Chi Firma e Chi Risponde


Cinque studi che collaborano su una pratica si dividono il lavoro in mezz’ora. Poi arriva la domanda vera, e quella li blocca per settimane: chi firma l’incarico con il cliente e chi risponde se la pratica va male. Non è una formalità, perché su un investimento da 1,2 milioni con un contributo del 40 per cento, la responsabilità professionale che si porta dietro l’errore vale quanto tutto il compenso della squadra.

L’articolo 12, comma 3, della legge 81/2017 riconosce ai professionisti tre forme aggregative: le reti di esercenti la professione, anche in reti miste con imprese, i consorzi stabili professionali e le associazioni temporanee professionali. A queste si affiancano i due modelli contrattuali ordinari, il mandato al capofila e gli incarichi separati, che non hanno bisogno di una forma specifica, e ciascuno sposta in un punto diverso il baricentro fra semplicità per il cliente e protezione per lo studio. Qui sotto trovi il caso, la ripartizione dei compensi con i numeri, il confronto fra i quattro modelli operativi e i tre errori che rompono le collaborazioni al secondo giro. Le cifre sono un modello dichiarato, costruito su una configurazione ricorrente, non i dati di una squadra esistente.

Aggregare più studi su una pratica, in sintesi

  • Cosa è: la messa in comune di competenze diverse su una singola pratica di finanza agevolata
  • Per chi: commercialisti, consulenti del lavoro, tecnici e consulenti di finanza agevolata che da soli non coprono l’intero ciclo
  • Quanto: nel modello, 26.400 euro di compenso complessivo su un investimento da 1,2 milioni
  • Quando: conviene sopra una certa dimensione di pratica, sotto la quale il coordinamento costa più di quello che rende
  • Come: mandato al capofila, incarichi separati, rete di esercenti la professione o associazione temporanea professionale; la legge prevede anche il consorzio stabile professionale

159Ore complessive della squadra nel modello

26.400 €Compenso totale fra fisso e variabile

4Modelli operativi messi a confronto

Il caso: una pratica che nessuno dei cinque poteva fare da solo

Impresa manifatturiera, investimento da 1,2 milioni fra macchinari, opere edili e software, contributo atteso del 40 per cento, cioè 480.000 euro. La pratica richiede competenze che non stanno in un solo studio: la lettura del bilancio e la verifica dimensionale, la perizia tecnica sui beni e il computo metrico sulle opere, la verifica delle ULA e della regolarità contributiva, la progettazione e il presidio della piattaforma, la rendicontazione finale.

La squadra si compone di cinque soggetti: il consulente di finanza agevolata come capofila, il commercialista che segue l’impresa, un ingegnere per la parte tecnica, un consulente del lavoro per le ULA e la posizione contributiva e un secondo commercialista che si prende la rendicontazione. Compenso concordato con il cliente: 12.000 euro di fisso più il 3 per cento calcolato sul contributo concesso e dovuto all’erogazione, cioè 14.400 euro se la pratica va a buon fine. Totale 26.400 euro.

Fase Chi la svolge Ore Quota del compenso Importo
Coordinamento, progettazione e presentazione Capofila 60 40% 10.560 €
Perizia tecnica, computo metrico, congruità Ingegnere 35 25% 6.600 €
Rendicontazione e saldo Secondo commercialista 30 15% 3.960 €
Bilanci, dimensione d’impresa, aiuti già ricevuti Commercialista dell’impresa 22 15% 3.960 €
ULA, DURC e regolarità contributiva Consulente del lavoro 12 5% 1.320 €
Totale 159 100% 26.400 €

Il capofila prende la quota più alta perché mette più ore di tutti, 60 su 159, e perché porta il rischio del risultato e il coordinamento, che è la parte che nessuno vuole e che nessuno vede finché non manca. Nel modello la sua resa oraria è 176 euro, contro i 188 dell’ingegnere e i 180 del commercialista dell’impresa; più bassa quella di chi rendiconta, 132 euro, e del consulente del lavoro, 110 euro. La ripartizione premia le fasi con più rischio e più responsabilità, non solo le ore.

Il capofila può non essere iscritto a un albo, ma le parti riservate restano in capo agli abilitati: la perizia asseverata la firma l’ingegnere in proprio, gli adempimenti in materia di lavoro il consulente del lavoro. Il consulente del lavoro non può accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati, né avvalersi di soggetti non abilitati per le prestazioni riservate (articolo 13 del suo codice deontologico), il commercialista non può agevolare in nessun modo l’esercizio abusivo della professione (articolo 31, comma 2, del codice dei commercialisti) e chi non è iscritto all’albo non ha azione per farsi pagare una prestazione riservata (articolo 2231 del codice civile). In pratica, anche quando il cliente ha un solo interlocutore operativo, per quelle parti l’incarico lo conferisce al professionista abilitato, che le firma e ne risponde in proprio.

I quattro modelli operativi

L’articolo 12 della legge 81 del 22 maggio 2017 riconosce in modo esplicito, al comma 3 e «a prescindere dalla forma giuridica rivestita», che i professionisti possono costituire reti di esercenti la professione, partecipare a reti miste di imprese, costituire consorzi stabili professionali e costituire associazioni temporanee professionali. Lo stesso articolo, al primo comma, impegna le pubbliche amministrazioni, in qualità di stazioni appaltanti, a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza, facilitando l’accesso alle informazioni sulle gare. Il consorzio stabile professionale è nominato dalla legge senza una disciplina dedicata, ed è il motivo per cui non compare nella tabella qui sotto.

C’è poi un pezzo dell’articolo che non esiste più. Il primo periodo del comma 2 equiparava i professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi strutturali: è stato soppresso dal 1° gennaio 2026 dall’articolo 24, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 184/2025, il Codice degli incentivi, e la materia sta ora nell’articolo 10 dello stesso Codice. Quando il bando prevede la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, questi accedono alle condizioni previste per le PMI. Conta per chi, nella squadra, vuole presentare una domanda in proprio e non solo per i clienti.

Modello Chi firma con il cliente Chi fattura Quando conviene
Mandato al capofila Solo il capofila Il capofila fattura tutto, gli altri fatturano al capofila Cliente che vuole un solo interlocutore, squadra collaudata
Incarichi separati Ciascuno per la propria parte Ciascuno al cliente Squadra nuova, o quando nessuno vuole assumersi il rischio degli altri
Rete di esercenti la professione L’organo comune, se il contratto lo prevede; altrimenti ciascun retista Ciascuno pro quota se la rete non ha soggettività giuridica; la rete in proprio se l’ha acquisita con l’iscrizione Collaborazione stabile, ricorrente su più pratiche
Associazione temporanea professionale La mandataria, in nome e per conto proprio e dei mandanti Ciascuno per la propria parte, con responsabilità solidale verso la stazione appaltante Gara pubblica a cui si concorre insieme

Le prime due non richiedono alcuna struttura formale, fermo il preventivo scritto o digitale che chi esercita una professione regolamentata deve consegnare al proprio cliente, e sono quelle che funzionano nella maggior parte dei casi. Le altre due hanno senso quando si concorre insieme a una gara pubblica, dove il raggruppamento con mandato alla capogruppo è lo strumento tipico (articolo 68 del D.Lgs. 36/2023; la legge 81 cita ancora l’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, abrogato dal 1° luglio 2023, e l’articolo 226, comma 5, del nuovo codice fa leggere quel rinvio verso la disposizione corrispondente), oppure quando la collaborazione diventa stabile e conviene darle una regola scritta valida per tutte le pratiche invece di rinegoziarla ogni volta. Un’idea diffusa da correggere: la stazione appaltante non può obbligare i raggruppamenti ad avere una forma giuridica specifica per presentare l’offerta; può imporla solo dopo l’aggiudicazione, se serve alla buona esecuzione del contratto (articolo 68, commi 3 e 4).

La rete è il modello con più adempimenti. Il contratto si redige per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente, può prevedere un organo comune che gestisce l’esecuzione «in nome e per conto dei partecipanti» con i poteri di rappresentanza fissati nel contratto, e va iscritto nel registro delle imprese sulla posizione di ciascun partecipante (articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 5/2009). Se la rete acquista soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro, fattura in proprio. Per una rete composta solo da professionisti c’è però un limite pratico sulla pubblicità, spiegato nelle domande frequenti.

Chi firma e chi risponde

È la scelta che va fatta per prima, perché condiziona tutto il resto. Con il mandato al capofila il cliente ha un solo interlocutore, un solo contratto e una sola fattura: è la soluzione che il cliente preferisce quasi sempre. Ha però due conseguenze che il capofila deve mettere in conto. La prima è che risponde verso il cliente anche degli errori degli altri, perché chi si vale dell’opera di terzi risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi (articolo 1228 del codice civile), e potrà rivalersi su di loro solo dopo, con i tempi e i costi di un contenzioso fra professionisti.

La seconda è finanziaria. Il capofila fattura l’intero importo al cliente e riceve le fatture degli altri quattro: l’IVA che incassa la versa al netto di quella detratta sulle loro fatture, quindi non è lì il peso. Il peso sta nella ritenuta d’acconto. Il cliente, come sostituto d’imposta, trattiene il 20 per cento sull’intero compenso (articolo 25 del DPR 600/1973, con l’aliquota portata al 20 per cento dalla legge 449/1997), cioè 5.280 euro su 26.400, mentre la quota del capofila è 10.560: metà della sua quota la recupera solo in dichiarazione dei redditi. A sua volta trattiene il 20 per cento sulle fatture degli altri quattro, 3.168 euro su 15.840, e lo versa con F24. Se poi paga i colleghi prima di incassare dal cliente, anticipa anche il loro compenso. Nel modello i cinque sono professionisti, non società: è la condizione perché la ritenuta si applichi così.

Voce, nel modello a capofila Importo
Compenso fatturato al cliente 26.400 €
Ritenuta d’acconto del 20% subita sull’intero compenso 5.280 €
Fatture ricevute dagli altri quattro professionisti 15.840 €
Ritenuta del 20% operata sulle loro fatture e versata con F24 3.168 €
Quota di compenso del capofila 10.560 €
Parte della quota che torna solo come credito in dichiarazione 5.280 €

Con gli incarichi separati ciascuno risponde del proprio, il che protegge tutti ma lascia scoperta una zona grigia: la parte che nessuno ha in carico. La verifica dimensionale, per esempio, sta a metà fra il commercialista che ha i bilanci e il capofila che conosce il bando, e nel modello che descriviamo è assegnata al commercialista dell’impresa proprio per non lasciarla nel mezzo. Come si calcola, e perché salta così spesso, è nell’articolo sulla dimensione d’impresa fra collegate e associate.

C’è poi l’assicurazione. Ogni professionista iscritto a un albo deve avere la polizza per la responsabilità professionale e comunicare al cliente, al momento dell’incarico, estremi e massimale (articolo 5 del DPR 137/2012, ripreso dai codici deontologici di commercialisti, consulenti del lavoro e ingegneri): in una squadra a cinque servono cinque polizze, e con il mandato al capofila è la sua a rispondere per prima, perché verso il cliente risponde lui. Il suo massimale va letto contro il valore della pratica, non contro i 10.560 euro della sua quota.

Attenzione. Qualunque sia la forma scelta, il perimetro di ciascuno va messo per iscritto prima di iniziare, con l’elenco di cosa è compreso e soprattutto di cosa non lo è. Il documento in cui questo si scrive è la lettera di incarico, e in una collaborazione a cinque servono cinque perimetri che non si sovrappongono e non lasciano buchi. Se firma solo il capofila, la lettera di incarico deve dire che il capofila si avvale di altri professionisti, indicati per nome e per fase, e il cliente deve acconsentire: lo richiedono l’articolo 2232 del codice civile e, per i commercialisti, l’articolo 8 del codice deontologico, che vieta di affidare a terzi parti dell’incarico senza il consenso del cliente. Per gli ingegneri la regola è scritta dal lato opposto: l’ingegnere sottoscrive un incarico affidato congiuntamente a più professionisti solo se sono specificati i limiti di competenza, i campi di attività e i limiti di responsabilità di ciascuno, e questi vanno dichiarati sin dall’inizio della collaborazione (articolo 13.8 del loro codice). Le clausole essenziali sono nella guida alla lettera di incarico per la consulenza sui bandi.

Quando l’aggregazione conviene davvero

Il coordinamento costa. Nel modello, le sessanta ore del capofila comprendono una quota significativa di allineamento fra i cinque, e su una pratica piccola quella quota mangia il margine di tutti. La soglia sotto cui non conviene si ricava dal modello qui sopra, non da una rilevazione: se il coordinamento assorbe una quota delle sessanta ore del capofila, una pratica il cui compenso non copre quelle ore fa lavorare la squadra in perdita, e con una resa oraria minima di 110 euro bastano poche ore di allineamento non pagate per azzerare il margine di chi ha la quota più piccola: sotto quella cifra è più efficiente che uno solo faccia tutto, anche imparando la parte che non conosce. È una stima nostra, non un dato che si possa verificare altrove.

Sopra quella soglia il calcolo cambia, e cambia per una ragione che non riguarda le ore. Una squadra che copre l’intero ciclo alza le probabilità di ammissione, perché ciascuna verifica la fa chi la sa fare: il consulente del lavoro si accorge di un DURC in scadenza che il capofila avrebbe dato per buono, l’ingegnere vede che il computo metrico non regge il confronto con il prezzario. Bastano poche pratiche ammesse in più in un anno per ripagare le ore di coordinamento.

Consiglio operativo. Fissa la ripartizione in percentuale sul compenso complessivo, non in importi assoluti. Se il contributo concesso è più basso del previsto la success fee scende, e una ripartizione a importi fissi lascia il capofila a coprire la differenza. Con le percentuali, il rischio si distribuisce su tutti in proporzione a quello che ciascuno guadagna. La ripartizione fra professionisti che assistono lo stesso cliente è materia di accordo fra loro, salvo diverso accordo con il cliente, e la componente variabile legata al successo dell’incarico è lecita anche se fissata in percentuale (codice deontologico dei commercialisti, articolo 24, commi 3 e 5; il compenso resta convenuto fra le parti ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile). Il problema non è mai la success fee in sé: è scriverla senza dire quando matura.

I tre errori che rompono le collaborazioni

  1. Non decidere chi parla con il cliente. Se il cliente riceve indicazioni diverse da due professionisti della stessa squadra, la fiducia salta e la responsabilità diventa impossibile da ricostruire. Un solo canale, sempre.
  2. Legare il compenso alla concessione invece che all’erogazione. Fra decreto e accredito passano mesi: chi ha già fatto la sua parte pretende di essere pagato, chi deve ancora rendicontare non ha incassato nulla. La ripartizione va agganciata agli stessi eventi su cui è agganciato il compenso del cliente, scritti come condizioni di maturazione: una clausola che si limita a rinviare il pagamento oltre sessanta giorni dalla fattura è abusiva e priva di effetto (articolo 3, comma 1, della legge 81/2017), perché fra capofila e colleghi il capofila è il committente.
  3. Lasciare fuori la rendicontazione. È la fase che nessuno vuole e quella in cui il contributo si perde. Se non è assegnata in modo esplicito a qualcuno, con la sua quota di compenso, finisce sul capofila a titolo gratuito.

Sul terzo punto prendiamo posizione: la rendicontazione va assegnata a chi ha tenuto la contabilità del progetto, non a chi ha presentato la domanda. Ha i giustificativi, conosce i codici contabili e sa dove trovare i pagamenti, che è esattamente quello che il controllo chiede. Il perché lo spiega bene l’articolo su cosa chiedono davvero nel controllo in loco.

Domande frequenti

Serve un contratto scritto fra i professionisti?

Fra i professionisti nessuna norma impone la forma scritta a pena di nullità, ma il preventivo scritto o digitale è obbligatorio per chi esercita una professione regolamentata verso il proprio cliente, capofila compreso (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1/2012), e il rifiuto del committente di stipulare per iscritto è una condotta abusiva (articolo 3, comma 2, della legge 81/2017). Ai consulenti del lavoro in incarico congiunto il codice deontologico chiede di tenersi reciprocamente informati sulle prestazioni eseguite e da svolgere e di non attirare il cliente nella propria sfera esclusiva (articolo 26), mentre il compenso si determina con il cliente ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile ed è opportuno che il preventivo sia reso per iscritto (articolo 27). In pratica bastano due pagine con perimetro di ciascuno, ripartizione in percentuale, eventi che fanno maturare il compenso e regola per il caso in cui uno esce prima della fine.

Il capofila può fatturare per conto degli altri?

No, se per «fatturare per conto» si intende incassare in nome proprio il compenso di un altro. Chi fattura dipende da chi ha firmato: se il cliente ha firmato solo con il capofila, il capofila fattura tutto e gli altri fatturano a lui (è il mandato senza rappresentanza, articolo 1705 del codice civile e articolo 3, terzo comma, del DPR 633/1972, per cui le prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono prestazioni anche fra mandante e mandatario); se ciascuno ha il proprio incarico, ciascuno fattura al cliente. Altra cosa è emettere materialmente la fattura di un collega: l’articolo 21, comma 1, del DPR 633/1972 lo consente, ma la fattura resta del collega, con la sua partita IVA e sotto la sua responsabilità, quindi non cambia chi incassa né chi risponde. Il mandato con rappresentanza (articolo 1704) produce l’effetto opposto a quello che si immagina: gli effetti ricadono direttamente sul mandante, quindi ciascuno fatturerebbe al cliente.

Come si divide la success fee se la pratica va male?

Non si divide, perché non matura. È il motivo per cui la parte fissa deve coprire almeno le ore che ciascuno spende comunque: se il compenso è tutto variabile, il rischio della pratica ricade su chi ha lavorato di più senza aver deciso nulla.

Chi risponde davanti al cliente se la domanda viene respinta?

Dipende dalla forma scelta. Con il mandato al capofila risponde il capofila, che potrà poi rivalersi. Con gli incarichi separati risponde chi ha sbagliato, purché il perimetro scritto consenta di stabilire di chi era quel compito. Nell’associazione temporanea i professionisti raggruppati rispondono in solido verso la stazione appaltante (articolo 68, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), anche se ciascuno conserva la propria autonomia fiscale e contributiva.

Una rete di professionisti va registrata?

Sì, con un limite pratico. Il contratto di rete va redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente e iscritto nel registro delle imprese sulla posizione di ciascun partecipante (articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 5/2009). I professionisti però non sono iscritti al registro delle imprese: per il Ministero (parere prot. 23331 del 28 gennaio 2020) una rete composta solo da professionisti si può costituire ma oggi non ha una forma di pubblicità, mentre si iscrivono la rete mista con imprese dotata di soggettività giuridica e la rete fra società tra professionisti. Non abbiamo trovato una norma successiva al parere che abbia colmato il vuoto. Per una singola pratica l’associazione temporanea o il semplice mandato al capofila sono strumenti più leggeri e altrettanto efficaci.

Il cliente può rifiutare la squadra?

Può, e va detto prima. Con il mandato al capofila il suo consenso alla presenza degli altri professionisti non è una cortesia ma una condizione (articolo 2232 del codice civile). Alcuni imprenditori vogliono un solo referente e diffidano dei gruppi: presentare la squadra come una filiera coordinata da una persona sola, con un unico contratto e un’unica fattura, toglie l’obiezione alla radice.

Le quote si possono rinegoziare in corsa?

Solo se il contratto lo prevede, tipicamente quando il perimetro di una fase cambia in modo sostanziale rispetto a quanto stimato. Senza una clausola, la rinegoziazione a lavoro iniziato è la causa più frequente di rottura fra studi che collaborano.

Cosa fare adesso

Se hai già una collaborazione informale con altri studi, scrivi il documento che oggi non esiste: due pagine con i perimetri, le percentuali e gli eventi che fanno maturare i compensi. Farlo su una pratica in corso è più difficile che farlo adesso, a bocce ferme, su un modello valido per le prossime. Poi guarda quali misure aperte richiedono competenze che da solo non copri. La panoramica dei bandi a fondo perduto attivi elenca le misure aperte con scadenze e criterio di assegnazione, e da lì si risale ai bandi che chiedono perizie, computi metrici o asseverazioni, cioè quelli in cui serve una squadra. Come dividere le competenze fra studi diversi è approfondito nell’articolo sulle partnership tra studi professionali.

Il riferimento normativo delle forme aggregative è l’articolo 12 della legge 81/2017 su Normattiva. L’elenco delle misure gestite dal MIMIT su cui una squadra può lavorare è sul portale incentivi del MIMIT.

Stai valutando di aggregare il tuo studio ad altri su pratiche più grandi? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per una valutazione dedicata.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม