Composizione negoziata e concessione dell’inibitoria dell’escussione di garanzie personali – EC News


Trib. Verona, 12 agosto 2026, Est. Lanni.

Parole chiave

Composizione negoziata – misure cautelari – inibitoria escussione garanzia personale – inibitoria escussione garanzia pubblica – inibitoria classificazione dei crediti e segnalazione alla Centrale Rischi

Massima: “Nella composizione negoziata, non può essere accolta la domanda di concessione di una misura cautelare individuale volta a ottenere la sospensione degli obblighi di pagamento che derivano dai contratti bancari di finanziamento, dal momento che una simile misura comporterebbe la rimodulazione del sinallagma contrattuale su intervento giudiziale. Allo stesso modo, non può essere concessa la misura cautelare dell’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali da parte degli istituti di credito, rivelandosi quest’ultima neutra in assenza di diversa allegazione. Parimenti, non può essere concessa la misura cautelare dell’inibitoria dell’escussione della garanzia pubblica (MCC) da parte degli istituti di credito, dal momento che le trattative possono ben coinvolgere anche il soggetto pubblico per il tramite dell’istituto di credito garantito”.

Riferimenti normativi

Art. 18 CCII – Art. 19 CCII – Art. 25 CCII

CASO E QUESTIONI

Il Tribulane di Verona è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo.

La pronuncia risulta di particolare interesse perché affronta il tema della concessione di misure cautelari di inibitoria nei confronti degli istituti di credito, già oggetto di animato dibattito giurisprudenziale negli ultimi anni.

In via preliminare, il Tribunale ha confermato la competenza rilevando come tutte le società appartenenti al gruppo abbiano sede nel circondario di Verona.

Sul punto è opportuno ricordare che l’introduzione di una disciplina ad hoc della crisi di gruppo di imprese è stata a lungo auspicata dagli interpreti prima dell’avvento del nuovo codice della crisi e si è avuta per la prima volta con il d.l. 118/2021. Questo poiché era opinione diffusa che le ristrutturazioni di gruppo fossero in grado di generare un plusvalore maggiore rispetto alla ristrutturazione delle singole imprese facenti parte del gruppo, con il conseguente maggior soddisfacimento dei creditori.

La nozione di gruppo di imprese è contenuta nell’art. 2 co. 1 lett. h CCII ed è mutuata dalla disciplina civilistica dettata dagli artt. 2497 e 2497 sexies c.c. Di particolare interesse risulta il riferimento alla persona fisica come soggetto capogruppo che esercita l’attività di direzione e coordinamento (v., Art. 25 in Maffei Alberti Speranzin, Comm. breve alle leggi su cr. Impr. e insolv., Cedam, 2025). L’adozione di una formulazione volutamente generica consente di ricomprendere nella nozione di gruppo di imprese sia ipotesi in cui la persona fisica al vertice del gruppo eserciti il ruolo di detentore del controllo societario o imprenditoriale, sia le ipotesi riconducibili al c.d. “socio tiranno” o al “socio occulto”.

Il Tribunale ha evidenziato che il piano di risanamento proposto nel corso delle trattative si fondava su movimenti finanziari tra società del gruppo, nonché sull’esecuzione di operazioni straordinarie. In particolare, il piano prevedeva: a) una moratoria per 12/18 mesi di tutti i debiti finanziari a scadenza; b) il soddisfacimento integrale dei crediti già scaduti ex art. 2751 bis c.c. e quelli assistiti da privilegio mobiliare; c) il soddisfacimento integrale dei crediti bancari con garanzia statale; d) lo stralcio dei crediti tributari (con una percentuale di soddisfacimento del 25% di capitale, interessi e sanzioni); e) lo stralcio dei crediti chirografari (con una percentuale di soddisfacimento di circa il 20%).

La società ricorrente, oltre alla conferma delle misure protettive, ha chiesto la concessione di misure cautelari individuali per tutelare la realizzazione del piano proposto.

In particolare, è stata chiesta la concessione di: 1) sospensione degli obblighi di pagamento derivanti dai contratti bancari di finanziamento (erogati a vario titolo); 2) inibitoria degli strumenti di autotutela contrattuale da parte degli istituti di credito; 3) inibitoria dell’escussione delle garanzie personali da parte degli istituti di credito; 4) inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche (MCC) da parte degli istituti di credito; 5) inibitoria delle azioni esecutive sulle partecipazioni dei soci garantiti; 6) inibitoria della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi e al CRIF.

La varietà di misure cautelari individuali di cui è stata richiesta la concessione rende particolarmente interessante la pronuncia in esame perché offre una panoramica completa delle criticità connesse alla concessione.

Il Tribunale ha rilevato innanzitutto l’impossibilità di accogliere le misure cautelari sub. 1) dal momento che tali misure determinerebbero una rimodulazione del sinallagma contrattuale in corso di esecuzione per intervento giudiziale. Tale rimodulazione non è consentita allo stato attuale da nessuna disposizione di legge, a differenza di quanto avvenuto in passato con l’art. 10 co. 2 D.L. n. 118/21.

Degna di nota è la puntualizzazione offerta dal Tribunale circa la provvisorietà degli effetti delle misure cautelari. La tutela cautelare non può determinare effetti irreversibili. Nel caso in esame, a fronte della sospensione unilaterale delle obbligazioni contrattuali, non era previsto il ripristino dell’alterazione temporanea del sinallagma imposta alla controparte.

Il Tribunale ha altresì dichiarato di non poter accogliere le richieste di misure cautelari sub 2) (i.e. inibitoria degli strumenti di autotutela contrattuale da parte degli istituti di credito) per carenza di interezze. In particolare, ha rilevato che l’art. 18 co. 5 CCII garantisce già alla parte, a fronte della conferma delle misure protettive, una tutela legale inibitoria degli strumenti di autotutela contrattuale da parte dei creditori. Quale conseguenza, si può al più ipotizzare la concedibilità di una misura cautelare in caso di condotte dei creditori poste in essere in violazione della norma che dispone le misure protettive ma non è possibile la concessione di una misura cautelare in via preventiva ed astratta. Ulteriore argomentazione a supporto di questa tesi è rinvenibile nei presupposti necessari per la concessione delle misure cautelari consistenti nel periculum in mora e nel fumus boni iuris, entrambi assenti nel caso di una misura concessa in via preventiva e astratta.

Proseguendo nell’analisi delle misure cautelari di cui è stata chiesta la concessione, il Tribunale ha dichiarato di non poter accogliere anche le misure cautelari richieste sub 3) (i.e. inibitoria dell’escussione delle garanzie personali da parte degli istituti di credito). In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’escussione della garanzia personale potrebbe essere neutra ai fini della composizione, determinando unicamente la sostituzione del garante al creditore. In tal caso, la sostituzione, in assenza di alcuna allegazione contraria relativa alla condizione patrimoniale dei garanti, non recherebbe alcun pregiudizio al ceto creditorio o alla realizzazione del piano. È stato rilevato, altresì, che non è stata allegata alcuna intenzione dei garanti di mettere a disposizione del piano di risanamento beni componenti il proprio patrimonio. Anche con riferimento a questa misura cautelare richiesta, possono essere riproposte le criticità sollevate in relazione alla misura cautelare di cui sub 2), dal momento che anche questa misura incontra il limite della determinazione di effetti irreversibili, dal momento la posizione dei creditori delle società ricorrenti componenti il gruppo potrebbe essere irreversibilmente pregiudicata a vantaggio dei creditori personali dei garanti.

Così come affermato per le richieste precedenti, il Tribunale ha rilevato l’impossibilità di accogliere la richiesta di concessione della misura di cui sub 4) (i.e. inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche (MCC) da parte degli istituti di credito). È pacifico che l’escussione delle garanzie pubbliche non sarebbe neutra, dal momento che il credito da regresso del garante pubblico avrebbe natura privilegiata, tuttavia le trattative possono coinvolgere il garante pubblico per il tramite della banca garantita e, pertanto, non si ravvisano problemi circa la conduzione delle trattative in caso di garante pubblico. Sul punto, rileva osservare che la parte VI delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia prevede espressamente che le banche possano trasmettere le proposte transattive, formulate anche nell’ambito di una composizione negoziata, con conseguente sospensione dei termini di escussione della garanzia.

Tenuto conto di tali previsioni, la concessione di una misura cautelare di questo tipo potrebbe essere ammessa nel solo caso in cui sia pronosticabile in concreto una violazione dell’obbligo di partecipare alle trattative secondo buona fede da parte dell’istituto di credito, senza coinvolgimento del garante pubblico nelle trattative.

Proseguendo l’analisi delle richieste formulate dalle ricorrenti, il Tribunale ha dichiarato di non poter accogliere le richieste di concessione delle misure cautelari sub 5) (i.e. inibitoria delle azioni esecutive sulle partecipazioni dei soci garantiti) poiché mancava una qualsiasi allegazione sulla concretezza del rischio stesso.

Infine, il Tribunale ha dichiarato di non poter accogliere neppure le richieste di concessione delle misure cautelari di cui sub 6) (i.e. inibitoria della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi e al CRIF).

Il tema dell’inibitoria delle segnalazioni in Centrale Rischi ha animato il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni (v. De Gennaro, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi, Scuola superiore della magistratura). Parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la richiesta di siffatta misura, ritenendola necessaria per non vanificare la misura cautelare della sospensione del pagamento della quota capitale degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari e di revoca delle linee di credito. Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di non poter concedere la misura sostenendo che essa non impedisce lo svolgimento delle trattative (non incidendo sul patrimonio del ricorrente) né appare strumentale al buon esito delle stesse.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto nel caso di specie di non poter concedere le misure in parte aderendo alle argomentazioni della giurisprudenza già nota e in parte offrendo alcune considerazioni ulteriori.

Il Tribunale ha rilevato che la classificazione dei crediti e le conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi sono obblighi normativi espressamente previsti dalla Circolare n. 139/1991 e n. 272/2008. Con riferimento alla composizione negoziata, il Codice della crisi ha previsto unicamente l’esclusione di una riclassificazione del credito bancario per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata (v. art. 16 co. 5 CCII) ma non ha previsto una deroga all’obbligo di classificazione e segnalazione in presenza dei presupposti previsti dalle Circolari. In assenza di diversa indicazione nel Codice, la concessione della misura comporterebbe l’impedimento dell’adempimento di un obbligo normativo.

Oltre a quanto già precisato, il Tribunale ha rilevato l’assenza di periculum nel caso concreto. Le ricorrenti hanno giustificato la richiesta di concessione della misura argomentando circa l’esigenza di evitare un pregiudizio alla credibilità commerciale rispetto ai fornitori. Tuttavia, il regime di pubblicità che caratterizza la procedura di composizione negoziata in caso di richiesta di misure protettive (come nel caso in esame) già di per sé comporta che lo stato di crisi delle ricorrenti sia noto a chiunque intrattenga rapporti commerciali con esse.


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