A partire dal 2026 l’Agenzia delle Entrate è in grado di liquidare l’IVA pure quando manca la dichiarazione annuale. Questa facoltà discende dal nuovo articolo 54-bis.1 del D.P.R. 633/1972, che l’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto. Per ricostruire il debito l’Ufficio si serve di ciò che già possiede: le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi inviati per via telematica e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Dall’imposta così determinata detrae esclusivamente i versamenti realmente effettuati, ignorando il credito che emergeva dalla dichiarazione dell’anno precedente. Quando risulta una somma da versare, la notizia arriva al contribuente, il quale dispone di 60 giorni per indicare dati trascurati o valutati in modo scorretto, fornire chiarimenti oppure saldare imposta, interessi e sanzione per omessa dichiarazione. Pagando entro quel termine, la sanzione si riduce a un terzo. In mancanza di qualsiasi reazione, gli importi vengono iscritti a ruolo in via definitiva. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 239129 del 28 agosto 2026 ha stabilito che si versa con F24, senza compensazione e senza rateazione. Restava da definire il codice con cui riconoscere il pagamento: la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 ha creato il codice 9005 e, per i versamenti parziali, i codici 95AA (imposta), 95BB (interessi) e 95CC (sanzioni).
– CONTROLLO SUI DATI GIÀ TRASMESSINovità Normativa: Il Calcolo dell’IVA Anche Senza Dichiarazione
Finora il controllo automatizzato sulle dichiarazioni IVA partiva da un presupposto elementare: la dichiarazione c’era, e l’Agenzia ne riscontrava la coerenza con i versamenti e con le informazioni in banca dati. Se invece mancava, non rimaneva che l’accertamento, un percorso più lungo e gravoso per l’Ufficio. Con il nuovo articolo 54-bis.1 lo scenario muta: l’imposta può essere liquidata pur in assenza di dichiarazione, e l’azione di accertamento, che non viene pregiudicata, può comunque essere esercitata.
Il cambiamento pesa perché anticipa il momento in cui il Fisco nota l’omissione. In passato l’inadempienza poteva restare a lungo nell’ombra, dato che i controlli sostanziali richiedono tempo. Adesso i sistemi dell’Agenzia, che ricevono già ogni fattura elettronica e ogni corrispettivo, sono in grado di confrontare in automatico l’IVA addebitata e incassata dal contribuente con quella risultante versata. Dalla differenza nasce la richiesta di pagamento.
L’attuazione della norma è avvenuta in due tappe. La prima è il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, che ha definito le modalità di liquidazione e di invio delle comunicazioni. La seconda è la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, con cui il percorso si è chiuso grazie ai codici tributo per il versamento. Ne deriva che la procedura è ormai pienamente operativa e che chi riceve la comunicazione sa in che modo pagare.
– OMISSIONE E QUADRI INDISPENSABILIDichiarazione Omessa: In Quali Casi Parte la Procedura
Occorre anzitutto precisare che cosa significhi dichiarazione omessa. L’ipotesi più evidente è quella di una dichiarazione annuale IVA mai trasmessa. Esiste però anche un caso meno immediato: ai fini della liquidazione si considera omessa pure la dichiarazione inviata senza i quadri indispensabili per determinare l’imposta. In concreto, un documento privo dei quadri utili al calcolo non mette al riparo dal controllo.
Va poi richiamata la regola generale sui ritardi. In base all’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza non è omessa ma tardiva, e vale a tutti gli effetti, con le sanzioni stabilite per il ritardo. L’ambito dell’articolo 54-bis.1 comprende dunque chi ha oltrepassato questo limite, oppure chi ha trasmesso un documento mancante dei quadri essenziali.
Un ulteriore aspetto concerne i destinatari. La procedura si indirizza a imprese e professionisti con partita IVA obbligati alla dichiarazione annuale, ma il suo meccanismo produce un effetto pratico particolare per chi emette molte fatture elettroniche e ha dimenticato l’adempimento, ad esempio perché ha cambiato intermediario o perché una cessazione di attività non è stata comunicata nel modo corretto.
– VERSAMENTI E CREDITO PREGRESSOBase di Calcolo: Quali Dati Contano e Che Ne È del Credito Precedente
La liquidazione risponde a regole precise. L’Agenzia prende l’imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi trasmessi, la confronta con l’IVA a credito che deriva dalle fatture ricevute e considera anche gli elementi ricavabili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE). Dal saldo così ottenuto toglie i versamenti IVA eseguiti.
L’aspetto più delicato è che la liquidazione ignora il credito d’imposta emerso dalla dichiarazione del periodo precedente. Chi aveva un credito IVA riportato dall’anno prima non lo trova quindi detratto dall’importo richiesto, e deve farlo valere come elemento da segnalare durante il contraddittorio. Dall’imposta dovuta vengono detratti solo i versamenti effettivamente eseguiti.
Un esempio numerico rende il ragionamento più chiaro. Nel corso dell’anno una società ha emesso fatture e corrispettivi con IVA a debito per 80.000 euro e ne ha ricevute con IVA a credito per 52.000 euro. Ha pagato 20.000 euro nelle liquidazioni periodiche e non ha mai inviato la dichiarazione annuale. L’imposta liquidata ammonterebbe a 8.000 euro (80.000 meno 52.000 meno 20.000), benché la società vantasse un credito di 5.000 euro dall’anno prima, poiché quel credito resta fuori dal calcolo.
– CHIARIMENTI PRIMA DELLA RISCOSSIONEComunicazione: Di Quanto Tempo Si Dispone, 60 Giorni
Se dai controlli risulta un’imposta da versare, l’esito viene portato a conoscenza del contribuente, e da quel momento iniziano a decorrere 60 giorni. Entro questo periodo sono possibili tre mosse, da scegliere singolarmente o insieme: indicare dati o elementi che l’Agenzia non ha preso in esame o ha valutato male, offrire chiarimenti, oppure versare imposta, interessi e la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione.
Non conviene sottovalutare la scadenza. Se il contribuente non versa nulla e non porta elementi in grado di cambiare la liquidazione, gli importi sono iscritti direttamente a ruolo in via definitiva, vale a dire consegnati all’agente della riscossione senza altri passaggi. Il momento adatto per controllare l’esattezza dei numeri è perciò l’arrivo stesso della comunicazione, non l’arrivo della cartella.
Che cosa si può contestare
Lo spazio per difendersi è reale. Si possono indicare, ad esempio, fatture d’acquisto escluse dal calcolo, operazioni con regimi particolari (reverse charge, operazioni non imponibili, esenti o fuori campo) trattate nei dati in modo incoerente, versamenti eseguiti ma attribuiti in modo errato, oppure il credito riportato dall’anno precedente, che la liquidazione non scomputa ma che può essere fatto valere con i chiarimenti. È utile allegare gli estratti delle liquidazioni, le ricevute di versamento e i registri IVA, giacché il confronto si decide sui documenti.
Chi afferma di possedere dati più esatti di quelli dell’Ufficio deve saperli dimostrare. Un consulente accorto costruisce il fascicolo con la medesima attenzione che dedica alla risposta a un avviso bonario.
– RIDUZIONE PER CHI PAGA IN TEMPOSanzioni: Quanto Costa Non Aver Dichiarato
La somma da pagare si compone di tre voci: imposta, interessi e sanzione per omessa dichiarazione. La sanzione ordinaria è quella dell’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997, che nel caso di dichiarazione omessa con imposta dovuta inizia, stando alle sintesi di prassi consultate, dal 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Il testo preciso dell’articolo e la misura applicata nella comunicazione vanno controllati caso per caso sul documento ricevuto.
Versando entro i 60 giorni si ottiene la riduzione della sanzione a un terzo, e il beneficio è sostanziale. Riprendendo l’esempio, su 8.000 euro di imposta una sanzione al 120% corrisponderebbe a 9.600 euro, mentre con la riduzione a un terzo si ridurrebbe a 3.200 euro, cui andrebbero sommati gli interessi. L’esempio è puramente illustrativo: la sanzione reale dipende dalla misura riportata nella comunicazione.
Il pagamento dell’importo richiesto estingue la pretesa liquidata, ma non fa venir meno l’obbligo di presentare la dichiarazione e non elimina gli altri aspetti legati all’omissione, quali i riflessi sulle imposte dirette o le eventuali conseguenze penali nei casi più seri. Prima di versare, dunque, è bene esaminare la posizione complessiva del cliente.
– DEBITO DA SALDARE SENZA CREDITIDivieti di Pagamento: Compensazione e Rate Escluse
Il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026 dispone che il pagamento si effettui con il modello F24 e che non si possa ricorrere alla compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ossia che non sia permesso usare crediti propri relativi ad altre imposte. È esclusa anche la rateazione regolata dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, che di norma permette di dilazionare le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Queste due esclusioni incidono concretamente sulla liquidità. Un’impresa titolare di crediti fiscali di altro tipo non può impiegarli per estinguere l’importo, e chi non dispone della cifra deve versarla in un’unica soluzione se non vuole perdere la riduzione a un terzo. Se non è possibile pagare, rimane la strada del ruolo, con le regole proprie della riscossione e con le forme di dilazione offerte dall’agente della riscossione.
Il divieto di compensazione richiede anche un accorgimento organizzativo. Chi di solito prepara gli F24 dei clienti con compensazioni deve evitare di mettere il debito della liquidazione nello stesso modello in cui si compensano altri crediti: il codice 9005 si versa con risorse finanziarie effettive.
– CODICE UNICO E VERSAMENTI PARZIALICodici Tributo: Cosa Prevede la Risoluzione 34/E
Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia ha creato il codice tributo 9005, denominato “art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972 liquidazione dichiarazioni IVA omesse”. Esso permette di pagare l’intero importo richiesto nella comunicazione, cioè imposta, interessi e sanzioni con un unico versamento, usando il modello F24 precompilato che accompagna la comunicazione.
La risoluzione prende in esame anche il caso in cui il contribuente non paghi tutta la somma del modello precompilato, per esempio perché ha contestato una parte della liquidazione. Per questo sono stati creati altri tre codici, che consentono di tenere distinte le singole componenti.
Il senso dei codici distinti è lineare: un versamento parziale deve far capire all’Ufficio quale quota del debito sia stata saldata, così da aggiornare la posizione e iscrivere a ruolo solo la parte residua. Chi opta per il pagamento parziale deve però tenere presente che la riduzione della sanzione a un terzo dipende dal versamento entro il termine di 60 giorni: prima di pagare, va valutato con cura quale effetto abbia sulla sanzione un versamento incompleto.
– CODICE ATTO E ANNO DI RIFERIMENTOCompilazione F24: In Quali Campi e in Che Modo
Sul piano operativo la compilazione non presenta difficoltà. Il codice tributo si inserisce nella sezione “Erario” del modello F24, fra gli importi a debito. Accanto al codice si riportano il codice atto e l’anno di riferimento, che la comunicazione ricevuta indica entrambi. Questi due dati collegano il versamento alla richiesta specifica dell’Agenzia: sbagliare il codice atto rende più complicata l’imputazione del pagamento.
L’F24 precompilato allegato alla comunicazione abbassa la probabilità di errori, senza però azzerarla quando il pagamento è parziale o quando il consulente prepara il modello a mano. In tali casi è opportuno verificare tre elementi: il codice tributo giusto fra i quattro disponibili, il codice atto indicato nel documento e l’anno di riferimento. Il versamento, inoltre, deve avvenire senza compensazione.
– RISCONTRO SUI REGISTRI IVACosa Fare: Le Azioni per Imprese e Studi
L’entrata in funzione della procedura suggerisce alcune verifiche da fare in anticipo. La prima consiste nell’accertare, cliente per cliente, che la dichiarazione annuale IVA sia stata davvero inviata e contenga i quadri utili alla liquidazione. Una ricevuta di trasmissione priva dei quadri essenziali non offre più alcuna garanzia. La seconda è confrontare i dati di fatture elettroniche e corrispettivi con quelli delle liquidazioni periodiche e dei versamenti, dato che l’Agenzia lavora proprio su queste informazioni.
Per chi riceve la comunicazione la sequenza è più semplice. Occorre controllare subito il calcolo sui registri IVA, preparare la documentazione per le eventuali segnalazioni e stabilire, entro i 60 giorni, se versare tutto con il codice 9005, versare una parte o fornire elementi che cambino la liquidazione. Resta infine l’obbligo di regolarizzare la dichiarazione, valutando insieme al cliente gli strumenti che la disciplina ordinaria offre per sanare la posizione dichiarativa.
Per concludere, la liquidazione dell’IVA omessa sposta il controllo dal terreno dell’accertamento a quello dell’automatismo. La risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 perfeziona il sistema con uno strumento di pagamento dedicato, ma lascia aperta la questione della liquidità, perché, senza compensazione e senza rate, la somma va versata in una sola soluzione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





