La firma del Colle garanzia di una legge elettorale necessaria ed equilibrata


La semantica è molto più utile di altre discipline quando si vuol spiegare il significato di certi fenomeni. E il nome dato alla nuova legge elettorale stabilicum rende l’idea di quale sia stata fin dall’inizio l’intenzione della premier Giorgia Meloni nel portare avanti il disegno riformatore delle regole del voto. Governabilità, stabilità, rappresentatività e responsabilità sono le parole chiave di questa nuova normativa. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella l’ha firmata. Basterebbe questo atto formale, necessario per la promulgazione della legge, a far capire a tutti quanto siano state inopportune e decontestualizzate espressioni come “legge truffa”. Le opposizioni attraverso i propri giuristi di fiducia stanno preparando i ricorsi alla Corte Costituzionale.

Spostare il campo d’azione dal Parlamento alla Consulta, sebbene rappresenti un’operazione legittima sotto il profilo giuridico (e ci mancherebbe altro!), rivela tuttavia una certa consuetudine del campo largo a intraprendere la via del diritto più che quella della politica per superare gli ostacoli che si palesano davanti. Se interpellata, la magistratura costituzionale ha il dovere di pronunciarsi nel merito di singole questioni tecniche, ma certo non può sostituirsi alle Camere riscrivendo la legge, a maggior ragione poiché la maggioranza, con senso di responsabilità ed equilibrio, si è dimostrata disponibile ad accogliere le osservazioni fatte dalle opposizioni e si è posta in ascolto di chi, a livello istituzionale, ha voluto evitare rischi di forzature.

Vediamo i punti su cui, stando alle dichiarazioni rilasciate soprattutto dagli esponenti di Pd, Cinque Stelle e Avs, è possibile che venga coinvolta la Corte Costituzionale dopo la pubblicazione della nuova normativa sulla Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo delle opposizioni è quello di coinvolgere una trentina di Distretti di Corte d’appello con la speranza che il “giudice a quo” sollevi la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta e che quest’ultima si pronunci in tempi record in modo da neutralizzare per via giudiziaria la decisione politica presa dalla maggioranza.

Quelli indicati di seguito sono i punti della riforma elettorale su cui si potrebbero concentrare i ricorsi. Tralasciamo per ragioni di sintesi la questione della ridefinizione delle Circoscrizioni Estero con la creazione al Senato di un unico collegio denominato “Mondo” e concentriamoci sul resto. Nel mirino del centrosinistra c’è anzitutto il premio di governabilità o premio di maggioranza. Dal 40% la soglia è stata alzata dal centrodestra al 42% dopo alcuni dubbi emersi, a quanto si apprende, nell’interlocuzione con il Colle. Chi raggiunge questa soglia in entrambe le Camere riceve un bonus: in pratica si vede assegnati 70 seggi in più alla Camera e 35 in più al Senato. Qui si innesca una possibile questione: a Palazzo Madama i seggi dovranno essere ripartiti fra le regioni in proporzione alla popolazione e al voto; la nuova legge prevede che, in caso di premio di maggioranza, i 35 seggi assegnati al Senato scattino su base nazionale e non necessariamente in base all’esito dei risultati conseguiti dalla coalizione nelle singole regioni. È un punto quest’ultimo su cui si potrebbero apportare modifiche senza però alterare lo spirito complessivo della riforma, che nel complesso punta ad evitare molti errori del passato (Prima Repubblica) quando cioè il voto degli italiani veniva gestito dai partiti in base a giochi di potere e quando l’instabilità politica era all’ordine del giorno. Soprattutto per questo motivo lo “stabilucum” va considerato un assetto normativo necessario e di buon senso.

Andiamo avanti con l’analisi. Se una coalizione ottiene il 42% in un solo ramo del Parlamento si applica il sistema proporzionale puro. Per evitare maggioranze troppo ampie è stato, altresì, fissato un tetto: la coalizione che vince non può avere più di 220 seggi alla Camera e più di 113 seggi al Senato. Non si dimentichi nel contempo che la Corte nel 2017 dichiarò legittimo il premio al primo turno per chi avesse ottenuto il 40% dei consensi: è piuttosto difficile, quindi, che cambi opinione. Si introducono, inoltre, i voti di preferenza (fino a tre su una lista complessiva di sette nomi), ma con i capolista bloccati in base alle indicazioni fornite dai vertici di partito. Su questo specifico aspetto le opposizioni accusano la maggioranza di aver violato la parità di genere. È una critica poco sostenibile, però, per almeno due ragioni. La prima: se c’è un leader che non può essere accusato di scarsa attenzione alle donne, questo è l’attuale Presidente del Consiglio; del resto è lei la prima premier donna della storia repubblicana ed anche il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, è guidato da una donna, ovvero da sua sorella Arianna Meloni. La seconda ragione: nulla vieta ai partiti di indicare capolista di sesso femminile in base a valutazioni di merito e non solo per obbligo normativo. Candidature di donne possono anche essere inserite dai partiti nell’elenco di coloro che verranno scelti dagli elettori in base alle preferenze: nelle liste plurinominali l’alternanza di genere è prevista per legge.

Anche sul tema dell’indicazione del candidato premier va fatta chiarezza. I partiti devono rivelare in sede di presentazione ufficiale del programma elettorale chi sarà il capo della coalizione e, quindi, segnalare chi secondo loro, in caso di vittoria, dovrà andare a Palazzo Chigi. Tutto ciò, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione. Tra l’altro, il candidato premier non verrà inserito nella scheda elettorale. Si privilegia, insomma, la stabilità e si creano le condizioni da un lato per formare governi in grado di portare avanti programmi condivisi dagli alleati, dall’altro per agevolare la partecipazione dei cittadini al voto, puntando sull’effettiva utilità del consenso manifestato nelle urne. In relazione al primo aspetto non si trascuri il fatto che la Corte Costituzionale ha riconosciuto in passato la necessità di non ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee tra Camera e Senato. In relazione al secondo punto, invece, c’è da considerare anche la novità per il voto dei cosiddetti “fuori sede”. Chi è momentaneamente lontano dalla regione per motivi di studio, di lavoro (per un periodo di almeno 9 mesi) o di salute (per almeno 3 mesi) può votare nel comune in cui si trova in quel momento, anche se è tenuto a iscriversi ad un apposito albo 45 giorni prima delle elezioni. E’ una possibilità questa estesa ai caregiver che assistono familiari ricoverati fuori regione.

Il punto che potrebbe essere veramente vulnerabile, costituzionalmente parlando, è quello relativo al numero di firme indispensabile per la presentazione di una lista. Si passa dalle 1500 alle 6000 a collegio, a meno che la formazione politica che intende concorrere all’attribuzione dei seggi alla Camera e al Senato abbia già un gruppo parlamentare in una delle due assemblee elettive o in entrambe e il gruppo sia stato costituito entro il 31 dicembre 2025, come nel caso per esempio di Italia Viva e Azione. Chi invece ha una rappresentanza nel gruppo Misto di Senato o Camera (è il caso di Futuro Nazionale e di +Europa) dovrà raccogliere come minimo 1500 firme a collegio. Quanto qui si sta spiegando parte dal presupposto che la soglia di sbarramento è stata fissata al 3% per il singolo partito e al 10% per la coalizione, anche se è previsto il ripescaggio del “miglior perdente”. I voti di tutti i partiti che compongono un’alleanza, anche quelli che si sono attestati sotto soglia, vengono calcolati al fine del raggiungimento della quota del 42% che, come detto, serve ad ottenere il premio di maggioranza.

Fin qui l’analisi degli aspetti più controversi, ma ciò che emerge dal punto di vista politico è ancor più rilevante delle tecnicalità. Il centrodestra ha dimostrato anche in questa circostanza di essere una coalizione compatta grazie all’azione congiunta di Giorgia ed Arianna Meloni in Fratelli d’Italia, di Matteo Salvini nella Lega, di Antonio Tajani in Forza Italia e di Maurizio Lupi in Noi Moderati. Chi pensava che la maggioranza si dividesse, è rimasto profondamente deluso. Restano aperti due interrogativi. Il primo riguarda la data del voto: maggio-giugno con l’election day o settembre 2027, ovvero a scadenza naturale? Il secondo riguarda, invece, l’individuazione del nome del candidato premier del campo largo e il modo in cui esso verrà scelto dai partiti che lo rappresentano: con le primarie o a seguito di vertici che coinvolgano anche la parte più centrista dello schieramento? Vedremo nelle prossime settimane cosa ci riserverà la cronaca politica italiana, sempre pronta a consegnarci colpi di scena.


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