Verso un nuovo concetto di “convivenza”


1. Premessa

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è probabilmente oggi – in attesa che si concretizzino gli effetti della recente riforma che ne ha modificato la competenza, assegnandola al giudice monocratico – il protagonista assoluto delle udienze collegiali penali nella maggior parte dei Tribunali italiani.

L’impressionante numero di processi che si celebrano ogni giorno per questo reato costituisce la risposta giudiziaria ad una vera e propria emergenza sociale a livello globale, che assume nel nostro paese i sinistri caratteri di un patriarcato – a quanto pare – duro a morire.

Dopo un lungo periodo di sottovalutazione del fenomeno, negli ultimi anni si è potuta riscontrare in tutti gli operatori del diritto una accresciuta sensibilità sul tema, che parte dalla maggiore propensione e capacità tecnica di ascolto delle vittime in sede di denuncia (il momento iniziale dei procedimenti penali) alla distillazione di principi giuridici sempre più attenti e calibrati sulle esigenze di tutela delle vittime da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

La sentenza n. 34013 della Corte di cassazione del 10 luglio del 2026 (depositata il 22 settembre del 2026), sembra destinata a rivestire in questo contesto un’importanza particolare: traendo spunto da un tema particolare ed inedito (se la fattispecie prevista e punita dall’articolo 572 c.p. trovi applicazione anche alle relazioni extraconiugali) la Corte compie una ricognizione della norma invocata e, alla luce di una ormai ineludibile interpretazione conforme alle fonti sovranazionali, amplia sensibilmente i confini della tutela della vittima del reato attraverso l’indicazione dei parametri del concetto di “convivenza”.

2. L’oggetto tradizionale del delitto p. e p. dall’art. 572 c.p.: i maltrattamenti “in famiglia”

La norma in esame, come noto, è nata ormai un secolo fa per la tutela dai comportamenti violenti e prevaricatori posti in essere nell’ambito delle relazioni particolarmente intense e coinvolgenti che si instaurano nell’ambito di una “famiglia”.

Lo scopo originario era dunque quello di protezione dell’istituzione tradizionale costituita dall’unione tra un uomo e una donna sancita dal vincolo formale del matrimonio: a riprova, si consideri che l’articolo di legge che lo prevede è (tutt’ora) inserito nel Titolo XI del codice penale, accanto ai reati contro il matrimonio, la morale familiare e lo stato di famiglia. Nella Relazione del Guardasigilli al Re sul Codice penale lo stesso Rocco presentava tale Titolo ricordando che la famiglia costituiva “il nucleo fondamentale della organizzazione sociale” e la più autorevole dottrina dell’epoca, proprio in occasione di un commento all’articolo 572 c.p., sottolineava che «la tutela penale non è rivolta esclusivamente alle persone singole, ma all’istituzione familiare come centro di autorità, educazione e solidarietà»[1].

Pur non avendo mai subito modificazioni formali, nel corso dei decenni il significato della disposizione in esame è tuttavia profondamente cambiato fino a trasformare l’articolo 572 del codice penale nel presidio più importante a tutela dagli abusi compiuti nell’ambito di ogni tipo di relazione, non solo affettiva, caratterizzata da stabilità, relazioni intense e quotidiane e da una comunanza materiale e spirituale di vita.

Il cammino di re‑interpretazione ed adeguamento della norma compiuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità non è in realtà un portato recente: risalgono agli anni sessanta del secolo scorso le prime pronunce che hanno esteso l’ambito di applicazione della sanzione penale a qualsiasi vincolo “di fatto” assimilabile ad un legame familiare, specificando che «agli effetti dell’art 572 cod pen, deve considerarsi ‘famiglia’ ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio»[2].

Attualmente, sono considerati tutelati ex art. 572 c.p., a certe condizioni, persino gli abusi compiuti nell’ambito di un rapporto di mera amicizia tra soggetti conviventi[3].

In tempi recenti, dopo la modifica della rubrica dell’articolo 572 c.p. che ha esteso formalmente la tutela penale anche ai rapporti tra conviventi, è proprio sul concetto di convivenza che si è registrato un contrasto interpretativo.

I fautori della lettura più rigorosa e formale della norma sottolineano che l’inserimento del rapporto di convivenza accanto a quello familiare come oggetto della sanzione penale non può non significare che il rapporto di convivenza rientra nell’alveo della tutela dell’articolo 572 c.p. se ed in quanto abbia caratteristiche di stabilità tali da poter essere paragonato ad un rapporto familiare[4].

In primo luogo occorre dunque che ci sia coabitazione e poi che questa coabitazione non sia precaria ma duratura[5] e sia sintomo della condivisione di un progetto di vita: non a caso, viene riconosciuto il delitto in esame anche laddove venga meno il rapporto sentimentale ma perduri la coabitazione (c.d. “separati in casa”)[6].

A questa concezione si contrappongono diverse pronunce, anche della medesima Sezione della Corte di Cassazione a cui si devono le pronunce prima descritte, che ampliano la tutela a diverse situazioni non assimilabili ad un rapporto familiare o ad una relazione sentimentale, privilegiando dunque un’interpretazione sostanziale della norma: così, tra l’altro, è stata accordata tutela penale ex art. 572 c.p. agli ospiti di una struttura per anziani, dando valore centrale all’uso distorto di una posizione di supremazia di un soggetto rispetto ad un altro più che al titolo formale del rapporto tra loro esistente[7], o agli alunni di una classe elementare in relazione ai comportamenti maltrattanti compiuti dall’insegnante[8].

Da ultimo è stato specificato ad esempio che la convivenza non implica costante identità o esclusività del luogo prescelto come dimora, potendosi ravvisare tale rapporto anche tra due soggetti che conducono una “vita di strada”[9].

In questo variegato panorama interpretativo, in cui si confrontano – come è evidente – due concezioni distinte se non opposte del delitto in esame, la sentenza 34013 qui in commento costituisce un tentativo di sistematizzare i canoni ermeneutici succedutisi adeguandoli alla interpretazione sostanziale e non rigorosa ormai imposta dalle fonti sovranazionali.

3. La sentenza n. 34013 del 10 luglio del 2026 della Corte di cassazione e il nuovo fulcro della norma

Il tema posto all’attenzione dei giudici di legittimità è «se la natura extraconiugale del rapporto tra autore e vittima possa di per sé incidere, escludendola, sulla qualificazione giuridica delle condotte maltrattanti ai sensi dell’art. 572 cod. pen.».

Nel caso di specie, le condotte di cui è accusato l’indagato sono state ritenute senz’altro sussumibili dal punto di vista oggettivo nella fattispecie penale in esame: il Tribunale di prime cure ha però escluso l’applicabilità della norma per la mancanza di un rapporto stabile di convivenza.

In particolare, non sono stati ravvisati i requisiti, ritenuti necessari della condivisione tra maltrattante e maltrattata di «un’abitazione, una quotidianità domestica, un progetto di vita comune» o comunque un assetto relazionale integrante «una convivenza more uxorio o una relazione parafamiliare stabilizzata».

La Corte ha censurato in primo luogo questo inciso poiché non ha chiarito, come avrebbe dovuto, se i criteri indicati debbano sussistere cumulativamente o alternativamente.

Il fatto che il rapporto tra i due menzionati protagonisti del reato in esame sia una relazione extraconiugale, sottolinea la Corte, non è idoneo di per sé ad escludere l’applicabilità dell’articolo 572 c.p., che da tempo, come si è detto nei paragrafi precedenti di questo scritto, ha cessato di essere norma a tutela dell’istituzione familiare novecentesca per assumere il rango di presidio di ogni relazione affettiva dotata di carattere di stabilità, alle condizioni prima evidenziate.

In particolare, l’esame del giudice deve essere fatto sulla situazione concreta al fine di verificare se, al di là del rapporto formale di coabitazione o di convivenza, si sia sviluppato un rapporto di dominio tra il soggetto maltrattante e la vittima, che approfitti della stabilità del legame esistente tra i due, sia esso occasionato dalla circostanza di vivere nella stessa abitazione o di condividere un percorso scolastico, abitativo o altro tipo di relazione.

Qualunque sia il rapporto esistente, laddove esso comporti l’instaurarsi di un vincolo di fiducia ed affidamento e questo vincolo sia strumentalizzato da una delle parti in danno dell’altra, si configura il delitto di cui all’articolo 572 del codice penale.

Il requisito della coabitazione che come si è visto in precedenza è stato indicato da alcune pronunce di legittimità, anche della medesima Sezione da cui proviene la pronuncia in esame, come presupposto imprescindibile per l’applicabilità della norma viene completamente superato alla luce di un’interpretazione sostanziale della stessa, basata sulla ricerca di uno dei requisiti (rapporto di famiglia o di convivenza) indicati dall’articolo di legge in esame.

È sul concetto di “convivenza” che la sentenza della Corte mostra la maggiore forza innovativa, ancorandolo non ad un titolo formale ma ad una situazione di fatto esistente tra i due soggetti (attivo e passivo) del reato.

In caso contrario, se cioè si dovesse considerare comportamento maltrattante solo quello che nasce in un rapporto sancito da un legame formalmente derivante da legge quale il matrimonio, ne deriverebbe l’illogica ed ingiusta conseguenza che «a condotte maltrattanti identiche nella genesi, nella struttura e nell’offensività verrebbe attribuito un diverso disvalore penale per il solo dato formale della relazione in cui esse si consumano, in violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza».

Tale interpretazione viene ricondotta alle fonti convenzionali, ricordandosi che la Convenzione di Istanbul tutela la donna da ogni tipo di violenza, senza alcuna distinzione a seconda del tipo di rapporto formale esistente tra l’autore delle condotte e la vittima delle stesse e prescinde altresì dalla esistenza di un rapporto di convivenza.

Viene inoltre richiamato l’articolo 43 della Convenzione, secondo il quale «i reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato», nonché la Direttiva UE 1385 del 2024 e la giurisprudenza della Corte EDU.

La ricostruzione del concetto di convivenza in senso sostanziale come ricostruita nella pronuncia in esame può dunque basarsi su indici sintomatici, tra i quali sono indicati come già enucleati da precedenti pronunce di legittimità «la condivisione di momenti ludici e quotidiani (andare al cinema, fare la spesa, organizzare viaggi insieme, ecc.) espressivi di un legame intimo; la riconoscibilità come coppia da parte del contesto sociale e familiare; la scelta di avere figli o l’esercizio della responsabilità genitoriale (Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697); l’aiuto reciproco per esigenze di salute; l’assistenza economica, con la messa a disposizione di un patrimonio o di beni (auto, moto, garage, appartamenti, denaro, ecc.); lo svolgimento di un’attività lavorativa comune (Sez. 6, n. 9384 del 20/12/2022, del 2023, L., § 6.5)».

Il requisito della coabitazione deve in questa interpretazione essere considerato, alla stregua degli altri sintomi, come uno dei parametri che possono essere indicati per l’applicazione, in caso di comportamenti maltrattanti, della norma in esame.

È dunque evidente che si tratta di una pronuncia destinata a innovare profondamente i canoni interpretativi del delitto di maltrattamenti, introitando nella norma parametri convenzionali tali da consentirle di essere utilizzata come presidio fondamentale a tutela di chiunque pinga in essere condotte di prevaricazione e abuso in una relazione stabile di qualsiasi tipo.

 

[1] V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, Fratelli Bocca, 1908.

[2] Cass., pen.,sez. II, n. 320 dell’1 marzo 1966, rv. 101563.

[3] «Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il rapporto di amicizia tra soggetti coabitanti, pur in assenza di una relazione sentimentale, integra la condizione della convivenza nel caso in cui risulti connotata da stabilità, da relazioni intense e quotidiane e da una comunanza materiale e spirituale di vita, implicante reciproche aspettative di solidarietà e di assistenza, tali da conferirle natura parafamiliare» (Cass. Pen., sez. VI, n. 29005 del 25.6.26, rv. 290360).

[4] «In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612‑bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza “more uxorio” con la persona offesa» (Cass. Sez. VI, n. 29928 del 29.5.25, rv. 288417).

[5] È ammessa una interruzione della coabitazione ma solo se “temporanea e circoscritta”: così Cass. Sez. VI, n. 17857 del 18 marzo 2025, rv. 288057.

[6] «In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera cessazione del rapporto sentimentale e della correlata comune progettualità di vita che, in origine, hanno determinato la scelta di instaurare un rapporto di “convivenza” rilevante ex art. 572 cod. pen., non osta alla configurabilità di tale delitto in relazione alle condotte vessatorie successive, qualora le stesse siano riprodotte in termini seriali in un contesto di perdurante condivisione degli spazi abitativi e di protratto indebolimento delle capacità oppositive della vittima»: Cass. Sez. VI. N. 18740 del 19 marzo 2025, rv. 288081.

[7] «Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all’art. 572 cod. pen., è applicabile anche quando le condotte siano realizzate nell’ambito di una situazione di parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all’autorità di un’altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie delle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all’azione di chi ha la posizione di supremazia» (Cass. Sez. VI n. 21948 del 31 maggio 2024, rv 286512).

[8] Cass. Sez. VI, n. 21111 dell’8 marzo del 2023, rv 285526.

[9] Così Cass., sez. VI, n. 19926 dell’8 aprile del 2026, rv 290043.


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