1. In sintesi
Per i soggetti Ires aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 31 ottobre 2026 (termine cadente di sabato, e quindi rinviato ex lege al 2 novembre) – ossia, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025 – scade il termine per esercitare l’opzione per il regime del consolidato fiscale (nazionale).
Grazie a questa scelta, avente un vincolo di durata triennale, il reddito prodotto da una entità confluisce in altri soggetti: in particolare, nel consolidato fiscale i risultati di periodo sono assoggettati a una tassazione unica «di gruppo», in capo alla consolidante (in genere, la capogruppo).
2. Alternatività (limitata) con il regime di trasparenza fiscale
Il regime del consolidato fiscale, in taluni casi, è alternativo a quello della trasparenza fiscale delle società soggette all’Ires di cui all’articolo 115 del Tuir; anche nell’ambito di quest’ultimo regime – la cui scelta va fatta nel medesimo termine del consolidato (31 ottobre / 2 novembre 2026) – il reddito imponibile conseguito dalla società partecipata viene imputato ad altri soggetti (ai soci, anch’essi soggetti Ires), indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili.
Sennonché, il comma 1, lettera b), del menzionato articolo 115, nonché l’articolo 2, comma 1, lettera b), Dm Mef 23 aprile 2004 (contenente la disciplina di attuazione del regime della trasparenza), precisano che l’opzione per il regime in parola non è consentita nel caso in cui la società partecipata abbia esercitato l’opzione per il consolidato nazionale (o mondiale), sia in qualità di controllata che di controllante.
Analogamente, l’articolo 4, comma 1, lettera a), Dm Mef 1° marzo 2018 (decreto d’attuazione delle norme sul consolidato nazionale, sostitutivo del precedente Dm Mef 9 giugno 2004) prevede che l’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che ha optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza.
In definitiva, considerato il vincolo di irrevocabilità triennale delle opzioni, valido tanto nel caso di opzione per la trasparenza fiscale che nel caso di opzione per il consolidato nazionale, ne discende che i due regimi di tassazione non possono mai coesistere in capo alla medesima società partecipata.
Esempio
La società X ha optato per la tassazione per trasparenza in qualità di partecipata. Essa non può optare per la tassazione di gruppo prima che sia cessato il vincolo triennale
di validità della precedente opzione e, viceversa, non potrà accedere al regime della trasparenza nel caso in cui sia stata esercitata per prima l’opzione per il consolidato nazionale.
Diversamente, in assenza di una specifica preclusione in tal senso, l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale è consentito alle società che hanno optato per l’adesione al regime di tassazione per trasparenza in qualità di soci partecipanti.
Come precisa la circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E, paragrafo 2.2.3.1, si può affermare che, in linea di massima, l’area di tassazione per trasparenza e quella di tassazione di gruppo non si sovrappongono ma possono, tuttavia, essere adiacenti: nel senso che il reddito (o la perdita) di una società trasparente può essere, in tutto o in parte, incluso nell’unica base imponibile del consolidato cui partecipano, in qualità di controllanti o di controllati, i soci ai quali detto reddito (o perdita) è stato imputato per trasparenza.
Esempio
La società Gamma ha optato per la tassazione per trasparenza in qualità di partecipante (società controllante della società Alfa).
Essa può aderire – anche insieme alle società A e B – al consolidato fiscale, indifferentemente come consolidante o come consolidata. Ovviamente, nel reddito di gruppo la società Gamma terrà conto anche del reddito imputatogli per trasparenza dalla società Alfa.
Partecipante cha opta per la tassazione di gruppo in qualità di società consolidante:
Partecipante che opta per la tassazione di gruppo in qualità di società consolidata:
Infine esistono circostanze in cui l’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata in luogo di quella per la trasparenza fiscale, giungendo al medesimo risultato. Il sistema non esclude, infatti, il verificarsi di particolari situazioni che consentono ad un gruppo di imprese di scegliere, indifferentemente, tra il primo o il secondo regime. È il caso, ad esempio, riportato nella figura che segue.
Soggetto che può scegliere tra la trasparenza e il consolidato:
Nel caso proposto, poiché la consolidante X detiene una partecipazione del 100% anche nella società Beta, si verrebbero a creare le condizioni che consentono alla società X di consolidare la società Alfa. I soci di quest’ultima società (Beta e Gamma) potrebbero, quindi, scegliere alternativamente: –
- se far aderire la stessa al regime di trasparenza (e in tal caso il reddito di Alfa verrebbe imputato per trasparenza ai soci Beta e Gamma; questi ultimi a loro volta partecipano alla tassazione di Gruppo in capo alla consolidante X);
- farla partecipare direttamente in qualità di società controllata al consolidato che ha come consolidante la società X (e come consolidate Alfa, Beta e Gamma).
3. Funzionamento del regime di Consolidato fiscale nazionale
Nel regime del consolidato fiscale (nazionale) – di cui agli articoli 117-128 del Tuir – la società consolidante (che in genere è la controllante) e le consolidate (che in genere sono le controllate) vengono a rappresentare una fiscal unit, ossia un unico soggetto ai fini delle imposte dirette, con l’effetto che si determina:
- un’unica base imponibile per l’intero gruppo aderente alla tassazione di gruppo;
- un unico importo di Ires da versare, a fronte dei redditi dell’intero gruppo.
L’obbligo di versamento dell’Ires, a saldo e in acconto (questo viene determinato sulla base del reddito complessivo, storico o previsionale, del gruppo), spetta esclusivamente alla consolidante.
Quest’ultima provvede anche a presentare il modello Cnm, atto a rappresentare il reddito di gruppo.
L’opzione al regime del consolidato fiscale richiede che tra la consolidante e le consolidate sussistano i seguenti requisiti:
1) il requisito del controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, Codice civile (articolo 117, comma 1 del Tuir). Il riferimento è al controllo di diritto (risoluzione agenzia delle Entrate 1° settembre 2009, n. 245/E), il quale deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio per il quale la società consolidante e la società consolidata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione;
2) la partecipazione al capitale e agli utili per oltre il 50% (articolo 120, commi 1 e 2 del Tuir), tenendo conto degli effetti demoltiplicativi delle quote possedute.
Esempio
La società A dispone di voti per in 60% in B e del 30% in C e, a sua volta, B dispone del 30% dei voti in C. La partecipazione agli utili spetta nella stessa misura.
In questo caso la società A dispone sicuramente del controllo di diritto (requisito sub 1), sia in B che in C.
Ma non potrebbe accedere al consolidato fiscale con C in quanto, per via degli effetti demoltiplicativi su capitale sociale e utili, è in grado di controllare solo B ma non anche la società C (30% diretto in C + 60% del 30% indiretto in C, tramite B = 48%).
Con riferimento alla verifica dei requisiti in esame si vedano anche la:
Va segnalato che anche due società residenti in Italia (o stabili organizzazioni in Italia) che fanno capo ad una società residente in Stati membri della Ue o del See (con i quali l’Italia abbia un effettivo scambio di informazioni) possono consolidare le basi imponibili (articolo 117, comma 2-bis del Tuir). A tal fine la società controllante estera deve designare una delle due “sorelle” (controllate) ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo (provvedimento agenzia delle Entrate 6 novembre 2015).
4. Quando è utile aderire al Consolidato fiscale
La base imponibile unitaria è rappresentata dalla somma algebrica delle basi imponibili Ires (redditi e perdite) delle singole società che optano per il regime in esame, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante (cd. consolidamento integrale).
L’immagine che segue sintetizza i principali effetti fiscali derivanti dall’adesione al regime in esame.
I principali effetti della tassazione di gruppo:
Mentre le eccedenze di perdite di gruppo vengono portate a nuovo dalla consolidante (articolo 118, comma 1 del Tuir), le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti a quello di inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono (articolo 118, comma 2 del Tuir). La regola vale anche per le perdite ante-consolidato della consolidante (circolare agenzia delle Entrate 20 dicembre 2004, n. 53/E, paragrafo 4.2.2.1).
Le perdite fiscali nel consolidato:
Al consolidato fiscale non si trasferiscono invece le posizioni ai fini Iva, neppure in presenza di un Gruppo Iva costituito fra società che hanno aderito al consolidato fiscale.
Gruppo Iva: il credito annuale non passa al Consolidato fiscale
Nell’ambito della risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 marzo 2026, n. 88 viene esaminato il caso in cui l’istante è una società che ricopre la figura di rappresentante del Gruppo Iva (articoli da 7-bis a 70-duodecies, Dpr 633/1972; articolo 11, Direttiva 2006/112/Ce) e di consolidante ai fini Ires. Viene chiesto se sia possibile cedere il credito Iva al consolidato fiscale, mediante l’indicazione dell’importo ceduto nel rigo VX6 della dichiarazione annuale Iva.
Nella risposta vengono precisate le possibilità di utilizzo dell’eccedenza Iva maturata da un Gruppo Iva derivante dalla dichiarazione annuale.
L’agenzia delle Entrate ricorda che il Gruppo Iva è un autonomo soggetto passivo (distinto dai singoli partecipanti), assegnatario di un numero di partita Iva e con autonoma iscrizione al Vies (circolare 19/E/2018). Da ciò deriva una separazione tra le posizioni creditorie e quelle debitorie; pertanto, il credito Iva del Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con debiti tributari di altri soggetti, anche se appartenenti al Gruppo o al consolidato fiscale.
La compensazione, infatti, richiede, in linea generale, la titolarità dei debiti e crediti in capo al medesimo soggetto, per cui il divieto di compensazione orizzontale tra il credito del Gruppo Iva e i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti si fonda sulla diversità soggettiva tra chi matura il credito Iva (Gruppo) e chi matura un diverso debito verso l’Erario (singolo partecipante), come affermato dalla risoluzione 140/E/2017.
Inoltre, gli articoli 4, commi 3 e 4, e 6, Dm 6 aprile 2018 affermano che le compensazioni possono avvenire solo in capo al rappresentante del Gruppo Iva.
Il credito Iva annuale o infrannuale non può, quindi, essere trasferito per compensazione al consolidato fiscale, mentre è ammesso il rimborso (nei casi previsti dall’articolo 30, Dpr 633/1972), come pure la cessione del credito, anche verso i partecipanti (articolo 6, comma 5, Dm 6 aprile 2018), ma secondo le regole civilistiche e non come forma di compensazione. In base a tale ultima disposizione, l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo Iva su delega dei partecipanti, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del Codice civile.
5. Esercizio dell’opzione
L’adesione al consolidato fiscale richiede l’esercizio di una espressa opzione.
Essa, oltre ai requisiti di controllo, richiede:
- che vi sia identità dell’esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello della consolidante;
- che avvenga l’elezione di domicilio, a cura di ogni consolidata, presso la consolidante, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione.
Non tutti i soggetti aventi i requisiti hanno l’obbligo di partecipare alla tassazione di gruppo, in quanto l’opzione viene esercitata «per coppie» di soggetti, ossia ciascuna consolidata con la consolidante.
L’esercizio dell’opzione viene comunicato con la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (articolo 119, comma 1, lettera d) del Tuir). La medesima opzione va indicata anche in una eventuale dichiarazione integrativa volta a correggere errori od omissioni di una dichiarazione tempestivamente trasmessa (risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 novembre 2019, n. 488).
Quindi, l’esercizio dell’opzione all’interno del modello Redditi SC 2026 vale per il triennio 2026-2028. L’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio (senza necessità di inviare alcuna comunicazione specifica) qualora non venga esercitata la revoca della scelta (si utilizza il medesimo quadro OP del modello Redditi SC). Al momento del rinnovo la controllante può modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue, ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Tuir (risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2025, n. 282).
Si ricorda, infatti, che in caso di revoca dell’opzione le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di gruppo, alternativamente (e secondo quanto comunicato in via preventiva all’agenzia delle Entrate al momento dell’esercizio dell’opzione o del suo rinnovo tacito):
- permangono nella disponibilità della controllante (la quale ha presentato il modello Cnm);
- possono essere attribuite alla società che le ha prodotte (al netto di quelle utilizzate), se viene meno il requisito del controllo.
Comunicazione dell’esercizio dell’opzione:
In presenza dei requisiti previsti per il consolidato alla data dell’originaria scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, è ammessa la remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, Dl 16/2012 (circolare agenzia delle Entrate 28 settembre 2012, n. 38/E), previo versamento (senza avvalersi della compensazione ai sensi del Dlgs 241/1997) della sanzione di 250 euro (risposte Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2019, n. 82 e 22 giugno 2021, n. 426). Può essere sanata, avvalendosi del medesimo istituto, la mancata comunicazione dell’ingresso nel consolidato fiscale, già in essere, di una nuova società, purché il comportamento tenuto dai soggetti interessati risulti coerente con la volontà di adesione alla fiscal unit (articolo 1, comma 1, Dpr 10 novembre 1997, n. 442; cfr. anche Corte di Cassazione 22 luglio 2026, n. 23825); si pensi al caso in cui la controllata ottenuto dalla controllante (come risulta dagli accordi e dalle scritture contabili) un provento a seguito del trasferimento a quest’ultima delle perdite e degli interessi passivi (risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2025, n. 294). Diversamente, non ci si può avvalere della remissione in bonis qualora dal comportamento dei soggetti interessati risulti un comportamento non coerente con la volontà di aderire alla tassazione di gruppo; è il caso in cui la controllata abbia versato autonomamente la seconda rata di acconto delle imposte, senza che esso fosse versato dalla controllante nell’ambito della tassazione unitaria (risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2025, n. 293), fatto salvo il caso in cui si tratti di società neo-costituita (la cui presenza non impatta sulla determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante). Al pari del ritardato esercizio dell’opzione, anche la mancata comunicazione della revoca dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale può essere sanata attraverso l’istituto della remissione in bonis (circolare agenzia delle Entrate 7 aprile 2017, n. 8/E, domanda 10). Con la risposta Interpello 1° ottobre 2024, n. 187, l’agenzia si esprime in relazione alla possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, Dl 16/2012 (e non tramite dichiarazione integrativa; cfr. risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E). Infine, le società costituite nel 2026 (che, pertanto, non presentano il modello Redditi SC 2026 entro il 31 ottobre 2026 / 2 novembre 2026) devono utilizzare il modello «COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP» (Provvedimento agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015). In questo modo hanno possibilità di esercitare l’opzione per la trasparenza sin dal periodo di costituzione (risoluzione agenzia delle Entrate 14 settembre 2015, n. 80/E).
La scelta per il consolidato da parte delle società neo-costituite:
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