Gli energivori sono le imprese caratterizzate da un elevato fabbisogno energetico, distinte normativamente tra aziende a forte consumo di energia elettrica (elettrivori) e di gas naturale (gasivori). A queste realtà spettano agevolazioni sotto forma di riduzioni sugli oneri di sistema in bolletta — come la componente ASOS per l’elettricità e le componenti RETIG e REIG per il gas —, previa iscrizione agli elenchi gestiti dalla CSEA sotto la vigilanza di ARERA, MASE e GSE. Le riduzioni spettano alle imprese industriali con consumi minimi di 1 GWh/anno e specifici requisiti settoriali o di classe VAL. L’agevolazione non è un contributo a fondo perduto, ma un beneficio condizionato: l’accesso impone il rispetto delle condizionalità verdi, ossia l’obbligo di diagnosi energetica, l’attuazione di interventi di efficienza e la copertura tramite garanzie di origine o energia decarbonizzata
Chi sono gli energivori, gli elettrivori e i gasivori?
La normativa di settore definisce le imprese energivore come i soggetti produttivi la cui attività richiede un utilizzo intensivo di vettori energetici, al punto da incidere in misura determinante sui costi di gestione. La disciplina generale distingue chiaramente due sotto-categorie principali:
- Elettrivori: le imprese a forte consumo di energia elettrica, la cui regolazione di riferimento è stabilita dall’articolo 3 del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023, n. 169).
- Gasivori: le imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinate dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.
Entrambi i regimi consentono l’accesso a delle agevolazioni che precedono una riduzione strutturale delle aliquote relative agli oneri di sistema applicate sulle forniture energetiche aziendali.
L’ammissione al beneficio avviene a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva tramite portale telematico e dell’iscrizione negli elenchi ufficiali formati e aggiornati annualmente dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Quali agevolazioni spettano alle imprese a forte consumo energetico?
Le agevolazioni previste dal quadro normativo si traducono in un abbattimento differenziato dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema. In sede di analisi tecnica della spesa, è necessario distinguere i benefici in funzione del vettore energetico impiegato:
- Settore elettrico: lo sgravio incide sulla componente ASOS (gli oneri generali di sistema destinati al sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione). Le imprese iscritte nell’elenco energivori beneficiano di un tetto massimo di contribuzione parametrato al Valore Aggiunto Lordo (VAL) dell’azienda o al fatturato, oppure di una riduzione percentuale fissa della componente stessa.
- Settore del gas naturale: la rideterminazione riguarda le componenti tariffarie RETIG (trasporto del gas) e REIG (distribuzione del gas), che coprono i costi per le misure di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas.
- Gas per uso non energetico: ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541 e dell’articolo 21, comma 3, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, le imprese con consumi di gas naturale superiori a 1 milione di Sm3/anno utilizzati come materia prima per fini non combustibili godono dell’esenzione totale dal pagamento delle componenti RETIG e REIG per i volumi eccedenti la soglia di 1 milione di Sm3/anno.
La misura non va confusa con i crediti d’imposta temporanei sui costi dell’energia introdotti durante la fase acuta della crisi energetica del 2022-2023, i quali costituiscono provvedimenti straordinari ormai cessati.
Quali sono i beneficiari e i requisiti di accesso per gli elettrivori?
L’accesso al beneficio per le aziende a forte consumo di energia elettrica è regolamentato dall’articolo 3 del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131. E’ richiesto l’inserimento nell’elenco gestito dalla CSEA delle imprese che registrano un consumo medio annuo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh e che soddisfano, nell’annualità di competenza, almeno una delle seguenti condizioni strutturali:
- Settori ad alto rischio di rilocalizzazione: operatività in uno dei settori industriali ad alta intensità di scambi e ad alta intensità energetica elencati nell’Allegato 1 al Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131.
- Settori a rischio di rilocalizzazione: operatività in uno dei settori caratterizzati da un rischio intermedio di delocalizzazione stabiliti nell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge.
- Clausola di salvaguardia storica: pur non operando nei settori di cui agli Allegati 1 e 2, aver beneficiato delle agevolazioni elettrivori previste dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 per le annualità 2022 o 2023, avendo rispettato i requisiti di consumo e intensità allora vigenti.
Le imprese energivore che non raggiungono la soglia minima di consumo annuo pari a 1 GWh sono escluse dal meccanismo, indipendentemente dal codice ATECO appartenente o dall’incidenza dei costi energetici sul fatturato.
Quali sono i requisiti di accesso e le soglie per le imprese gasivore?
Per il settore del gas naturale, le condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa a forte consumo sono stabilite dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. L’inserimento nell’elenco CSEA dei gasivori richiede il rispetto congiunto di tre requisiti fondamentali:
- Soglia di consumo minimo: un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore convenzionale di 10,57275 kWh/Sm3).
- Inquadramento settoriale ATECO: svolgimento dell’attività principale in uno dei settori manifatturieri ed estrattivi elencati nell’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541, caratterizzati da un indice di intensità di scambi commerciali internazionali non inferiore al 4 per cento.
- Insolvibilità e difficoltà finanziaria: il regolamento esclude espressamente le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01.
Il calcolo dei consumi medi e dei parametri economici viene effettuato con riferimento al triennio che va da n-4 a n-2 rispetto all’anno di competenza “n”. Ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541, per neutralizzare gli impatti dell’emergenza pandemica, dai calcoli del triennio di riferimento sono stati esclusi i dati relativi all’annualità 2020.
Come si calcola il beneficio sugli oneri di sistema e sulla componente ASOS?
La modalità di determinazione del beneficio elettrico è stata riformata dal Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131 per adeguare il quadro nazionale alla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (Linee Guida CEEAG). Il calcolo dell’agevolazione non avviene tramite rimborso monetario, ma rideterminando la quota minima della componente ASOS dovuta dall’impresa.
Per le imprese operanti nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione (Allegato 1), il contributo sugli oneri ASOS è fissato al valore minore tra:
- Lo 0,5 per cento del Valore Aggiunto Lordo (VAL) dell’impresa.
- Il 15 per cento della componente ASOS totale ordinariamente dovuta.
Per le imprese degli altri settori o comprese nelle categorie transitorie, la contribuzione minima è definita in misura percentuale rispetto al totale degli oneri di sistema dovuti, con tetti calibrati in base alla classe VAL dell’azienda o al rispetto delle clausole di approvvigionamento da fonti rinnovabili.
Quali sono le classi VAL e le aliquote di contribuzione?
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel e la successiva Deliberazione 16 luglio 2026, 256/2026/R/eel, ha strutturato le classi di agevolazione per il settore elettrico:
- Classe 0: soggetti non ammessi o che non soddisfano i requisiti previsti.
- Classe 1: imprese dell’Allegato 1 al Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131 (contribuzione pari al min[0,5% VAL; 15% ASOS]).
- Classe 2: imprese dell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge.
- Classe 3: imprese transitorie ex Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017.
Qualora un’impresa in Classe 2 o in Classe 3 copra almeno il 50 per cento del proprio consumo elettrico con energia da fonti prive di carbonio, di cui almeno il 10 per cento tramite contratti PPA o il 5 per cento tramite autoproduzione in sito ex articolo 30, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l’articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131 attribuisce un’ulteriore riduzione: la Classe 2 accede al trattamento riservato alla Classe 1, mentre la Classe 3 ottiene una riduzione del contributo minimo al valore minore tra l’1,5 per cento del VAL e il 35 per cento degli oneri ASOS per gli anni 2027 e 2028.
Per i gasivori, l’articolo 4 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541 stabilisce le seguenti aliquote sulla componente RETIG e sulla componente REIG:
- Intensità su VAL pari o superiore al 20%: contribuzione ridotta all’1,5% del VAL (per intensità tra 20% e 30%), allo 0,8% del VAL (tra 30% e 40%), allo 0,6% del VAL (tra 40% e 50%) o allo 0,5% del VAL (per intensità pari o superiore al 50%).
- Intensità su VAL inferiore al 20% o VAL negativo: la contribuzione è calcolata sull’intensità da fatturato. Se l’intensità su fatturato è pari o superiore al 2%, la contribuzione alle componenti RETIG e REIG è fissata al 20% del valore ordinario; se inferiore al 2%, la contribuzione è pari al 100%.
Come funziona l’iscrizione sul portale CSEA e sul portale elettrivori?
L’accesso alle riduzioni tariffarie richiede l’invio telematico di una dichiarazione annuale. L’impresa deve accreditarsi presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali selezionando i servizi dedicati: il portale elettrivori per il settore elettrico o il portale gasivori per il settore del gas.
La procedura informatica richiede l’inserimento dei dati di consumo energetico, dei dati di bilancio (fatturato e VAL) e dei codici identificativi dei punti di prelievo (POD per l’elettricità, PDR per il gas). Le dichiarazioni sono rese nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per le imprese di recente costituzione (costituite nell’anno precedente a quello di competenza o prive di consumi storici per inattività), la dichiarazione iniziale si basa su dati stimati. Ai sensi della Circolare CSEA N. 47/2026/ELT e della Circolare CSEA N. 46/2026/GAS, tali aziende devono allegare una relazione peritale sulle modalità di stima e impegnarsi a trasmettere la dichiarazione IVA entro il mese di novembre dell’anno successivo. La CSEA effettua una verifica ex post sui dati consuntivi certificati per confermare l’ammissibilità ed ricalcolare le aliquote.
In presenza di utenze condivise tra più soggetti giuridici sotto un unico punto di prelievo (“configurazioni con sottomisura”), la Deliberazione ARERA 16 luglio 2026, 256/2026/R/eel stabilisce che l’impresa titolare del POD debba inviare a CSEA una relazione tecnica entro 30 giorni dall’istanza. L’azienda viene provvisoriamente collocata in Classe 0 fino alla trasmissione dei consumi mensili sottomurati nell’anno successivo, a seguito della quale CSEA effettua un conguaglio economico diretto.
Quali condizionalità verdi e obblighi impone l’agevolazione?
L’agevolazione non costituisce un beneficio privo di contropartite: il quadro normativo vigente la configura come una misura condizionata, che impone obblighi operativi e di investimento a carico del beneficiario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131 e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 10 luglio 2024, n. 256 (DM 256/2024), l’impresa elettrivora deve soddisfare la norma di base e adottare almeno una delle condizionalità verdi previste dalla legge.
L’obbligo preliminare consiste nel possesso di una diagnosi energetica obbligatoria in corso di validità ai sensi del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, oppure nell’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. In aggiunta, l’impresa deve adempiere a una delle seguenti tre opzioni:
- Attuazione degli interventi da diagnosi: realizzare gli interventi di efficienza energetica individuati nel rapporto di diagnosi che abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore a 3 anni e un costo complessivo non superiore all’importo dell’agevolazione percepita. Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2024, n. 256, l’impresa deve avviare investimenti pari ad almeno un terzo del valore totale nell’anno di fruizione e completare le opere entro il secondo anno successivo. Gli interventi possono riguardare l’efficienza dei reparti produttivi, l’ammodernamento degli impianti termici mediante interventi del Conto Termico 3.0, il rinnovo del parco macchine con macchinari ad alta efficienza agevolabili tramite iperammortamento 2026, oppure l’attuazione delle prescrizioni del piano dell’audit energetico.
- Copertura del fabbisogno con energia decarbonizzata: coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno elettrico complessivo con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio (autoproduzione in sito o in prossimità, contratti PPA o garanzie di origine).
- Riduzione delle emissioni di gas serra: investire almeno il 50 per cento dell’agevolazione percepita in progetti che riducano le emissioni di gas serra al di sotto del 90 per cento del parametro di riferimento (benchmark) del sistema UE ETS stabilito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447.
Per i gasivori, l’articolo 8 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541 sancisce l’obbligo di conformità al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e l’impegno ad attuare almeno un intervento di efficienza energetica nell’intervallo tra due diagnosi successive.
In cosa consistono la diagnosi energetica, le garanzie di origine e i PPA?
I tre strumenti tecnici di condizionalità integrano i requisiti di accesso alle riduzioni CSEA:
- Diagnosi energetica: è l’analisi sistematica dei profili di consumo redatta secondo le prescrizioni dell’Allegato 2 al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Per le imprese multi-sito, l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2024, n. 256 ammette il criterio della clusterizzazione basato sulla norma UNI CEI EN 16247-3:2022. I rapporti devono essere trasmessi sul portale ENEA.
- Garanzie di Origine (GO): sono i certificati elettronici disciplinati dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 224. L’impresa che soddisfa la condizionalità verde tramite le GO deve annullare i titoli sul sistema di gestione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ed aderire al sistema di certificazione dei consumi rinnovabili.
- Power Purchase Agreement (PPA) e Energy Release: i contratti di acquisto a lungo termine da impianti rinnovabili possono essere stipulati direttamente o integrati nel meccanismo “Energy Release” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n. 268 (emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181). Tale misura consente agli elettrivori di richiedere al GSE l’anticipazione di energia elettrica per 36 mesi a prezzo regolato, a fronte dell’impegno a realizzare nuova capacità generativa da fonti rinnovabili (impianti di potenza minima pari a 200 kW) e a restituire l’energia nei successivi venti anni. L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 23 luglio 2024, n. 268 previlegia un contributo in regime de minimis fino al 50 per cento del costo delle garanzie bancarie richieste dal GSE, entro il limite di 300.000 euro per impresa nel triennio.
Quali sono le scadenze e i termini per le dichiarazioni CSEA?
Tutte le scadenze temporali, i termini di apertura e chiusura dei portali telematici, le sessioni ordinarie e suppletive e le finestre di conguaglio sono riepilogati nella seguente tabella di riferimento:
| Misura e Settore | Tipologia Impresa / Sessione | Apertura Portale CSEA | Chiusura Portale CSEA | Provvedimento e Termini Pubblicazione / Conguagli |
|---|---|---|---|---|
| Gasivori | Imprese costituite prima del 2026 (Apertura Ordinaria) | 30 settembre 2026 | 16 novembre 2026 (ore 23:59) | Circolare N. 46/2026/GAS — Pubblicazione Elenco beneficiari 2027 entro il 18 dicembre 2026 |
| Gasivori | Imprese Neo Costituite nel 2026 (Apertura Ordinaria) | 30 settembre 2026 | 31 dicembre 2026 (ore 23:59) | Circolare N. 46/2026/GAS — Invio copia dichiarazione IVA 2026 entro novembre 2027 |
| Gasivori | Sessione Suppletiva (Annualità 2027) | Successiva alla chiusura ordinaria | Termini stabiliti da art. 4.4 All. A Delibera ARERA 541/2022/R/gas | Circolare N. 46/2026/GAS — Integrazione ed elenchi suppletivi CSEA |
| Elettrivori | Imprese costituite prima del 2026 (Apertura Ordinaria) | 30 settembre 2026 | 16 novembre 2026 (ore 23:59) | Circolare N. 47/2026/ELT — Pubblicazione Elenco beneficiari 2027 entro il 18 dicembre 2026 |
| Elettrivori | Imprese Neo Costituite nel 2026 (Apertura Ordinaria) | 30 settembre 2026 | 31 dicembre 2026 (ore 23:59) | Circolare N. 47/2026/ELT — Invio copia dichiarazione IVA 2026 entro novembre 2027 |
| Elettrivori | Sessione Suppletiva (Annualità 2027) | Successiva alla chiusura ordinaria | Termini stabiliti da art. 3.4 All. A Delibera ARERA 619/2023/R/eel | Circolare N. 47/2026/ELT — Integrazione ed elenchi suppletivi CSEA |
| Elettrivori | Conguagli diretti CSEA commi 5 e 6 D.L. 131/2023 | Pubblicazione esito conguaglio su Portale entro 30 novembre n+1 | Liquidazione o versamento conguaglio entro 31 dicembre n+1 | Deliberazione ARERA 16 luglio 2026, 256/2026/R/eel — Gestione conguagli 2024-2025 entro 31 dicembre 2026 |
Cosa succede se si perde la scadenza o non si rispettano gli obblighi?
Il mancato invio della dichiarazione entro i termini della sessione ordinaria preclude l’inserimento nell’elenco principale. L’impresa può recuperare il diritto al beneficio unicamente tramite la sessione suppletiva, facendosi carico del maggior contributo fisso amministrativo previsto dalla CSEA.
In caso di mancato adempimento degli obblighi legati alle condizionalità verdi, l’articolo 8 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2024, n. 256 disciplina il regime di revoca delle agevolazioni percepite e le relative sanzioni pecuniarie:
- Inadempimento agli interventi da diagnosi: l’impresa deve rimborsare una somma pari al doppio del costo dell’intervento non realizzato, entro il limite massimo dell’agevolazione fruita nell’anno.
- Mancato rispetto della soglia rinnovabile (30%): se la copertura da fonti prive di carbonio risulta compresa tra il 25% e il 29,9%, la restituzione è ridotta al 50% dell’agevolazione; se la copertura è inferiore al 25%, si applica la revoca totale del beneficio.
- Mancata riduzione delle emissioni ETS: se il livello di emissione accertato è compreso entro il 110% del parametro target, la restituzione è limitata al 50% dell’importo percepito.
L’accertamento dell’inadempimento preclude l’accesso a qualsiasi nuova agevolazione CSEA fino alla completa restituzione delle somme dovute. I crediti della CSEA derivanti dai recuperi sono assistiti da privilegio generale ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Per il settore del gas, l’articolo 8 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541 prevede il recupero integrale delle riduzioni applicate in caso di mancata esecuzione dell’intervento di efficienza nell’intervallo tra due diagnosi energetiche successive.
Quali informazioni utili e verifiche sono previste dagli enti di controllo?
I controlli sulla spettanza dei benefici e sull’effettivo adempimento degli obblighi ambientali coinvolgono in modo coordinato diverse amministrazioni pubbliche. L’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2024, n. 256 affida la regia tecnica delle verifiche all’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA):
- ENEA: controlla la regolarità formale e sostanziale della diagnosi energetica sul 100 per cento delle diagnosi eseguite da auditor interni all’azienda e su un campione non inferiore al 3 per cento delle dichiarazioni complessive, eseguendo ispezioni in situ. ENEA trasmette il rapporto di verifica a CSEA, ARERA e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) entro il 30 giugno di ogni anno.
- GSE: effettua le verifiche sul rispetto delle quote di energia da fonti prive di carbonio (autoproduzione, PPA, Garanzie di Origine) e sul rispetto degli impegni assunti nell’ambito del meccanismo Energy Release.
- ISPRA: analizza le perizie asseverate dei verificatori indipendenti inerenti gli investimenti in progetti di abbattimento delle emissioni nei settori ETS.
- CSEA e Organi Fiscali: la CSEA esegue controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza per riscontrare la veridicità dei dati di bilancio (VAL e fatturato), i volumi di gas e di energia consumati e la pertinenza dei codici ATECO dichiarati.
Di cosa ci occupiamo su queste agevolazioni
Su queste agevolazioni la dichiarazione non si decide a pochi giorni dalla chiusura del portale.
Si decide prima, su tre fronti che al momento dell’invio sono già chiusi.
I dati che si dichiarano vengono da esercizi già chiusi. Consumi, fatturato e il rapporto fra i due si misurano su annualità di riferimento definite dalla norma, e da quel rapporto discende la classe di contribuzione. Alla data della dichiarazione quel rapporto è quello che è: non si corregge, si verifica. E la verifica non è una somma di bollette, perché il perimetro di consumo da considerare e il modo in cui si imputa a un’unità produttiva sono stabiliti dal provvedimento e non dalla contabilità industriale.
Gli obblighi che l’agevolazione impone si programmano prima di riceverla. Le condizionalità verdi chiedono diagnosi energetica, interventi riportabili, garanzie di origine: tutte cose con tempi propri, che non si recuperano velocemente. Chi dichiara senza avere un piano su questi adempimenti ottiene l’agevolazione e si trova un obbligo scoperto.
La finestra di dichiarazione è stretta e la sessione suppletiva non è una seconda possibilità equivalente. Le date e i termini stanno nella tabella di questa pagina. Quello che la tabella non dice è che la documentazione da avere pronta va costruita nei mesi precedenti, e che la differenza fra sessione ordinaria e suppletiva non è solo di calendario.
Di questi fronti ci occupiamo prima che il portale apra: ricostruiamo consumi e fatturato sulle annualità di riferimento e verifichiamo la classe che ne deriva, inquadriamo l’attività rispetto ai requisiti di accesso, impostiamo il piano degli adempimenti di condizionalità verde e lo incrociamo con gli investimenti già in programma. Poi seguiamo la dichiarazione sul portale CSEA, i conguagli e le verifiche degli enti di controllo.
Perchè un consulente di finanza agevolata e non solo un tecnico EGE
Su queste misure lavorano figure diverse e non intercambiabili. Un EGE certifica e misura un consulente di finanza agevolata che supporta gli investimenti da programmare.
Queste norme, infatti, non riconoscono un beneficio e basta: presuppongono un programma di investimenti, e il programma va letto rispetto a tutte le agevolazioni che lo possono finanziare, non solo a quelle che hanno l’energia nel titolo. Capita che un’agevolazione utile a un intervento di efficienza stia dentro uno strumento nato per un altro scopo, per esempio per l’internazionalizzazione, e che chi si occupa solo di energia non abbia motivo di guardare lì.
Non è una differenza di competenza, è una differenza di perimetro.
Risorse utili
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





