La riforma della Corte dei conti comincia a mostrare il suo disegno complessivo. E, letto tutto insieme, il risultato merita molta più attenzione di quella riservata alle singole disposizioni. Prima si è intervenuti sulla responsabilità erariale, riducendo drasticamente ciò che chi provoca un danno alle casse pubbliche può essere chiamato concretamente a sopportare. Adesso si interviene sull’organizzazione della magistratura contabile e, soprattutto, sulla sua funzione requirente. È qui che si trova una delle novità più delicate dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 1 del 2026, appena bollinato dal MEF.Bisogna distinguere nettamente.
Per le sezioni regionali della Corte dei conti, l’articolo 5 è inequivoco: «in ciascuna regione a statuto ordinario è costituita una sezione regionale della Corte dei conti, con sede nel capoluogo di regione». Dunque rimangono sul territorio il giudice contabile di primo grado e le funzioni regionali di controllo, referenti e consultive. Quando però si passa alla Procura, la formulazione cambia. L’articolo 6 non stabilisce affatto che in ciascuna Regione debba essere costituito un ufficio di Procura avente sede nel capoluogo. Dice che le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal Procuratore generale, dai Procuratori regionali e dai magistrati assegnati agli uffici di procura e che agli uffici regionali vengono assegnati magistrati «in funzione dei carichi di lavoro». La differenza rispetto all’articolo precedente è troppo evidente per essere ignorata. E diventa ancora più significativa leggendo l’articolo 7: il Consiglio di presidenza può assegnare, sempre «in funzione dei carichi di lavoro», uno stesso magistrato a due uffici di procura.
È questo il punto. Non scompare la giurisdizione contabile regionale. Rischia invece di perdere consistenza quella presenza requirente stabile che sino ad oggi ha rappresentato sul territorio il soggetto istituzionalmente incaricato di cercare il danno erariale, svolgere le istruttorie e promuovere l’azione di responsabilità. Ed è una differenza enorme. Perché il giudice giudica ciò che gli viene portato davanti. Il pubblico ministero contabile è invece quello che il danno deve cercarlo, ricostruirlo, quantificarlo e contestarlo. Allontanare o rarefare la funzione requirente significa dunque intervenire proprio sul punto di ingresso della responsabilità erariale. Il problema diventa ancora più serio se questa scelta viene letta insieme alla legge n. 1 del 2026. Il legislatore ha già profondamente ridisegnato le conseguenze patrimoniali della responsabilità per colpa grave. Il danno prodotto e la somma concretamente posta a carico del responsabile possono ormai essere grandezze molto diverse. E lo schema attuativo interviene persino sui riti alternativi: l’articolo 27 modifica l’articolo 130 del Codice di giustizia contabile introducendo il riferimento ad una somma «non inferiore al 30 per cento» e rapportandola all’importo della condanna. A questo punto la domanda diventa inevitabile. Qual è il disegno complessivo? Prima si limita fortemente quanto può essere recuperato nei confronti di chi abbia cagionato con colpa grave un danno erariale. Poi si costruisce un’organizzazione nella quale il magistrato requirente può essere utilizzato contemporaneamente per due uffici di procura e nella quale scompare, proprio nella norma dedicata al pubblico ministero, quella garanzia territoriale che l’articolo immediatamente precedente mantiene espressamente per le sezioni regionali. Il risultato rischia di essere una Repubblica nella quale il giudice contabile rimane sul territorio, ma chi deve portargli davanti il responsabile del danno può non avere più la stessa presenza territoriale stabile. Non è una questione di geografia giudiziaria. È una questione di deterrenza. E come si raccontava una volta i bambini: «quando non c’è il gatto, i tipi ballano!» In territori nei quali operano Regioni, aziende sanitarie, migliaia di Comuni e società partecipate e nei quali transitano investimenti, fondi europei, PNRR, appalti e trasferimenti pubblici per miliardi, la Procura contabile non è un ufficio da distribuire sulla base di una semplice statistica dei fascicoli. È un presidio dello Stato sul denaro dei cittadini. Ed è proprio qui che la riforma rischia di produrre il suo effetto più paradossale. Da una parte si sostiene di voler liberare amministratori e funzionari dalla cosiddetta paura della firma. Dall’altra si finisce per rendere meno incisivo il sistema che deve accertare la responsabilità di chi quella firma l’ha messa con colpa grave provocando un danno. Ma amministrare senza paura non può significare amministrare con uno sconto preventivo sulla responsabilità.
Né può significare che la risposta dello Stato al danno erariale sia quella di rendere più leggero il conto e contemporaneamente più distante chi quel conto deve contestarlo. La pubblica amministrazione ha certamente bisogno di dirigenti che decidano. Ma ha altrettanto bisogno di sapere che chi utilizza male il denaro pubblico risponde delle proprie condotte. Altrimenti il messaggio cambia completamente. Il rischio non è più soltanto quello di una responsabilità attenuata. È quello di costruire progressivamente una responsabilità meno cercata, meno prossima e meno costosa per chi ha prodotto il danno. Il danno erariale, però, conserva una caratteristica che nessuna riforma può eliminare: qualcuno deve pagarlo. Se non lo paga chi lo ha provocato, o lo paga soltanto in parte, la differenza non scompare. La paga la collettività. Ed è per questo che la combinazione tra riduzione della responsabilità patrimoniale e rarefazione territoriale della funzione requirente costituisce forse il vero nodo della riforma. Il problema non è difendere una sede, una Procura o qualche magistrato. È decidere se la Repubblica voglia continuare ad avere, vicino ai luoghi nei quali il denaro pubblico viene speso, qualcuno incaricato di cercare chi quel denaro lo ha fatto perdere. Perché togliere forza a quel presidio proprio mentre si alleggerisce il conto finale rischia di completare un disegno assai semplice: rendere il danno erariale molto più facile da produrre che da recuperare.
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