«Sofferte onde serene». Un dialogo con Giuliano Scarselli su La magistratura. Ordinamento, storia, idee


Sommario: 1. Indipendenza e interpretazione: politicità di un bilanciamento. – 2. Il disegno organizzativo e la criticità del sistema tabellare. – 3. Non regressione versus cristallizzazione: la funzione ancipite della nomofilachia. – 4. Valutazione di professionalità, nomine negli uffici giudiziari, incarichi fuori ruolo (e loro conferimento): troppa “politica” nella scelta? – 5. Responsabilità, principio di priorità dell’attività giurisdizionale e inesistenza del dovere di soccorso. – 6. Figure opposte di magistrati. – 7. Sessant’anni dopo Gardone: contro la duplice ipocrisia.
 

1. Indipendenza e interpretazione: politicità di un bilanciamento

Un libro rigoroso e austero, questo di Giuliano Scarselli, La magistratura. Ordinamento, storia, idee. L’autore è un processualcivilista molto valente, studioso attento – e da molto tempo – di quell’apparato statuale così attraversato da costanti tensioni ideologico-politiche. Scarselli ne osserva e descrive le linee andamentali quasi con distacco: se – come immagina Daniel Kehlmann – von Humboldt era sempre lieto quando si riusciva a misurare una qualche entità del mondo, allora il volume si direbbe una scaturigine degna di un tal modo di conoscere la realtà.

L’a. apre con una affermazione – tanto vera, quanto lapidaria – su di un rapporto divenuto ontologicamente indissolubile soltanto oggi, quale esito fausto di percorsi storico-politici assai resistiti: «la magistratura è esattamente la sua indipendenza, nient’altro». Stanno e cadono insieme, ovvio, quali fattori che vertebrano la separazione dei saperi. Ne viene che la giurisdizione è «l’attuazione ultima degli interessi e dei diritti soggettivi dei cittadini da parte di soggetti indipendenti e terzi, che provvedono a ciò con una discrezionalità limitata all’interpretazione della legge». Inciso provvido: il giudice deve infatti resistere alle sirene dell’“oltrenorma”, prescindendo comunque dalla nobiltà dei valori che egli intenderebbe tutelare andando contro il disposto (quale esito del processo interpretativo) della legge stessa.

È su questo prezioso basso continuo che Scarselli inizia l’esame del sistema magistratuale. 

Da prima, visto nel suo disegno organizzativo: anzitutto l’istituto primaziale per l’indipendenza della magistratura, il CSM (la cui fallita riforma è descritta solo nei contenuti, senza cioè alcun commento). Con riguardo al quale l’A. ricorda che vi fu una singolare inversione tra destra e sinistra: «nel dibattito parlamentare si verificò, peraltro, un curioso rovesciamento di posizioni politiche: in Assemblea costituente furono i cattolici e le destre a difendere l’indipendenza della magistratura e a volere una netta separazione del CSM rispetto al Ministro della giustizia, e ciò contro la posizione delle sinistre che invece temevano che l’indipendenza del ceto dei magistrati li potesse allontanare dal popolo in nome del quale essi dovevano rendere giustizia; negli anni cinquanta, al contrario, a battersi per l’indipendenza della magistratura furono proprio le sinistre, mentre i partiti di centro, peraltro al governo, cercarono di forzare in senso conservatore le nuove norme costituzionali, nel tentativo di continuare a controllare la magistratura attraverso il Ministro della giustizia». Segue l’esame dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, della Scuola superiore della magistratura, etc. 

Scarselli, di poi, guarda al sistema nostro come realtà viva e operante nella comunità italiana. Ne è fulcro imprescindibile, ancora e sempre, l’indipendenza: adesso vista, però, nel suo “calco negativo”, come valore che conosce limiti e contemperamenti onde evitare ogni possibile abuso. Qui sceglie di incidere – nel libro accadrà non molte altre volte, ma tutte significative – nella  materia rovente: «se i giudici avessero il potere di decidere […] senza limiti di interpretazione delle fonti normative […], la magistratura potrebbe trasformarsi in un potere in grado di superare lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale».

L’A. ricostruisce con limpida onestà intellettuale il percorso che ha condotto alla situazione attuale: «il giudice può interpretare anche oltre la legge, ossia può determinare la fonte di diritto prescindendo (anche) dal tenore letterale della disposizione normativa di riferimento», applicando i principî di cui la nostra Costituzione è (giustamente) prodiga. E ancora, in modo persino più diretto: il giudice «in molti casi, può addirittura, fra più principî, selezionare quello che gli serve per rideterminare il precetto giuridico che il legislatore aveva posto». 

Il climax – affatto commendevole, come ho detto – continua: «il bilanciamento posto in essere dalla Carta costituzionale è solo una indicazione astratta dei valori in conflitto, senza soluzione concreta del conflitto stesso». La pluralità, la polisemia e la contraddittorietà dei principî unionali e costituzionali – fisiologiche e quindi inevitabili – generano dunque un potere giurisdizionale nuovo e crescente, insito nella necessità di bilanciare e contemperare precetti tanto vaghi, quanto apicali nel sistema ordinamentale: «quando il giudice bilancia due valori ritenendone uno più meritevole di tutela dell’altro, in realtà egli non interpreta una norma, o un sistema di norme, ma semplicemente pone una priorità, frutto di un giudizio, e quindi spesso anche frutto di una scelta discrezionale, se non addirittura politica». In altre parole, «il giudice della singola controversia può così “bilanciare” i contrapposti diritti o valori, e porre, conseguentemente, una nuova regola, o una regola che in verità non v’era nell’ordinamento».

Senza infingimenti: «il potere di interpretazione della legge da parte del giudice è molto aumentato nel tempo, ma anche che lo stesso, più radicalmente, ha mutato la sua struttura e si è trasformato in qualcosa di nuovo e diverso. […] Questo passaggio non solo comporta una estensione del potere del giudice nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, ma ne muta l’essenza, poiché questa seconda attività non costituisce più interpretazione della legge in senso proprio, in quanto l’attività che si va a compiere non è più di tipo logico/interpretativo ma ha natura più propriamente valutativa, ossia il giudice valuta la disposizione normativa e il principio che il legislatore ha inteso proteggere con essa, valuta se detto principio è compatibile con altri valori superiori costituzionali e/o comunitari, e determina egli stesso quale sia il precetto giuridico da dare per il rispetto del valore da perseguire; e se questo ultimo valore da perseguire, così individuato dal giudice, non risulta, sempre a parere del giudice, quello fatto proprio dal testo di legge, il giudice lo ridetermina, stabilendo egli stesso la regola giuridica corretta da porre in essere nel caso di specie. Si riscrive, così, la stessa nozione di giurisdizione, poiché con essa non può più intendersi l’applicazione della legge al caso concreto, ma deve intendersi la determinazione del precetto giuridico in base a una selezione di valori attuati dal potere giudiziario, anche a prescindere da quelli già selezionati dal legislatore. Se un tempo il rapporto tra legislazione e giurisdizione era nel senso che il legislatore fissava il precetto giuridico e la giurisdizione ne imponeva il rispetto, oggi il rapporto è che la giurisdizione ne impone il rispetto nella misura in cui lo considera congruo con dei valori generali che ella stessa determina. E così, è possibile affermare che l’odierna modalità interpretativa della legge ha forza tale da ricomporre in modo nuovo il rapporto tra il potere legislativo e il potere giudiziario, così assegnando al giudice un potere che questi non dovrebbe avere, e che può assumere, in taluni momenti e in talune interpretazioni, anche significato politico».

 

2. Il disegno organizzativo e la criticità del sistema tabellare

Il modello della compostezza trattenuta, accompagnato però da colorate pennellate di critica, lo ritroviamo quando Scarselli passa a descrivere il sistema degli uffici giudiziari ordinari. Usando sin dalle prime parole i suoi stilemi compassati, appena patinati d’antico (adopera, per esempio, il sintagma «ai sensi dell’art. …»), l’A. passa in rassegna i temi consueti del giudice naturale e straordinario, del sistema tabellare, del disegno organizzativo e della geografia giudiziaria (giudice di pace e onorario, tribunale, corte di appello e di cassazione, sezioni specializzate). L’esame è completo, minuzioso, sempre fondato su ricostruzioni storiche vaste e puntuali. E sempre in bianco e nero. Ma ecco che sul sistema tabellare – un argomento che non s’immagina così tanto aperto a politiche del diritto – Scarselli s’accende: «tutto il farraginoso meccanismo messo su dal Csm è finalizzato più a garantire equilibri interni e aspirazioni personali dei singoli giudici, che non il rispetto del giudice naturale precostituito per legge. Ed è difficilmente accettabile, da parte dei cittadini che usufruiscono del servizio giustizia, pensare che un intero ufficio giudiziario (magistrati, personale amministrativo, Commissione flussi, Consiglio giudiziario, comitato pari opportunità) stia mesi e mesi a discutere un progetto tabellare a fronte dello stato di crisi in cui la giustizia si trova, soprattutto se tutto questo lavoro serve solo in minima parte ad assicurare il giudice naturale e in maggior parte a risolvere problemi interni e ambizioni carrieristiche».

 

3. Non regressione versus cristallizzazione: la funzione ancipite della nomofilachia

Scarselli passa, poi, alla nomofilachia. Tema a lui caro. Entra senza indugi, quindi, nel merito: «particolare, poi, è constatare che negli anni Sessanta era la magistratura progressista a rivendicare il diritto di interpretazione del diritto contro l’egemonia della Corte di cassazione, tanto che una simile diatriba portò alla fondazione dell’Unione dei magistrati italiani (Umi), provenienti in via quasi esclusiva dalla Corte di cassazione, che si opponevano a questi predicati voluti dai più giovani colleghi del merito; e tanto è vero che un magistrato progressista di assoluto prestigio dell’epoca, quale Giuseppe Borrè, allievo di Virgilio Andrioli, scriveva in argomento sull’art. 101 Costituzione: «La norma per la quale i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, dove l’accento cade sull’avverbio – soltanto – […] essa comanda la disobbedienza a ciò che la legge non è, disobbedienza al pasoliniano palazzo, disobbedienza ai potentati economici, disobbedienza alla stessa interpretazione degli altri giudici, e dunque libertà interpretativa (Le scelte di Magistratura Democratica)». Oggi, viceversa, i ruoli sembrano capovolti, e sembra che sia proprio la magistratura progressista quella più determinata a portare la nomofilachia (quasi) ai limiti dello stare decisis».

Il punto è che Scarselli diffida della nomofilachia se intesa in senso autoritario, così com’era – in base all’art. 65 ord. giud. del 1941 – al tempo delle sue origini fasciste: essa non ha – prosegue – copertura costituzionale testuale, poiché in sede costituente la proposta di un pertinace Calamandrei non passò. Ma con la crisi della Corte di Cassazione, sommersa dai numeri enormi del contenzioso, «si comincia a sostenere che prima viene la funzione di nomofilachia e solo dopo quella della decisione dei ricorsi» (come quello successivo, il passo è tratto questa volta da G. Scarselli, La nomofilachia e i suoi pericoli, in Giustizia insieme, 2023). 

Siamo oramai al punto d’arrivo, dice l’A.: «stiamo così marciando, silenti e disattenti, verso la fine della libertà nell’interpretazione della legge. Della nomofilachia si esaltano i valori, ma se ne omettono i pericoli e degli inconvenienti. Il valore della nomofilachia è quello dell’ordine, e certo l’ordine è un principio cardine nell’amministrazione della cosa pubblica. Però, sia consentito, l’ordine, in una democrazia, è un valore se ogni tanto, accanto a sé, ha anche il disordine, poiché se al contrario tutto è invece sempre e solo ordine, allora lì qualcosa potrebbe entrare in crisi. Un contrasto di giurisprudenza è certamente un fenomeno negativo nell’amministrazione della giustizia, ma, se un domani non dovessero più esserci contrasti in giurisprudenza, ciò sarebbe ancora peggio».

Tutti caveat sacrosanti, certamente.

Faccio tuttavia una domanda, simmetrica e opposta alle considerazioni di Scarselli appena esaminate: come individuare il vallo di limes (a sua volta “rilocalizzabile”, ma solo in posizione più avanzata rispetto alla precedente: segno che “territori” di civiltà nuovi e ulteriori sono stati conquistati) che protegge le conquiste oramai acquisite al patrimonio assiologico ricevuto nella dimensione giuridico-ordinamentale, così che esse possano (meglio) resistere a eventuali pulsioni ermeneutiche poste a base di conati giurisprudenziali passatisti, se non proprio apertamente reazionari? 

È qui, a mio avviso, che può trovare giusto risalto il ruolo difensivo della c.d. giurisprudenza stabilizzata, ritenuta dalla Consulta passibile di uno scrutinio di costituzionalità, come pure non tangibile da interventi del diritto legislativo in funzione interpretativa.

Il diritto giurisprudenziale, in somma, deve esprimere (almeno) il tentativo di un raccordo giuridico trascrittivo delle istanze anche le più avanzate e innovative sul piano dell’effettività, dunque della regolazione data al singolo episodio di vita: elementi ordinamentali che – cito Alessandro Pizzorusso, Fonti del diritto, in F. Galgano (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca. Disposizioni sulla legge in generale artt. 1-9, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 2011 – rispondono a un «bisogno di giustizia riconducibile a schemi essenzialmente razionali e fondamentalmente costanti», al fine di «assicurare la “continuità” dell’ordinamento, pur nella sua inevitabile evoluzione». 

Ora, la nomofilachia può svolgere bene quel ruolo di consolidamento della frontiera mobile di cui abbiam detto.

Spetta ovviamente ai giudici territoriali e alle sezioni semplici l’elaborazione continua di principi di diritto innovativi, con gli organi della nomofilachia chiamati non solo a recepirli nel diritto vivente, ma pure, se non sopra tutto, a proteggerli da eventuali tentativi di arretramento, bloccando spinte involutive sempre possibili.

La questione ha una risonanza anche unionale: secondo la sentenza della Corte di giustizia 20 aprile 2021 (resa in causa C-869), l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE «deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali nell’ambito dell’organizzazione della giustizia tali da costituire una regressione, nello Stato membro interessato, della tutela del valore dello Stato di diritto, in particolare delle garanzie di indipendenza dei giudici».

Certo, il rischio – paventato da Scarselli – di un “ingessamento” e di una “cristallizzazione” del diritto giurisprudenziale è oggettivo: ma questo si mostra come un profilo insopprimibile, ove si vogliano perseguire politiche di stabilizzazione del diritto – per dirla con Enrico Diciotti – «che non viene dal sovrano» e di fortificazione dei livelli essenziali di tutela conquistati nella storia di un paese e del suo ordinamento.

Rischio, peraltro, mitigato per due motivi. 

Uno, più generale, deriva dalla struttura stessa del nostro ordinamento: in quanto di civil law, il giudice tende non a scrutare euristicamente il passato, come nel common law, ma a volgersi al futuro, schierandosi cioè – almeno come tendenza – «dal lato della modernizzazione e del mutamento sociale, e non da quello della tradizione» (così, ancora, E. Scoditti, Dire il diritto che non viene dal sovrano, in Questione giustizia, 2016).

Secondo motivo, spero non affetto da wishful thinking. Associando il percorso del nostro diritto giurisprudenziale al concetto di tempo profondo pensato da Aldo Schiavone (A. Schiavone, Progresso, Bologna, il Mulino, 2020: «uno scorrere lentissimo e rarefatto che non è mai tuttavia un tempo immobile»), mi sembra difficile negare una presenza bachianamente “ben temperata” per capacità di mediare fra tradizione e sperimentazione.

 

4. Valutazione di professionalità, nomine negli uffici giudiziari, incarichi fuori ruolo (e loro conferimento): troppa “politica” nella scelta?

Per altri temi di rilievo, come la valutazione di professionalità e le nomine negli uffici giudiziari, Scarselli riprende il suo distacco espositivo. Intorno alla prima, però,  l’A. non manca di evidenziare la «gran relatività dei parametri con i quali la professionalità del magistrato veniva giudicata» prima della l. n. 71/’22, «che si è mossa da una parte consentendo un primo coinvolgimento dei laici nella valutazione di professionalità dei magistrati, e dall’altra cercando di limitare la forte discrezionalità che tale giudizio può avere»: esito che si sarebbe ottenuto mediante la norma secondo cui «il giudizio positivo debba essere articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: ‘discreto’, ‘buono’ o ‘ottimo’ con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro». Sempre a proposito della l. n. 71/’22, poi, l’A. afferma che essa «si è ispirata a criteri di pubblicità e trasparenza, nonché a quelli di evitare, per quanto è possibile, che le nomine a posti di dirigenti siano il frutto di accordi complessivi tra correnti della magistratura». Sulla tormentatissima questione inerente al livello di accettabilità – per entrambi i profili – dei risultati sinora ottenuti, l’A. preferisce non esprimersi.

Non così, invece, per gli incarichi fuori ruolo, su cui un rilievo si legge: per Scarselli sono, anzitutto, un fenomeno che, «vista la vastità del fenomeno, seppur esso mantenga un carattere eccezionale, certamente non ha però un carattere sporadico, né una incidenza irrilevante sul funzionamento della giustizia». Quanto, poi, ai criteri di loro conferimento, il bulino incide di più: «è difficile ricercare le ragioni per le quali un magistrato, e non un altro, ottiene un certo incarico presso un certo ufficio; e tuttavia il timore che taluni incarichi possano sorgere da un intreccio tra politica e magistratura non è remoto, né da considerare, prima facie, destituito di ogni fondamento».

 

5. Responsabilità, principio di priorità dell’attività giurisdizionale, e inesistenza del dovere di soccorso

La navigazione fra le pagine del volume incontra ora il mare inquieto della responsabilità, sopra tutto disciplinare. 

Preciso ed esaustivo, Scarselli individua i tre punti critici che caratterizzavano la responsabilità disciplinare prima della riforma: la atipicità degli illeciti, la discrezionalità nell’esercizio dell’azione, la scarsa affidabilità della fase istruttoria, gestita dalla Procura generale. La duplice riforma del 2006 ha tipizzato gli illeciti disciplinari, ma attribuisce «rilevanti (e in gran parte nuovi) poteri processuali al ministro della Giustizia». Stabilisce, ancora, l’obbligo di esercitare l’azione: previsione mitigata dall’inconfigurabilità dell’illecito quando il fatto è di «scarsa rilevanza». Esimente, però, connotata a sua volta da seri profili di indeterminatezza, sui quali la nomofilachia sta provvidamente offrendo importanti contributi di certezza.

Ed è proprio sul piano deontico che Scarselli offre un altro contributo particolarmente incisivo. 

Enuncia subito un principio di priorità dell’attività giurisdizionale rispetto a ogni altro impegno del magistrato, così da evitare anche quegli eccessi da sovraesposizione mediatica criticati da Ferrajoli (Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, 2024): «la figura del giudice “stella” è la negazione del modello garantista della giurisdizione», poiché «rischia di piegare il lavoro giudiziario alla ricerca demagogica della popolarità».

Poi il Nostro si occupa del rapporto fra terzietà e parte processuale debole. Lasciamogli, più semplicemente, la parola: «non che si voglia negare la necessità di riequilibrare gli squilibri economici, difendere le classi sociali meno abbienti e attuare il principio di eguaglianza di cui al 2o comma dell’art. 3 della Costituzione. Ma tutto questo deve avvenire sul piano del diritto sostanziale, non su quello processuale, e deve essere fatto dai poteri legislativi ed esecutivi, non da quello giudiziario. […] E il giudice, in posizione di terzietà ed equidistanza, deve semplicemente applicare il diritto sostanziale, che di per sé ha già provveduto in giusta guisa a riequilibrare le disparità economico-sociali».

Scarselli, infine, parla dell’approccio che il giudice deve avere nel pronunciare la decisione, cioè del momento in cui egli deve risolvere nodi sostanziali del processo che si presentano inconciliabili fra loro. Sofferte onde serene, direbbe Luigi Nono.

Ascoltiamolo: «[…] il giudice deve essere tanto freddo applicatore della legge quanto attento scrutatore degli aspetti umani e concreti della vicenda. Da una parte il giudice deve solo applicare la legge e, per quanto abbia diritto a interpretarla, anche alla luce della Carta costituzionale, egli non può crearla, e deve applicarla anche quando non gli piace, o la trovi iniqua, od insensata, poiché non spetta al giudice dare valutazioni sulla bontà delle leggi, ma solo al legislatore. Il suo, sotto questo profilo, può apparire un lavoro tecnico, meramente dipendente da attività logiche e/o induttive. Ma al tempo stesso il giudice deve avere senso pratico, deve capire nel concreto come stanno le cose, e non deve accontentarsi di una risposta burocratica all’istanza di giustizia che le parti gli rivolgono. Così, a mio parere, tiene un comportamento criticabile sia quel giudice che affronta i problemi della causa come fossero problemi di matematica e geometria, perché niente può portare fuori strada quanto il mero rispetto di regole logiche o di sistema, quanto il giudice che appare insofferente al dettato normativo, e immagina al contrario che la decisione da rendere sia semplicemente di equità, ovvero rimessa al suo personale senso di giustizia».

Nessun dovere di soccorso, dunque, sopra tutto se contra legem.

 

6. Figure di magistrati

Seduta pomeridiana alla Camera dei Deputati: è il 27 ottobre 1948. 

Il deputato Piero Calamandrei chiede e ottiene di parlare. Ha appena presentato un ordine del giorno per ottenere la nomina di una commissione d’inchiesta sulle carceri (il «cimitero dei vivi», dice Turati): lo ha segnato la visita delle Murate, a Firenze.

Fa un discorso appassionato che sarà pubblicato l’anno dopo – come editoriale – dalla sua celebre rivista Il Ponte, col titolo Bisogna aver visto. 

Ecco il passaggio eponimo: «Bisogna vedere, bisogna starci, per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte d’appello, il quale aveva chiesto, una volta, ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi, e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza, che potrebbe essere pienamente efficace solo se fosse fatta da chi avesse prima esperimentato quella realtà sulla quale doveva sorvegliare. Vedere! Questo è il punto essenziale».

Il giudice evocato da Calamandrei è Pasquale Saraceno, descritto come un magistrato di eccezionale valore e di alto tormento interiore. Fu assassinato da un cecchino fascista il 12 agosto 1944 sulla porta della Corte d’appello di Firenze, durante la liberazione della città. Teneva per mano suo figlio Pietro, che diverrà il noto prosopografo della magistratura. L’ho già scritto altrove: come il padre, anche Pietro, non bastando la prova atroce che aveva subito da piccolo, non tarderà a scoprire – insieme con Luisa, sua moglie – d’esser purtroppo caro agli dei.

Con queste due figure luminose, e nello spirito di Pietro Saraceno, il libro di Scarselli ci offre le ultime sue pagine.

Ritratti brevi di magistrati, anzitutto: uomini martirizzati dal ventennio tragico o da mafie e terrorismi; oppure indegnamente sensibili al potere (come i settecento pretori che indirizzarono a Mussolini pensieri soavi di sostegno e devozione).

 

7. Sessant’anni dopo Gardone: contro la duplice ipocrisia

In fine la storia dell’associazionismo a partire da Gardone, con la sua ben attesa svolta sull’eterna questione dell’interpretazione: Scarselli ne riporta opportunamente la relativa dichiarazione congressuale, decisamente contraria «alla concezione che pretende di ridurre l’interpretazione ad una attività puramente formalistica indifferente al contenuto ed all’incidenza della norma nella vita del paese. Il giudice, all’opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione».

Sessant’anni dopo, la questione resta – e resterà sempre – apertissima e indecidibile, stretta in generale fra due ipocrisie di potere, speculari ed egualmente perniciose.

Da una parte, coloro che abusano dell’interpretazione “secondo i valori”, dando alla legge un significato che le è affatto estraneo («völlig außerhalb», dice Kelsen): gabellano cioè per interpretazione letterale o costituzionalmente orientata l’esito di «derive creazioniste», sostituendo «la legittimazione garantista con la legittimazione impropria del consenso popolare, che mina alle radici la credibilità della giurisdizione, la sua imparzialità e la sua indipendenza» (i due virgolettati sono di L. Ferrajoli, op. cit.).

Dall’altra, chi paventa il temibile “governo dei giudici” e denuncia l’immancabile politicizzazione della magistratura (che invece è e dev’esser sempre, per sua natura, un contropotere) tutte le volte in cui questa o quella decisione giurisdizionale si trova a interferire con la linea politica seguita dai detentori mutevoli del potere rappresentativo.




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