Quando l’Agenzia delle Entrate è citata come terzo pignorato in un’espropriazione presso terzi avente a oggetto un credito d’imposta del debitore esecutato, tipicamente un rimborso o un credito IVA, e rende una dichiarazione negativa, occorre stabilire quale giudice debba decidere la contestazione proposta dal creditore procedente.
La vicenda
Dal giudizio di cognizione all’incidente endoesecutivo
Per cogliere la portata della decisione occorre muovere dal dato che la Corte pone al centro del ragionamento.
– processuale, in quanto strumentale all’assegnazione, e
– sostanziale, in quanto idoneo ad accertare con efficacia di giudicato l’esistenza e l’ammontare del debito del terzo verso l’esecutato.
Era proprio questa attitudine a giustificare le conclusioni del 2014, perché una sentenza capace di fare stato sul rapporto tra contribuente e Amministrazione finiva per decidere una controversia tributaria, e la giurisdizione non poteva che seguirne la natura.
Il quadro attuale è radicalmente diverso.
Ne discende il corollario decisivo. Né l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, né la sentenza che definisce l’opposizione agli atti esecutivi sono idonee a formare giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato; l’accertamento ha efficacia endoesecutiva e fa stato tra creditore procedente e terzo soltanto in ordine all’assoggettabilità del credito all’espropriazione.
Venuta meno l’attitudine del procedimento a definire il rapporto d’imposta, viene meno anche la ragione che imponeva di devolverlo al giudice tributario, e la cognizione incidentale sulla sussistenza del credito rientra nella giurisdizione ordinaria al pari di ogni altro incidente cognitivo del processo esecutivo.
Il criterio funzionale e il doppio binario di tutela
La Corte non disconosce che la dichiarazione negativa dell’Agenzia sia espressione del potere impositivo, ma afferma che la natura dell’atto non determina, di per sé, la natura di ogni controversia che lo riguardi. Il criterio di riparto diventa funzionale e guarda all’oggetto immediato della domanda, al soggetto che agisce e al risultato che questi intende conseguire.
Si delinea così un sistema a doppio binario, nel quale la medesima vicenda economica può essere conosciuta da due giudici con oggetti distinti:
– il debitore esecutato che intenda contestare il rapporto tributario, o l’atto con cui l’Amministrazione nega il credito, conserva la tutela davanti al giudice tributario nei termini e nelle forme di legge;
– il creditore procedente che contesti la dichiarazione del terzo agisce invece davanti al giudice dell’esecuzione e ottiene una pronuncia che vale soltanto per l’espropriazione in corso.
Il rischio di contrasto tra decisioni è neutralizzato proprio dalla diversità degli oggetti e dell’efficacia, poiché la pronuncia endoesecutiva non vincola il giudice tributario sul rapporto d’imposta e quest’ultimo non è chiamato a stabilire a chi il credito debba essere pagato.
A ben vedere, l’ordinanza non smentisce la logica delle pronunce del 2014, ma prende atto del venir meno del loro presupposto: quelle decisioni erano calibrate su un giudizio capace di decidere il rapporto tributario, capacità che la nuova disciplina ha eliminato.
Le ricadute operative
Per il creditore procedente la decisione rimuove un ostacolo rilevante. La dichiarazione negativa dell’Agenzia può essere contestata nel processo esecutivo, senza dover instaurare un autonomo giudizio tributario per il quale, peraltro, la legittimazione del creditore del contribuente sarebbe stata tutt’altro che pacifica. La tutela resta tuttavia circoscritta all’assegnazione del credito, senza alcun accertamento con efficacia generale della sua esistenza, e va presidiato con attenzione il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, unico rimedio avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
Sul versante dell’Amministrazione finanziaria, la posizione di terzo pignorato comporta l’onere di difendere nel processo esecutivo la propria dichiarazione, allegando e documentando davanti al giudice ordinario le ragioni che escludono l’esistenza, la liquidità o la disponibilità del credito; la difesa non può più essere affidata alla sola eccezione di giurisdizione.
Per il contribuente esecutato la tutela davanti al giudice tributario resta intatta, ma occorre considerare che l’eventuale decisione favorevole ottenuta in quella sede non travolge automaticamente gli effetti già prodotti nell’espropriazione, così come la pronuncia esecutiva favorevole al creditore non preclude all’Amministrazione di contestare il credito nei rapporti con il contribuente. Il coordinamento tra i due piani andrà quindi gestito caso per caso, anche sotto il profilo della tempistica delle iniziative.
Il nodo aperto della compensazione
– il giudice ordinario decide ciò che serve all’esecuzione,
– il giudice tributario conserva la cognizione sul rapporto d’imposta.
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