore ad istruire le domande di agevolazioni?
Come previsto all’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 17 settembre 2026, il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione ovvero, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, nel rispetto dell’ordine assunto nell’ambito della graduatoria di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale 17 settembre 2026, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro. Le domande non ammesse nella suddetta graduatoria regionale verranno considerate in quella nazionale tenuto conto del rispetto della riserva del 40% delle risorse destinate al Mezzogiorno.
7.3. Come sono utilizzate le risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro?
Le risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro sono utilizzate successivamente all’esaurimento della dotazione finanziaria prevista per il territorio nazionale nell’ambito delle risorse disponibili giorno per giorno fino al loro esaurimento e alla conseguente chiusura dello sportello.
7.4. È possibile agevolare un progetto di ricerca e sviluppo che prevede la realizzazione delle attività nelle aree delle amministrazioni che non hanno sottoscritto Accordi quadro?
Si, è possibile agevolare progetti di ricerca e sviluppo che prevedono la realizzazione delle attività nelle aree delle amministrazioni che non hanno sottoscritto Accordi quadro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale. A riguardo, il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro e delle relative riserve, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo entro il 20 novembre 2026.
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