Diritto Sanitario
30 Settembre 2026
Il Tar annulla la decadenza dell’autorizzazione di una farmacia rurale e rilegge il rapporto tra disciplina sanitaria e legge fallimentare, riconoscendo deroghe per l’affitto e i tempi di cessione nell’ambito della procedura concorsuale.
di Avv. Rodolfo Pacifico
In caso di fallimento del titolare, la cessione della farmacia è soggetta a un termine oltre il quale è prevista la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio. Una recente pronuncia del Tar Calabria riconosce però una deroga quando il programma di liquidazione approvato nell’ambito della procedura concorsuale prevede tempi più lunghi. La vicenda riguarda una farmacia rurale che ha continuato a operare per oltre sei anni attraverso un affitto d’azienda autorizzato dal giudice delegato, prima di essere venduta alla stessa società affittuaria. Il Tribunale ha annullato il provvedimento regionale di decadenza, adottando una lettura che coordina la disciplina sanitaria con la riforma fallimentare e valorizza la continuità del servizio farmaceutico insieme alla tutela dei creditori.
Dal fallimento all’affitto e alla vendita della farmacia
Nel 2019 viene dichiarato il fallimento del titolare di una farmacia rurale, esercitata in forma di impresa individuale. Su richiesta del curatore, il giudice delegato autorizza una procedura competitiva per l’affitto dell’azienda con lo scopo di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale per la comunità locale oltre che preservare il valore di avviamento a tutela dei creditori.
All’esito della gara l’azienda viene concessa in affitto a una società per dodici mesi, con rinnovo tacito fino alla vendita del compendio. L’efficacia del contratto è subordinata alla condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni regionali.
Nei mesi successivi l’affittuaria ha provveduto alla nomina del direttore di farmacia e presenta la SCIA di subingresso. L’azienda sanitaria prende atto del contratto e della nomina. La Regione abilita l’accesso ai sistemi informatici per la dispensazione e, per sei annualità consecutive, emette e incassa gli avvisi della tassa di concessione regionale intestati alla società.
La liquidazione subisce tuttavia forti rallentamenti, dovuti anche all’emergenza pandemica e all’originaria assenza delle scritture contabili. Il programma di liquidazione viene approvato e, dopo più esperimenti d’asta, nel 2025 l’azienda è aggiudicata alla stessa affittuaria.
Ricevuta la comunicazione dell’esito della vendita, la Regione avvia il procedimento e dichiara comunque la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della sede per effetto del superamento del termine di quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento, previsto dall’art. 113, comma 1, lett. a), R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Regione: decadenza dopo 15 mesi e gestione della titolarità
L’impostazione regionale muove dal principio di indissociabilità tra titolarità e gestione della farmacia, ricavato dagli artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475. L’affitto d’azienda separa la gestione dalla titolarità e quindi, secondo la Regione, non è una forma ammissibile di esercizio.
In caso di fallimento, l’unica gestione consentita sarebbe quella del curatore autorizzato all’esercizio provvisorio, tramite un sostituto del fallito (art. 129 T.U.LL.SS.), e per non più di quindici mesi. Decorso quel termine, la decadenza opererebbe ex lege, in linea con un orientamento giurisprudenziale che legge l’art. 113 insieme all’art. 42 della legge fallimentare.
Società acquirente: continuità del servizio e legittimo affidamento
La società aggiudicataria ha impugnato il provvedimento sostenendo tra gli altri profili,
- che l’art. 113 va letto alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, che ha spostato il baricentro dalla presenza personale del titolare alla continuità del presidio farmaceutico, e va coordinato con i tempi, necessariamente più lunghi, delle procedure concorsuali;
- che l’affitto era un atto endofallimentare tipico, autorizzato dal giudice delegato, non sindacabile dalla Regione e non assimilabile all’affitto di diritto privato;
- che il potere di decadenza è stato esercitato tardivamente, dopo oltre sei anni di servizio ininterrotto sotto la vigilanza delle amministrazioni, in violazione del legittimo affidamento;
Appare utile sottolineare che in sede cautelare il Tribunale aveva respinto l’istanza, dando rilievo al tenore letterale dell’art. 113 e alla priorità dell’interpretazione letterale (art. 12 delle preleggi).
All’esito dell’appello cautelare il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che la questione meritasse approfondimento nel merito.
Tar: coordinamento tra disciplina sanitaria e legge fallimentare
Il TAR riconosce anzitutto che l’amministrazione avesse ricostruito correttamente il quadro tradizionale ed in sintesi:
- il farmacista è infatti responsabile della gestione e la sostituzione è ammessa solo in ipotesi eccezionali e tipizzate, per un tempo predeterminato e previa autorizzazione dell’azienda sanitaria;
- il trasferimento della farmacia è consentito, ma non la sua gestione temporanea mediante affitto e in caso di fallimento, la gestione spetta al curatore autorizzato all’esercizio provvisorio;
- decorsi quindici mesi senza cessione, si ha decadenza.
Su questo impianto ha però inciso la riforma del diritto fallimentare introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, precisandosi che il Codice della crisi d’impresa non si applica ratione temporis alla fattispecie.
L’art. 104-bis l.f. consente al giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, di autorizzare l’affitto dell’azienda a terzi quando ciò appaia utile alla più proficua vendita. Questo vale anche prima della presentazione del programma di liquidazione. L’affitto diventa così uno strumento ordinario di gestione del patrimonio del fallito.
Il termine per la liquidazione è fissato nel programma di liquidazione. Non può superare due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo che per determinati cespiti sia necessario un termine maggiore. Il programma è approvato dal comitato dei creditori ed eseguito sotto il controllo del giudice delegato.
Per il Collegio si tratta di una disciplina completa e specifica, in contrasto con il quadro previgente. L’antinomia va risolta ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, che prevede l’abrogazione per incompatibilità o per nuova regolazione dell’intera materia. Ne derivano due corollari:
- resta vietato cedere temporaneamente la gestione di una farmacia con un contratto di affitto d’azienda, salvo che ciò avvenga all’interno di una procedura concorsuale per favorire la più proficua vendita;
- in caso di fallimento, la cessione deve ancora intervenire entro quindici mesi, a pena di decadenza, salvo che il programma di liquidazione, elaborato e approvato secondo la legge fallimentare, abbia fissato un termine maggiore.
Secondo il Tribunale amministrativo la vigilanza del giudice delegato sull’operato del curatore basta a garantire che queste deroghe non pregiudichino le esigenze di salute pubblica.
Il ricorso è stato quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza. Le spese sono compensate in ragione della “rilettura innovativa” del quadro normativo.
La pronuncia propone un coordinamento tra la disciplina sanitaria e le procedure concorsuali. Il termine dei quindici mesi non viene eliminato, ma cede di fronte a un programma di liquidazione approvato e vigilato dall’autorità giudiziaria con conseguente valorizzazione in punto di continuità del servizio farmaceutico, specialmente in ambito rurale, come interesse compatibile con le esigenze della massa creditoria.
Per approfondire, TAR Calabria 28.07.2026 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4381&areaid=13
TAG: FALLIMENTO DELLE FARMACIE, CESSIONE DELLA FARMACIA, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – TAR
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