Pubblicato nella G.U. del 14 ottobre GU n.239, il D.M. 14 settembre 2026, che attua l’art. 1, commi 234 e 235, della legge di bilancio 2026. 20 milioni di euro per il 2026: contributo pari al 50% del canone di locazione, tetto di reddito individuale a 35.000 euro, domande solo telematiche dalle ore 12 del 7 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre e graduatorie su base regionale. Restano aperti alcuni nodi interpretativi: dalle separazioni stragiudiziali alla posizione dei genitori mai coniugati, fino alla tenuta del sistema di controlli a campione
La crisi coniugale, per chi lascia la casa familiare, sovente è anche una crisi abitativa. Il genitore non assegnatario continua a contribuire al mantenimento dei figli, talvolta a pagare il mutuo di un immobile in cui non abita più, e al contempo deve reperire e pagare un nuovo alloggio. È a questa figura, da tempo al centro del dibattito sulla cosiddetta “nuova povertà” post-separazione, che il legislatore ha dedicato un fondo strutturale presso il MIT. Col decreto interministeriale n. 200 del 14 settembre 2026, registrato dalla Corte dei conti il 2 ottobre e pubblicato in Gazzetta il 14 ottobre n. 239, la misura è già operativa: le domande si presentano dal 7 ottobre sulla piattaforma ministeriale. Ma il testo, accanto a scelte tecniche nette, lascia all’interprete più di un quesito. Alcuni sono stati sciolti dalle prime FAQ del Ministero; altri restano aperti.
Dalla legge di bilancio per il 2026 al decreto attuativo – La base normativa è l’art. 1, comma 234, della legge n. 199/2025, che istituisce presso il MIT un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La finalità è garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. Il successivo comma 235 rinvia a un decreto del MIT, di concerto col Ministro dell’economia, la definizione di criteri e modalità di erogazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Il decreto attuativo, firmato dai ministri Salvini e Giorgetti, disciplina l’accesso per la sola annualità 2026 (art. 1). Le risorse gravano sul capitolo 1690, piano gestionale 5, dello stato di previsione del MIT. L’impianto è quello tipico dei contributi a sportello digitale con graduatoria: piattaforma dedicata, accesso con identità digitale, punteggi calcolati in automatico, approvazione con decreto direttoriale. La timeline è stretta:
- l’avviso previsto dall’art. 4 fissa i termini: le istanze si presentano sulla piattaforma mit.gov.it dalle ore 12 del 7 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre 2026. Chi alla scadenza è già entrato nella coda può completare l’invio entro le 24 ore successive, e il termine sarà prorogato solo in caso di blocco o malfunzionamento della piattaforma. L’ordine di arrivo non costituisce preferenza;
- la graduatoria va approvata entro 15 giorni dalla chiusura del termine (art. 10);
- l’erogazione segue in un’unica soluzione (art. 11).
Beneficiari – Possono accedere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare e abbiano almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni (art. 2, comma 1). L’età si verifica alla data di pubblicazione dell’avviso (art. 6, lett. f). Il perimetro è delimitato soprattutto dalla nozione di abitazione familiare. Ai sensi dell’art. 6, lett. c), l’immobile assegnato all’altro genitore deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli con quest’ultimo conviventi. Restano, per l’effetto, escluse le ipotesi ove la casa coniugale fosse condotta in locazione o in comodato da terzi: il fondo non tutela chi perde il godimento di un alloggio altrui, bensì chi è privato dell’utilizzo di un bene di famiglia. La scelta è coerente con la ratio della norma primaria. Il genitore proprietario, o comproprietario, sconta il doppio onere di un patrimonio immobilizzato dall’assegnazione ex art. 337-sexies c.c. e di un nuovo canone da pagare. Non è invece richiesto che il richiedente sia proprietario: rileva anche l’ipotesi in cui la casa appartenga al solo coniuge assegnatario. Le FAQ ministeriali confermano l’esclusione delle case condotte in locazione, detenute in comodato o di proprietà di terzi. Escludono inoltre la casa venduta prima della domanda, perché la proprietà deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza, e i casi in cui manchi un provvedimento di assegnazione dell’abitazione all’altro genitore.
Requisiti autocertificati – L’art. 6 elenca 9 dichiarazioni da rendere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con le conseguenze penali e decadenziali degli artt. 75 e 76 in caso di falsità. Il richiedente deve indicare:
- dati anagrafici e residenza propri e del genitore assegnatario;
- tribunale, numero e data del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio;
- dati catastali dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore;
- estremi di registrazione del contratto di locazione a lui intestato e canone annuo;
- di non essere proprietario di immobili residenziali nello stesso comune della casa familiare o nei comuni limitrofi entro 50 km, fatta salva l’eventuale proprietà della casa familiare stessa;
- il numero di figli a carico sotto i 21 anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
- un reddito individuale, da ultima dichiarazione disponibile, non superiore a 35.000 euro;
- di non percepire altri sussidi pubblici con analoga finalità abitativa e di non essere assegnatario di alloggio ERP. Secondo le FAQ, il divieto si estende alle altre forme di abitazione a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato riconducibili a programmi pubblici. Chi ha soltanto chiesto un’altra misura ed è in attesa dell’esito può comunque presentare domanda.
Tre elementi meritano attenzione:
- il parametro economico è il reddito individuale, non l’ISEE: una scelta che semplifica ma ignora patrimonio mobiliare e oneri di mantenimento effettivamente versati;
- il requisito della regolarità negli obblighi verso i figli introduce una condizione di meritevolezza che collega il beneficio pubblico all’adempimento dei doveri ex artt. 315-bis e 316-bis c.c.;
- il divieto di proprietà di altri immobili residenziali vale, secondo le FAQ, anche per semplici quote, comprese quelle ereditarie. Il divieto si applica a prescindere dall’effettiva disponibilità dell’immobile, dalla sua occupazione da parte di familiari o dalla presenza di diritti reali di godimento di terzi. È una lettura rigorosa, che può escludere chi abbia ereditato una quota minima di un immobile non utilizzabile.
Valore del contributo – Il contributo è pari al 50% del canone annuo sostenuto, fino a un massimo di 6.000 euro (art. 3). Il tetto si raggiunge, pertanto, con canoni da 12.000 euro annui, 1.000 euro al mese. A dotazione piena, la platea minima dei beneficiari è di circa 3.333 genitori, numero che cresce in proporzione ai canoni più bassi. L’erogazione risulta annuale e unica, sul conto corrente indicato nell’istanza. Le FAQ precisano il calcolo:
- conta solo il contratto in essere alla data della domanda; quindi, non si recuperano le mensilità di un contratto già cessato, anche se pagate nel 2026;
- se il contratto è stato stipulato nel corso del 2026, si considerano solo i canoni delle mensilità successive alla stipula;
- in caso di cointestazione si indica la sola quota di canone riferibile al richiedente.
Priorità, riparto regionale e graduatoria – L’art. 7 individua 4 condizioni di priorità:
- numero di figli a carico sotto i 21 anni;
- disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 del richiedente o dei figli;
- disoccupazione involontaria ai sensi del d.lgs. 22/2015;
- residenza in un comune ad alta tensione abitativa ex art. 8 l. 431/1998 e delibera CIPE 87/2003.
I punteggi corrispondenti sono fissati nell’allegato 2. A parità di punteggio prevale il reddito più basso (art. 9, comma 5). Le risorse sono ripartite in accantonamenti per regione e provincia autonoma secondo l’allegato 1, con 3 parametri ponderati. Le graduatorie sono regionali e generate in automatico dalla piattaforma. Se in una regione le domande non esauriscono l’accantonamento, le somme residue sono riassegnate pro quota alle altre secondo gli stessi criteri (art. 9, comma 2). La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana e pubblicata con il solo codice ID attribuito all’istanza, a tutela della riservatezza.
Iter, esclusioni, controlli – Ogni soggetto può presentare una sola istanza, online con SPID, CIE o CNS (art. 5). La domanda deve contenere cellulare, IBAN intestato al richiedente, e-mail e PEC. L’avviso precisa che la domanda, una volta inviata, non può più essere modificata. Precisa inoltre che occorre conservare la documentazione relativa ai dati dichiarati, per l’eventuale trasmissione in sede di controllo. L’art. 8 prevede l’esclusione automatica per le istanze tardive, per quelle presentate con modalità diverse e per chi difetti anche di un solo requisito. In ambito controlli, l’art. 12 riserva al Ministero verifiche a campione e subordina l’erogazione al loro esito positivo. All’esclusione disposta all’esito dei controlli segue lo scorrimento della graduatoria regionale o, in caso di incapienza, di altra graduatoria individuata coi criteri dell’art. 9.
Questioni interpretative
Separazioni e divorzi stragiudiziali. L’art. 6, lett. b), chiede di indicare “tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale”. Una lettura letterale escluderebbe chi si è separato o ha divorziato con negoziazione assistita (art. 6, d.l. 132/2014). Eppure, l’accordo di negoziazione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali e può regolare l’assegnazione della casa familiare. La norma primaria, del resto, contempla solo genitori “separati o divorziati”, senza richiedere un titolo giurisdizionale. Un’interpretazione conforme alla legge suggerisce di ammettere anche questa ipotesi. Le FAQ ministeriali, però, non affrontano il punto. Anzi, nel negare l’accesso ai genitori mai coniugati, ribadiscono che il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio deve essere già stato emesso alla data della domanda: un chiarimento espresso resta necessario. Diversa è la questione degli accordi conclusi davanti all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014. Tale modalità è preclusa in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Si tratta di condizioni che di regola ricorrono per i figli a carico richiesti dal decreto, sicché l’ipotesi appare marginale; in mancanza di una definizione di “figlio a carico”, resta comunque opportuno un chiarimento ministeriale, che neppure le FAQ hanno fornito.
Genitori non coniugati. Il fondo è riservato a separati e divorziati, quindi a chi era sposato. Resta fuori il genitore convivente di fatto che, alla cessazione della convivenza, perde la casa familiare assegnata all’altro ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., norma che si applica indistintamente ai figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Il limite discende dalla legge di bilancio e il decreto non poteva superarlo. Le FAQ ministeriali lo confermano espressamente: i provvedimenti su affidamento, collocamento o mantenimento dei figli di genitori mai sposati non sono equiparati a quelli di separazione o divorzio. La disparità appare però difficilmente giustificabile alla luce degli artt. 3 e 30 Cost. e del principio di unicità dello stato di figlio affermato dalla l. n. 219/2012, posto che la misura è costruita intorno all’interesse dei figli.
Nozione di “figlio a carico”. Il decreto non la definisce, e non è chiaro se valga il parametro fiscale dell’art. 12 TUIR ovvero una nozione sostanziale di dipendenza economica. La questione non è teorica: il figlio di regola convive con il genitore assegnatario, e il richiedente contribuisce tramite l’assegno di mantenimento. Senza un chiarimento, il rischio è di applicazioni disomogenee e di contenzioso in sede di controllo.
Autocertificazione e regolarità del mantenimento. La dichiarazione di essere “in regola con gli obblighi di cura e mantenimento” è difficilmente verificabile dall’amministrazione senza il concorso dell’altro genitore. Il decreto chiede di indicarne i dati anagrafici, senza disciplinare contraddittorio alcuno. Per la falsa dichiarazione restano comunque operanti la decadenza dal beneficio (art. 75) e la responsabilità penale (art. 76 d.P.R. 445/2000).
Controlli ed erogazione. L’art. 11 fa seguire l’erogazione alla pubblicazione della graduatoria; l’art. 12 la subordina all’esito positivo dei controlli a campione. Il coordinamento non appare esplicito: non si sa se i controlli precedano il pagamento per tutti i campionati, né come si proceda al recupero delle somme già versate. Manca anche ogni previsione sulle garanzie partecipative, come il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, prima dell’esclusione.
Tutela giurisdizionale. Sul riparto di giurisdizione, l’indirizzo consolidato in materia di contributi pubblici (Cons. Stato, Ad. plen., n. 6/2014) attribuisce al giudice amministrativo la fase che precede la concessione e il ritiro del beneficio per vizi di legittimità, e al giudice ordinario le controversie sulla revoca per inadempimento del beneficiario, nonché quelle relative a contributi riconosciuti direttamente dalla legge, in cui l’amministrazione si limita a verificarne i presupposti. L’automaticità del punteggio riduce la discrezionalità, tuttavia non elimina il problema di individuare il giudice competente.
Misura utile, ma da completare
Il fondo rappresenta una replica strutturale, seppure circoscritta, alla vulnerabilità abitativa del genitore non assegnatario. Le risorse restano limitate rispetto alla platea potenziale, e il decreto in disamina opera solo per l’anno corrente. Le prime FAQ ministeriali hanno chiarito alcuni profili: quote di proprietà, contratto di locazione, genitori non coniugati. Restano aperti i dubbi sulle separazioni stragiudiziali e sulla nozione di figlio a carico, su cui né l’avviso né le FAQ si pronunciano. Per avvocati familiaristi e consulenti la priorità immediata è la timeline: le domande si chiudono alle ore 12 del 28 ottobre 2026. Prima occorre verificare coi clienti la registrazione del contratto di locazione, la documentazione del titolo di separazione o divorzio e la regolarità dei versamenti di mantenimento.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




