Il Tribunale di Napoli riconosce il rimborso al marito coobligato che ha pagato i canoni insoluti della casa coniugale assegnata alla moglie. Ecco perché e a quali condizioni.
La separazione è avvenuta. Il giudice ha assegnato la casa coniugale alla moglie, che vi rimane con i figli. L’immobile è in affitto, e il contratto di locazione porta la firma di entrambi i coniugi. La moglie smette di pagare i canoni. Il locatore, potendo agire contro ciascun coobligato, si rivolge al marito. Questi paga per evitare conseguenze peggiori — uno sfratto, un decreto ingiuntivo, un pignoramento — e poi si chiede: posso rifarmi sulla moglie per le somme che ho versato al suo posto?
Il marito che paga l’affitto della casa assegnata alla moglie può rifarsi su di lei per le somme versate: questa è la risposta del Tribunale di Napoli con la sentenza n. 9028 del 29 maggio 2026. Il pagamento effettuato dal coniuge non assegnatario a beneficio del locatore, per i canoni maturati nel periodo in cui la moglie godeva dell’immobile, fonda un diritto di rimborso nei suoi confronti. L’assegnazione della casa attribuisce il godimento dell’immobile, ma con esso anche l’onere economico del canone: non è conforme a equità che quel costo gravi su chi dell’immobile non trae più alcun beneficio.
La situazione tipica: due firme sul contratto, una sola in casa
Il caso da cui nasce la sentenza è uno dei più frequenti nella gestione pratica delle separazioni. Marito e moglie avevano stipulato insieme il contratto di locazione della casa coniugale, entrambi firmatari e quindi entrambi coobbligati in solido nei confronti del locatore. Dopo la separazione, il giudice assegna la casa alla moglie. Lei continua ad abitarci ma smette di pagare il canone. Il locatore ottiene una convalida di sfratto, poi un decreto ingiuntivo, poi notifica un precetto. La situazione si risolve con una transazione, ma è il marito a sostenere l’esborso.
Il punto critico è la solidarietà passiva nel contratto di locazione: quando più persone firmano un contratto come conduttori, il locatore può pretendere il pagamento dell’intero canone da ciascuna di esse, indipendentemente da chi abiti nell’immobile e da chi sia stato assegnatario in sede di separazione. Il provvedimento di assegnazione è un atto che produce effetti tra le parti del procedimento di separazione, ma non modifica automaticamente i rapporti con i terzi — in questo caso il locatore — che non erano parti di quel procedimento.
Il pagamento sostitutivo e il diritto di rivalsa
Il Tribunale qualifica il pagamento effettuato dal marito come pagamento sostitutivo: egli ha adempiuto un’obbligazione che, nei rapporti interni tra i coniugi, gravava sulla moglie. La distinzione tra rapporto esterno — quello con il locatore, in cui entrambi i coniugi restano obbligati in solido — e rapporto interno — quello tra i coniugi, in cui il costo del godimento dell’immobile deve gravare su chi ne beneficia — è il cuore della decisione.
Chi paga un debito altrui nel rapporto interno, anche se vi è obbligato nel rapporto esterno, ha diritto di regresso nei confronti del debitore effettivo. È il principio generale del pagamento con surrogazione e del regresso tra condebitori solidali, disciplinato dagli artt. 1299 e 1203 cod. civ. Il marito che paga i canoni che spettavano alla moglie si surroga nei diritti del locatore e può agire contro di lei per il rimborso.
Il Tribunale precisa che questa pretesa restitutoria è fondata indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto volontariamente o sotto la pressione delle azioni esecutive del locatore. Ciò che conta è che il marito abbia sostenuto un costo che, alla luce dell’assegnazione e della regolazione presidenziale del contributo al mantenimento, avrebbe dovuto essere sopportato dalla moglie.
Il ruolo del provvedimento presidenziale sul contributo al mantenimento
Un elemento che il Tribunale valorizza in modo specifico è l’esistenza di un provvedimento presidenziale che aveva fissato un contributo al mantenimento in favore della moglie comprensivo del canone di locazione. Questo provvedimento era stato emanato nel corso del procedimento di separazione e teneva conto, nella determinazione dell’assegno, del fatto che la moglie avrebbe dovuto sostenere il costo dell’affitto.
Questo elemento è decisivo per escludere l’applicazione del principio di irripetibilità delle prestazioni alimentari e assistenziali. Le somme periodiche erogate a titolo di mantenimento godono normalmente di una protezione particolare: non possono essere ripetute anche se pagate in eccesso, perché sono destinate a soddisfare bisogni primari e la loro restituzione minerebbe la stabilità della situazione del beneficiario.
Ma quando il provvedimento giudiziale ha già tenuto conto del canone nella determinazione del contributo, il marito ha già adempiuto la sua obbligazione assistenziale verso la moglie. Se in aggiunta deve anche pagare direttamente il canone al locatore per coprire gli insoluti della moglie, sta pagando due volte per lo stesso onere. In questo caso il principio di irripetibilità non opera: il rimborso non incide sul mantenimento già corrisposto, ma riguarda un esborso aggiuntivo e distinto.
La rilettura sostanziale dell’assegnazione della casa
La sentenza sviluppa un ragionamento più ampio sul significato dell’assegnazione della casa familiare. Il Tribunale osserva che il provvedimento di assegnazione non si limita ad attribuire un diritto di godimento: realizza un assetto complessivo degli interessi delle parti, nel quale il coniuge assegnatario ottiene la disponibilità dell’immobile come centro degli affetti e delle relazioni familiari, mentre il coniuge non assegnatario viene definitivamente privato di quell’utilità.
In questo quadro, la cosiddetta cessione ex lege del contratto di locazione in favore del coniuge assegnatario — prevista dalla legge nei contratti di locazione di immobili adibiti a uso abitativo — deve essere letta non solo come modificazione formale del rapporto locatizio, ma come criterio sostanziale di riallocazione degli oneri economici connessi al godimento. L’assegnazione attribuisce il beneficio e con esso il costo.
Non sarebbe conforme al principio di equilibrio tra le posizioni delle parti — e in ultima analisi al principio di buona fede nei rapporti tra coniugi anche nella fase della separazione — ritenere che il costo del mantenimento dell’immobile possa continuare a gravare, sia pure indirettamente, su chi di quell’immobile non trae più alcun godimento.
Cosa cambia in pratica per i coniugi cointestatari di contratti di locazione
La sentenza ha implicazioni pratiche immediate per le coppie che, al momento della separazione, si trovano in una situazione analoga: entrambi firmatari del contratto di locazione, casa assegnata a uno solo dei due.
Per il coniuge non assegnatario che si trova esposto alle pretese del locatore per i canoni insoluti, la strada del rimborso è percorribile. Il pagamento effettuato per evitare conseguenze esecutive — sfratto, decreto ingiuntivo, pignoramento — fonda una pretesa restitutoria nei confronti del coniuge assegnatario, per la parte corrispondente ai canoni maturati nel periodo di assegnazione.
Per il coniuge assegnatario, la sentenza chiarisce che l’assegnazione comporta non solo il diritto di abitare la casa ma anche l’onere economico del canone. Non è possibile godere dell’immobile scaricando il costo sull’ex coniuge coobligato.
Il momento in cui il coniuge non assegnatario dovrebbe agire è prima che la situazione degeneri in contenziosi con il locatore: è opportuno verificare, immediatamente dopo la separazione, se il contratto di locazione possa essere modificato per escludere la propria posizione di coobligato, o se sia possibile ottenere dal giudice della separazione una regolazione esplicita del pagamento del canone tra i coniugi.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




