Morena Luchetti avverte i Comuni sui possibili effetti contabili dell’inerzia. Ma Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, richiama gli enti a un obbligo preliminare: la scarsità dell’arenile non può essere presunta e deve essere dimostrata con dati oggettivi. Anche decisioni superficiali e affrettate possono produrre minori entrate ed essere valutate dalla magistratura contabile.
I Comuni che ritardano l’organizzazione delle gare per le concessioni balneari potrebbero esporsi a un’indagine della Corte dei conti. È questo l’allarme lanciato dall’avvocata Morena Luchetti nel corso di un’intervista trasmessa il 13 ottobre dalla Tgr Marche.
Secondo Luchetti, alcune pronunce giurisprudenziali inizierebbero a parlare in maniera esplicita di una possibile «inerzia colpevole» degli enti locali. Da tale comportamento potrebbero derivare profili di responsabilità erariale, successivamente accertabili e perseguibili dalla magistratura contabile. L’indicazione offerta ai Comuni è quindi quella di predisporre quanto prima i piani spiaggia e le procedure di evidenza pubblica, in modo da concludere gli affidamenti entro il termine indicato del 30 settembre 2027. Ma proprio sul possibile intervento della Corte dei conti emerge un apparente paradosso.
L’avvertimento di Pozzato
Un mese prima delle dichiarazioni di Luchetti, Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, aveva richiamato l’attenzione dei Comuni su un rischio diverso: quello di procedere senza avere prima accertato concretamente la scarsità della risorsa. Intervistato dal Resto del Carlino in relazione alla situazione di Comacchio, Pozzato ha affermato che la scarsità dell’arenile «non può essere presunta» ma deve essere «specificamente dimostrata, sulla base di criteri oggettivi e verificabili». Ai Comuni spetta pertanto una ricognizione effettiva della costa, considerando la disponibilità e la fruibilità delle spiagge, i tratti liberamente accessibili, la percentuale di arenile già affidata in concessione, la disponibilità residua, l’erosione, le caratteristiche geomorfologiche e l’accessibilità terrestre. Non sarebbe quindi sufficiente adottare una generica dichiarazione di scarsità, né potrebbe considerarsi automaticamente scarsa la risorsa in tutti i territori costieri italiani.
La gara non è automatica
Il passaggio più significativo delle dichiarazioni di Pozzato riguarda proprio il rapporto tra verifica della scarsità e procedura di affidamento. Il magistrato contabile ha osservato che l’articolo 12 della direttiva Bolkestein può produrre effetti differenti sulle modalità di selezione del gestore, aggiungendo che «la formale gara aperta potrebbe non essere necessaria». Non significa che le concessioni possano essere prorogate indiscriminatamente o riaffidate senza trasparenza. Significa, però, che il Comune deve costruire la propria decisione partendo da una ricognizione completa dei beni disponibili e da una motivazione coerente con la situazione concreta del territorio. Soltanto dopo avere verificato se l’arenile sia effettivamente scarso, l’ente può individuare correttamente la procedura applicabile e programmare la gestione del demanio marittimo.
Il rischio contabile opposto
Pozzato non esclude affatto il possibile intervento della Corte dei conti. Al contrario, avverte che la dichiarazione di scarsità presenta rilevanti conseguenze finanziarie, soprattutto rispetto all’incasso dei canoni concessori e all’equilibrio tra utilizzazione economica e libera fruizione delle spiagge. Secondo il presidente della Sezione di controllo, decisioni frammentarie, non coordinate o prive di un’adeguata istruttoria potrebbero generare incoerenze, particolarismi e favoritismi. La «superficialità e l’avventatezza gestoria» potrebbero inoltre determinare insufficienti introiti per i Comuni, valutabili dalle Sezioni di controllo e, in sede inquirente, dalle Procure regionali della Corte dei conti.
Ed è qui che emerge il paradosso.
Da una parte Luchetti prospetta possibili conseguenze contabili per gli enti che tardano ad avviare le gare. Dall’altra, il presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna avverte che anche procedere affrettatamente, senza avere prima dimostrato la scarsità dell’arenile, può determinare scelte gestionali e finanziarie censurabili. Il Comune rischierebbe così di essere messo sotto pressione in entrambe le direzioni: per non avere organizzato tempestivamente la gara oppure per averla avviata sulla base di un presupposto — la scarsità — non adeguatamente verificato.
Due allarmi differenti
Le due posizioni non sono completamente incompatibili. Luchetti richiama il rischio dell’inerzia; Pozzato richiama quello di un’attività amministrativa superficiale, avventata o fondata su presupposti non dimostrati. La differenza riguarda però l’ordine delle operazioni.
Nella ricostruzione proposta nell’intervista della Tgr Marche, le tappe indicate sono sostanzialmente due: predisposizione dei piani spiaggia e svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. Nelle dichiarazioni di Pozzato compare invece un passaggio preliminare e determinante: l’accertamento concreto della scarsità.
La sequenza corretta dovrebbe pertanto essere:
- Ricognizione completa dell’arenile comunale.
- Raccolta di dati oggettivi, aggiornati e verificabili.
- Accertamento motivato della scarsità o della non scarsità.
- Programmazione della gestione costiera.
- Individuazione della procedura di affidamento applicabile.
Saltare il terzo passaggio potrebbe esporre l’amministrazione a contestazioni non meno serie di quelle collegate all’inerzia.
Una questione da chiarire
L’allarme rivolto ai Comuni ritardatari deve quindi essere completato da un’altra avvertenza: accelerare non significa procedere senza istruttoria. Prima di predisporre i bandi, gli enti dovrebbero sapere quale risorsa stanno amministrando, quanta parte dell’arenile sia realmente disponibile, quale sia il livello di saturazione delle concessioni e quali conseguenze economiche possano derivare dalle diverse scelte. Il possibile danno erariale non può essere presentato come conseguenza automatica della mancata pubblicazione delle gare. Allo stesso modo, non può essere escluso quando un Comune adotti procedure affrettate, rinunci a effettuare la ricognizione o assuma decisioni capaci di compromettere le proprie entrate.
La vera domanda, pertanto, non è soltanto quando partiranno le gare. È se i Comuni abbiano già raccolto gli elementi necessari per stabilire se, dove e con quali modalità quelle gare debbano essere svolte.
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