La presunzione di maturità. Quando cambia l’idea di adolescente nel processo penale minorile


Le norme sull’imputabilità non stabiliscono soltanto chi possa essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni. Esse esprimono, prima ancora, una determinata idea della persona, della sua capacità di autodeterminarsi e del livello di maturazione che l’ordinamento ritiene normalmente raggiunto. Per questa ragione modificare la disciplina dell’imputabilità non significa semplicemente intervenire su una regola processuale: significa ridefinire il modo in cui il diritto guarda all’essere umano e, nel caso della giustizia minorile, il modo in cui guarda all’adolescenza.

La proposta di riforma approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 sembra appartenere a questa categoria di interventi.

Formalmente la modifica è circoscritta. Il disegno di legge interviene sull’art. 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni e modifica conseguentemente l’art. 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, eliminando l’accertamento dell’imputabilità dagli approfondimenti che giudice e pubblico ministero sono ordinariamente chiamati a svolgere sulla personalità del minorenne, salvo che emergano elementi idonei a porre in dubbio tale capacità.

Gran parte del dibattito si è immediatamente concentrata sulle conseguenze processuali della riforma: la diversa distribuzione dell’onere dell’accertamento, la possibile riduzione del ricorso alle perizie, l’impatto sull’attività giudiziaria.

Si tratta di questioni importanti.

Eppure fermarsi a questo livello rischia di cogliere soltanto la superficie del problema.

Ogni disciplina dell’imputabilità riflette infatti una precisa antropologia giuridica. Nel processo penale minorile, ancora più profondamente, essa riflette una determinata idea di adolescenza.

Per comprendere davvero il significato della riforma occorre allora spostare lo sguardo dalla tecnica processuale alla cultura giuridica che quella tecnica esprime.

Il processo penale minorile italiano non nasce per attenuare la responsabilità degli adolescenti.

Nasce per renderla realmente personale.

Questa affermazione può apparire paradossale in una stagione nella quale il diritto penale viene frequentemente rappresentato come il luogo dell’automatismo e dell’uguaglianza formale. In realtà il d.P.R. n. 448 del 1988 costruisce un modello profondamente diverso, fondato sull’idea che la responsabilità non possa essere affermata prescindendo dalla conoscenza della persona.

Non è casuale che l’art. 9 del decreto attribuisca al giudice il compito di acquisire elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Né è casuale che, fino ad oggi, l’accertamento dell’imputabilità costituisse uno dei passaggi essenziali del procedimento.

Quella scelta non rappresentava un privilegio processuale.

Era la traduzione normativa di una consapevolezza consolidata nelle scienze psicologiche, pedagogiche e criminologiche: la maturità non coincide con l’età anagrafica.

Due adolescenti della stessa età possono presentare livelli profondamente differenti di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Possono comprendere il disvalore del medesimo comportamento in modo diverso, possedere differenti capacità di controllo degli impulsi, avere alle spalle percorsi educativi radicalmente eterogenei. Questa variabilità emerge ogni giorno nella giurisdizione minorile, dove coetanei autori di condotte analoghe possono mostrare risorse, fragilità e possibilità evolutive non sovrapponibili.

Il legislatore del 1988 decise di non trasformare questa variabilità in un elemento marginale del giudizio.

Al contrario, fece della conoscenza della persona uno dei cardini dell’intero procedimento.

È probabilmente questa la ragione per cui il modello italiano di giustizia minorile è stato a lungo considerato uno dei più avanzati nel panorama europeo. Non tanto perché orientato alla clemenza, quanto perché capace di tenere insieme responsabilità, garanzie processuali e finalità educativa.

Una scelta coerente non soltanto con gli artt. 27 e 31 della Costituzione, ma anche con il progressivo consolidarsi, nel diritto internazionale ed europeo, di un paradigma fondato sul superiore interesse del minore, sul reinserimento sociale e sulla necessità di assicurare procedimenti adeguati all’età e al grado di maturazione della persona. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, le Regole europee per i minori autori di reato adottate dal Consiglio d’Europa e, più recentemente, la Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori si collocano tutte all’interno di questa medesima prospettiva culturale.

L’idea di fondo è semplice.

L’adolescenza non rappresenta una diminuzione della responsabilità, rappresenta una diversa modalità di costruzione della responsabilità.

È in questa prospettiva che la riforma assume un significato che va oltre la modifica dell’art. 98 c.p.

Dal punto di vista strettamente giuridico la nuova presunzione è relativa e, dunque, superabile. Il giudice continuerà a poter disporre gli opportuni approfondimenti ogniqualvolta emergano elementi capaci di porre in dubbio la capacità di intendere e di volere del minore.

Ma le presunzioni giuridiche non svolgono soltanto una funzione probatoria.

Esse indicano ciò che il legislatore considera normalmente vero.

Ed è proprio qui che si colloca il mutamento più significativo.

Per oltre quarant’anni il diritto penale minorile ha assunto come punto di partenza la necessità di verificare la maturità dell’adolescente nel caso concreto.

Oggi il punto di partenza diventa opposto.

L’adolescente viene considerato normalmente maturo, salvo prova contraria.

La differenza non è meramente processuale, è culturale.

Il diritto non si limita infatti a disciplinare la realtà, ma contribuisce anche a costruire le categorie attraverso le quali quella realtà viene interpretata.

Quando cambia il presupposto da cui prende avvio il ragionamento giudiziario, cambia inevitabilmente anche il modo in cui l’ordinamento rappresenta l’adolescenza.

Non si tratta di sostenere che la riforma trasformi improvvisamente il processo minorile in un procedimento assimilabile a quello degli adulti.

Una simile affermazione sarebbe impropria.

Piuttosto, essa sembra segnare un primo spostamento del baricentro: dalla presunzione di una maturità da accertare alla presunzione di una maturità già acquisita.

Ed è proprio questo passaggio a meritare una riflessione.

Considerata isolatamente, la modifica dell’imputabilità potrebbe apparire come un intervento limitato.

Inserita nel quadro della più recente evoluzione legislativa, essa assume invece un significato diverso.

Negli ultimi anni la giustizia minorile è stata interessata da numerosi interventi che, pur riguardando istituti differenti, sembrano muoversi lungo una comune direttrice.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159, noto come “decreto Caivano”, ha ampliato il ricorso agli strumenti cautelari, introdotto nuove ipotesi di arresto e rafforzato il peso delle esigenze di sicurezza nella disciplina penale minorile. Più recentemente, anche gli interventi contenuti nel cosiddetto “decreto sicurezza” hanno ulteriormente valorizzato la dimensione preventiva e anticipatoria della risposta penale.

Sarebbe improprio ricondurre tali riforme a un unico progetto normativo: esse rispondono a finalità differenti e intervengono su ambiti diversi.

Lette nel loro insieme, tuttavia, restituiscono l’immagine di un legislatore che attribuisce maggiore centralità alle esigenze di sicurezza, alla tempestività e all’anticipazione della risposta penale.

Se il D.P.R. n. 448 del 1988 aveva posto al centro la conoscenza della persona quale presupposto dell’intervento giudiziario, la riforma dell’imputabilità si inserisce in una traiettoria nella quale tale conoscenza rischia di arretrare rispetto all’esigenza di rendere più immediata l’affermazione della responsabilità penale.

Non perché, da sola, sia destinata a sovvertire l’identità del sistema, ma perché interviene su uno dei suoi presupposti culturali fondamentali: l’idea di adolescenza sulla quale esso è stato costruito.

Esiste, tuttavia, un ulteriore profilo che sembra rimanere ai margini del dibattito e che merita di essere riportato al centro della riflessione.

La questione dell’imputabilità riguarda il minore.

La questione della devianza riguarda anche gli adulti.

Le due dimensioni non coincidono e non possono essere sovrapposte.

Stabilire se un adolescente possieda una sufficiente capacità di intendere e di volere costituisce una domanda giuridica imprescindibile. Comprendere perché un numero crescente di adolescenti entri in contatto con il circuito penale rappresenta invece una domanda educativa, sociale e politica che precede il diritto penale e che quest’ultimo, per sua natura, non può risolvere.

Ogni reato è responsabilità di chi lo commette.

Attribuire al ragazzo la responsabilità del fatto non dovrebbe dunque impedire di interrogarsi su quella degli adulti rispetto ai contesti nei quali il fatto è maturato: i due piani non si escludono e devono poter convivere.

Dietro ogni ragazzo che arriva davanti a un giudice si intrecciano relazioni familiari, esperienze scolastiche, appartenenze territoriali, opportunità educative, condizioni economiche, modelli culturali, possibilità di accesso ai servizi e qualità dei legami sociali. Nessuno di questi elementi elimina la responsabilità personale. Tutti, però, contribuiscono a costruire il contesto entro il quale quella responsabilità si sviluppa.

È forse questo il contributo più originale che la giustizia minorile italiana ha saputo offrire negli ultimi decenni: non separare mai la responsabilità individuale dalle responsabilità della comunità educante.

Per questa ragione il procedimento minorile non si limita ad accertare un fatto, ma cerca di comprendere una storia. La personalità del minore, il suo ambiente di vita, le risorse disponibili, le fragilità, le prospettive evolutive non rappresentano elementi accessori del giudizio. Costituiscono la condizione necessaria affinché la risposta dello Stato possa aspirare a produrre un cambiamento e non soltanto una sanzione.

La specificità della giurisdizione minorile risiede proprio in questo equilibrio: affermare la responsabilità del ragazzo senza rinunciare a interrogarsi sulle responsabilità del mondo adulto.

Negli ultimi anni, tuttavia, il dibattito pubblico sembra progressivamente spostarsi in una direzione diversa.

L’aumento del disagio adolescenziale viene letto prevalentemente attraverso la categoria della sicurezza, mentre arretra la riflessione sulle responsabilità educative, sociali e istituzionali che precedono il reato. Il momento nel quale la società sceglie di interrogarsi sui propri ragazzi coincide sempre più spesso con quello in cui essi entrano nel circuito penale.

È una trasformazione culturale che rischia di produrre un effetto paradossale.

Quanto più il diritto penale viene investito del compito di dare risposta alle fragilità adolescenziali, tanto più esso viene chiamato a svolgere una funzione che non gli appartiene. Il processo penale può accertare responsabilità, garantire diritti, predisporre percorsi trattamentali. Non può sostituirsi alla scuola, ai servizi territoriali, alle politiche familiari, alla salute mentale, alle opportunità educative e culturali che dovrebbero intercettare il disagio molto prima che esso assuma rilevanza penale.

Il rischio, allora, non consiste soltanto nell’ampliare l’area della responsabilità penale.

Consiste nel restringere progressivamente lo spazio destinato alla responsabilità collettiva.

Una società che concentra il proprio sguardo esclusivamente sul momento in cui il disagio diventa reato finisce inevitabilmente per deresponsabilizzarsi rispetto a tutto ciò che accade prima.

Ed è proprio quel “prima” che la giustizia minorile, nella sua tradizione migliore, ha sempre cercato di mantenere dentro il processo.

Per questa ragione il dibattito aperto dalla modifica dell’art. 98 c.p. non può essere ridotto a una questione di onere della prova.

La domanda che la riforma pone riguarda il modello di giustizia minorile che il nostro ordinamento intende costruire nei prossimi anni.

Il sistema delineato dal d.P.R. n. 448 del 1988 ha rappresentato, per oltre quarant’anni, un punto di equilibrio tra esigenze apparentemente contrapposte: tutela della collettività, responsabilizzazione del minore, garanzie processuali e finalità educativa. La sua forza non è mai consistita nell’avere attenuato la risposta penale, bensì nell’avere rifiutato ogni automatismo, riconoscendo che la responsabilità, per essere realmente personale, deve essere conosciuta prima ancora che affermata.

È questa cultura giuridica che oggi sembra attraversare una fase di progressiva trasformazione.

Non perché una singola riforma sia sufficiente a modificarne radicalmente l’identità, ma perché gli interventi legislativi degli ultimi anni sembrano condividere una diversa gerarchia di priorità, nella quale acquistano maggiore centralità la sicurezza, la tempestività della risposta e l’anticipazione del controllo penale.

Si tratta di una scelta politica certamente legittima.

Ma è anche una scelta culturale.

Ed è proprio sulle sue implicazioni culturali che il confronto dovrebbe concentrarsi.

Il modello minorile italiano ha costruito la propria identità su un presupposto esigente: la risposta al reato acquista senso solo se si misura con il percorso evolutivo di chi lo ha commesso. Non per attenuarne la responsabilità, ma per evitare che venga affermata in modo astratto e indifferenziato.

La riforma dell’imputabilità non cancella questa tradizione, ma costituisce un ulteriore segnale del mutamento dello sguardo legislativo sull’adolescenza. È su questo terreno, prima ancora che su quello dell’onere probatorio, che il confronto dovrebbe svilupparsi.

Una giustizia minorile chiamata a intervenire soltanto quando il disagio si è già trasformato in reato arriva inevitabilmente troppo tardi. La questione non è soltanto se un quattordicenne debba presumersi imputabile, ma se il diritto sappia ancora tenere insieme la responsabilità del ragazzo e quella della comunità adulta.




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